Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2007
Codice 25.3
D.D. 26 luglio 2007, n. 1264
Autorizzazione idraulica n. 4152, per due attraversamenti in subalveo con collettori fognatura nera in PVC DN 315 e 250 mm del Rivo Chianale in Frazione Villar e del Rivo della Chiesa in Frazione Mondrone, nel Comune di Ala di Stura.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare, ai soli fini idraulici la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con sede in Corso XI Febbraio n. 14 - Torino -, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione alle opere progettate ed eseguite potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde e le aree demaniali interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi sulle sponde dellalveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni locali, ove necessario, in prossimità delle opere, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dalla proprietà demaniale: è fatto divieto assoluto di asportazione/uso di materiale demaniale;
4. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica di stabilità dei manufatti di attraversamento dei corsi dacqua in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena; lestradosso delle tubazioni dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno 1 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
5. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto: è fatta salva leventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
6. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori: ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che lopera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
7. lautorizzazione sintende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità della condotta (caso di danneggiamento o crollo);
8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua o che lopera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
9. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
10. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, D.Lgs. 42/2004 - vicolo ambientale, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico, etc.).
Si precisa che il sopra descritto scarico potrà essere realizzato solo dopo la presentazione a questo Settore della domanda di concessione alloccupazione dei sedimi del Demanio idrico e quindi, successivamente, al conseguimento del formale atto di concessione, ai sensi delle LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e Regolamento dattuazione n. 14/R del 06/12/2004.
Il presente provvedimento costituisce titolo per il rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dellarticolo n.° 11 del Regolamento Regionale 14/R del 2004. Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale delloccupazione delle aree demaniali in questione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi