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Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2007

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 settembre 2007, n. 58

Profilassi dell’influenza aviaria da virus H7. Decreto di zona di attenzione per il caso accertato nel Comune di Pancalieri.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Art. 1 - E’ istituita una zona di attenzione per influenza aviaria a bassa patogenicità così delimitata:

a) nel territorio dell’ASL 10:

- il territorio del Comune di Cercenasco ad est della ex linea ferroviaria Airasca-Moretta, compreso il territorio della Borgata S. Rocco, dal confine con il Comune di Scalenghe al confine con il Comune di Vigone;

- il territorio del Comune di Scalenghe, nella zona compresa ad est della strada provinciale 139, dal confine con il Comune di None fino al confine con il Comune di Cercenasco;

- il territorio del Comune di Vigone, ad est della ex linea ferroviaria Airasca-Moretta, dal confine del Comune di Cercenasco al confine del Comune di Villafranca Piemonte;

- il territorio del Comune di Villafranca Piemonte, ad est della ex linea ferroviaria Airasca-Moretta, dal confine del Comune di Vigone al confine del Comune di Moretta;

b) nel territorio dell’ASL 17:

- l’intero territorio dei Comuni di Faule, Polonghera, Casalgrasso;

- il territorio del Comune di Caramagna Piemonte, limitatamente alle località Cascina Ricavassa e Cascina Pedalgeri, nonchè all’area a nord di strada Boschi fino all’incrocio con la strada provinciale Reale e all’area a ovest della strada provinciale Reale stessa;

- il territorio del Comune di Moretta, limitatamente alle frazioni di Roncaglia, Piattera, Pasco;

- il territorio del Comune di Murello, a nord della strada provinciale 141, della strada comunale dei Pini, della strada provinciale 29;

- il territorio del Comune di Racconigi a nord della strada provinciale 29, di via Umberto I e di corso Regina Elena;

c) nel territorio dell’ASL 8:

- il territorio del Comune di Pancalieri per l’area non compresa nella zona di restrizione;

- l’intero territorio dei Comuni di Carignano, di Castagnole Piemonte, di Lombriasco di Osasio e di Piobesi ;

- il territorio del Comune di Carmagnola, limitatamente al centro abitato, alla Frazione Morello ed all’area ad ovest della strada direttrice che unisce Casc. Trombone, Fraz. Oselle, Fraz. Cavalleri-Fumeri, compresa la cascina Trombone stessa;

- il territorio del Comune di None, zona sud che comprende cascina Garrone, cascina Favetto, Cascina del Bosco e Cascina Respagliette;

- il territorio del Comune di Villastellone, limitatamente a Borgo Cornalese;

- il territorio del Comune di Vinovo, limitatamente alla Casc. Tetti Berta.

Art. 2 - Nell’ambito della zona di attenzione i Servizi veterinari della ASL territorialmente competenti provvedono a organizzare ed effettuare presso gli allevamenti commerciali delle specie sensibili i controlli sanitari e diagnostici volti ad acccertare lo stato sanitario degli animali ed il rispetto delle misure di biosicurezza.

I controlli diagnostici devono prevedere almeno il prelievo di n. 20 campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus dell’influenza aviaria e n. 10 tamponi tracheali o cloacali, secondo le indicazioni dell’Istituto Zooprofilattico di Torino.

Art. 3 - Lo spostamento dei volatili degli allevamenti delle specie sensibili della zona di attenzione verso altri allevamenti può essere effettuato previo esito favorevole dei controlli diagnostici, con autorizzazione e secondo le prescrizioni del Servizio Veterinario competente.

Qualora l’impianto di destinazione sia ubicato nel territorio di altra Regione o Provincia autonoma, il trasferimento deve avvenire previo accordo ed assenso della Regione ricevente.

Art. 4 - Nella zona di attenzione sono vietati fiere, mercati, esposizioni ed ogni concentramento di pollame o altri volatili in cattività, compresa la raccolta e la distribuzione ad opera di commercianti.

È altresì vietato introdurre e rilasciare nel territorio della zona di attenzione selvaggina avicola cacciabile.

Nella zona di attenzione è vietata l’attività venatoria della selvaggina da piuma.

Art. 5 - Le misure restano in vigore per almeno 15 giorni dalla data di conferma del focolaio e comunque fino al completamento degli accertamenti di cui all’Art. 2.

Art. 6 - I sindaci dei Comuni, i Servizi veterinari delle ASL della Regione, gli agenti tutti della Forza Pubblica, sono incaricati dell’esecuzione del presente Decreto.

Art. 7 - I contravventori al presente Decreto sono puniti a norma di Legge.

Mercedes Bresso