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Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2007

Codice 25.3
D.D. 13 giugno 2007, n. 1017

R.D. 523/1904, L.R. 12/2004 e regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004. Autorizzazione idraulica n. 4144 per installazione provvisoria di misuratore di portata sul Torrente Angrogna in Comune di Angrogna (TO). Richiedente: Gardiol Silvio. Concessione TO/A/2821.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 e ai fini demaniali ai sensi della l.r. 12/2004 e s.m.i., il Sig. Gardiol Silvio, (omissis) ad eseguire l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all’intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

4. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto. Trattandosi di concessione breve si precisa che la durata delle operazioni di rilevamento previste non dovrà superare i mesi 12 (dodici) dalla data di inizio lavori.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

5. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l’opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;

6. concluse le operazioni di rilevamento dovranno essere smantellate le opere previste e ripristinato lo stato dei luoghi nella situazione quo ante, comunicando a questo Settore l’avvenuto ripristino.

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto esistente (guado) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche all’opera autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che l’opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 42/2004-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc);

di dare atto che l’importo di Euro 163,00 per canone demaniale sarà introitato sul capitolo 5965 del bilancio 2007.

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere previste.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi