Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2007

Codice 25.8
D.D. 10 luglio 2007, n. 1162

Alluvione 2000/2002 - Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese - Conferenza dei Servizi - ricostruzione opere pubbliche e di interesse pubblico danneggiate dagli eventi calamitosi autunno 2000 e primavera-estate 2002 - ripristino infrastrutture irrigue e di bonifica danneggiate durante l’evento alluvionale del novembre 2002 - Comuni di Albano, Arborio, Buronzo, Rovasenda, Villarboit.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di approvare ed autorizzare secondo gli esiti della Conferenza dei Servizi, il progetto definitivo concernente “Interventi di ripristino delle infrastrutture irrigue e di bonifica danneggiate - evento alluvionale novembre 2002 (comuni di Albano V.se, Arborio, Buronzo, Rovasenda, Villarboit)”, datato marzo 2007, redatto dallo Studio STECI, dell’importo complessivo di Euro 421.460,79, con le seguenti prescrizioni:

a) nell’intervento 2a, sul torrente Marchiazza in comune di Arborio, a valle dell’opera di presa dovrà essere prevista un’opera a protezione spondale, in destra, a chiusura dell’impluvio esistente;

b) per la realizzazione delle difese spondali dovranno essere utilizzati massi aventi pezzatura minima di 0,6-0,8 m3;

c) le caratteristiche del materiale lapideo impiegato siano coerenti per cromatismo e tipologia a quelle delle pietre presenti nei luoghi di intervento;

d) le scogliere non cementate siano intasate con terreno vegetale;

e) sia prestata, in fase esecutiva, la massima attenzione alla conservazione delle caratteristiche di naturalità dell’alveo fluviale mantenendo la continuità della vegetazione ripariale;

f) le testate delle scogliere, ove tecnicamente possibile, dovranno essere ricoperte di terra vegetale e, ove possibile, dovranno essere raccordate correttamente alla sommità delle sponde e repentinamente inerbite;

g) tutti gli interventi che prevedono l’impiego di materiale vivo dovranno prevedere un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire per una durata non inferiore alla durata della presente prescrizione;

h) prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall’art. 12 della L.R. n. 37 del 29 dicembre 2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia competente per territorio e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del proponente;

i) al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del corso d’acqua attraverso la realizzazione di idonee opere provvisionali (es. ture, savanelle) e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le operazioni di disalveo e le deviazioni del corso d’acqua;

j) al termine dei lavori l’alveo del corso d’acqua dovrà essere ripristinato in maniera tale che questo presenti caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo, presenza residua di materiale lapideo di pezzatura rappresentativa e caratterizzante) analoghe a quelle precedenti l’intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario;

k) durante la fase di cantiere dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidimento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;

l) qualora risultasse la necessità di effettuare il taglio di vegetazione arborea, questo dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti di alberi esistenti;

m) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l’accesso alla zona di intervento, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

L’Ente gestore dovrà, in accordo con le disposizioni della Legge Regionale 18/1984 e s.m.i. e del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in materia di lavori ed opere pubbliche, adottare i provvedimenti necessari ai fini dell’attuazione del progetto definitivo approvato; ad esso compete, quindi, l’approvazione del progetto esecutivo ed ogni altra incombenza ai fini della realizzazione degli interventi, comprese le eventuali procedure per l’occupazione o l’adozione di atti ablativi.

Alla presente sono allegati i pareri pervenuti dagli Enti ed Organi interessati, che ne fanno parte integrante.

La presente determinazione verrà inviata alle Amministrazioni ed Enti convocati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti