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Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2007

Codice 25.8
D.D. 10 luglio 2007, n. 1170

Autorizzazione idraulica - pratica n. 2011 - Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese - realizzazione dell’attraversamento in sub-alveo del rio Morgaccia, con posa di una condotta in ghisa DN 450 mm. in Comune di Roasio - proroga.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

tenuto conto delle motivazioni addotte dal Consorzio di Bonifica Baraggia, di autorizzare la proroga del termine dei lavori a tutto il 31/08/2008.

Resta inteso che il consorzio è tenuto ad informare tempestivamente lo scrivente Settore di eventuali variazioni che dovessero verificarsi nella località di esecuzione dei lavori; in tal caso dovranno essere prodotti elaborati tecnici aggiornati.

La suddetta proroga rimane vincolata all’osservanza delle condizioni contenute nella Determina Dirigenzale di nulla-osta idraulico n. 1382 rilasciata in data 09/08/2006 e che di seguito si ripropongono:

- le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;

- le opere devono essere realizzate come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; rispetto agli elaborati presentati si prescrivono le seguenti modificazioni e raccomandazioni costruttive:

- le parti terminali di monte e di valle, del tratto di fondo alveo rivestito, dovranno essere configurate “a dente”, mediante la realizzazione di due taglioni profondi almeno 1 metro; in tal modo si assicurerà un ammorsamento sul fondo sufficiente ad evitarne lo scalzamento provocato dai fenomeni effossori che danno origine ad instabilità proprio nel passaggio dal tratto rigido, costituito dal rivestimento, al fondo mobile dell’alveo naturale;

- il materiale di risulta preveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di muratura esistenti, dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- il Committente delle opere dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

- ad avvenuta ultimazione, il Consorzio dovrà inviare al Settore OO.PP. di Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione non solleva il Consorzio dall’incombenza di dover presentare comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486, 08/10/1931 n. 1604, del D.P.R. 10/06/1955 n. 987, relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi d’acqua;

- la proroga si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione prevista a norma delle vigenti leggi in materia;

- prima dell’inizio dei lavori, il soggetto autorizzato dovrà ottenere il rilascio della concessione per l’occupazione delle aree demaniali in questione ai sensi del regolamento emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R.

- La presente Determinazione viene trasmessa alla Sezione Demanio-sede,per opportuna conoscenza

- La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente responsabile
Felice storti