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Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2007

Codice 25.7
D.D. 9 luglio 2007, n. 1159

Lega Navale Italiana. Nulla osta ai soli fini idraulici per ampliamento pontile galleggiante e spostamento boe nel lago Maggiore in Comune di Arona (NO).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che alla Lega Navale Italiana - Sezione di Arona con sede in C.so Europa possa essere rilasciata l’autorizzazione per ampliamento pontile galleggiante mediante la posa di n. 6 moduli delle dimensioni di 12,40 x 2,40 metri e spostamento boe nel Lago Maggiore in Comune di Arona, nello specchio d’acqua antistante il mappale 36 del foglio 29.

Le strutture dovranno essere poste nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, viene restituito al richiedente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) le strutture dovranno essere poste in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico di codesta Ditta ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento, anche in considerazione della notevole escursione del livello delle acque del lago Maggiore;

3) la Lega Navale Italiana - Sezione di Arona è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431/1985 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Manlio Ramasco