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Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della Fila sport S.p.A., per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea profonda per mezzo di un pozzo, per uso civile, in comune di Benna. Assenso con D.D. n. 2899 del 03/09/2007. Benna 6. C.U.R. BI10462

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 16 luglio 2007 dal Sig. Valz Mattè Franco, in qualità di amministratore delegato della ditta “Fratelli Fila S.p.A.”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nonché in deroga ai disposti dell’art.4, c.1, della L.R. 22/1996 e art. 16, c.1, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, alla ditta Fratelli Fila S.p.A., omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,7 (zerovirgolasette) e l/sec medi 0,016 (zerovirgolazerosedici) d’acqua da falda profonda, per un totale di metri cubi annui 500 (cinquecento), prelevati per mezzo di un pozzo, ubicato in Comune di Benna, foglio di mappa n. 22, mappale n. 162b, ad uso civile (antincendio); Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, salvo il diritto di rinuncia. Di prendere atto che la triplicazione dell’importo da assumersi a base per il calcolo del canone demaniale annuo decorrerà dal 1 gennaio 2010 secondo quanto disposto dall’art. 8, c. 2 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R. Di stabilire che la presente concessione perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate si rendessero disponibili acque superficiali o di falda freatica; Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 13 marzo 2007 n. 117-10731 e pubblicato sul BUR n. 18 del 3 maggio 2007, e/o con l’utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà richiedere il rinnovo dell’utenza d’acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L’Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione; Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza; Omissis.

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato