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Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2007

Codice 17
D.D. 2 agosto 2007, n. 238

D.M. 18.12.2006. D.M. 2.3.2007. L.R. 21/1985 s.m.i. Procedura per l’accreditamento degli sportelli del consumatore di cui alla D.G.R. n. 14-5821 del 7.5.2007 relativa all’approvazione del Programma generale di intervento mirato all’informazione di consumatori e utenti per il 2007-2008. Impegno e liquidazione della somma di euro 350.000,00 (cap. 17171/07 - UPB 17031 - accantonamento 101002).

Premesso che

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2006 ha assegnato alla Regione Piemonte la somma di Euro 985.100,00 per la realizzazione di interventi mirati all’informazione a favore dei consumatori ed utenti, ai sensi dell’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il Decreto dirigenziale del 2 marzo 2007 ha previsto che gli interventi dovranno essere mirati esclusivamente e direttamente al miglioramento della condizione informativa dei consumatori e degli utenti e ha inoltre stabilito le procedure e le modalità per la presentazione da parte delle Regione e delle Province autonome di Programmi indirizzati a tal fine.

Con D.G.R. del 7.5.2007 n. 14-5821 la Giunta regionale ha approvato il programma denominato “Iniziative di assistenza, informazione e formazione ai consumatori”, di cui fa parte l’Intervento 1: “Gli sportelli del consumatore”. L’obiettivo prioritario di tale intervento è di assicurare la presenza, sul territorio regionale, di centri di assistenza al cittadino in ragione degli attuali centri. Tali sportelli, accessibili a tutti i cittadini, hanno un’apertura settimanale da due a cinque giorni e da sei a trenta ore complessive.

Vengono gestiti dalle associazioni dei consumatori iscritte all’albo regionale talora con l’intervento dell’ente locale che partecipa sinergicamente con un sostegno finanziario.

L’intervento si pone quindi, l’obiettivo di garantire, sino al 15.9.2008, la continuità operativa agli sportelli di assistenza e informazione attivati con le risorse finanziarie di cui al D.M. 23.11.2004, oltre che l’azione informativa regionale.

Il programma, di cui fa parte l’intervento succitato, è stato presentato formalmente al Ministero con nota dell’11 maggio 2007, n. 4736/17.3 e successivamente accolto dal Ministero per lo sviluppo economico con nota del 28.6.2007.

È necessario, pertanto, al fine di poter avviare l’attuazione dell’intervento n.1, tenuto conto che il decreto dirigenziale del 2.3.2007 impone a questa amministrazione di impegnare le risorse assegnate entro il 31.12.2007, a pena della revoca del contributo, approvare la procedura di accreditamento degli sportelli d’informazione ai consumatori per la concessione dei contributi alle associazioni, secondo i contenuti approvati con la D.G.R. del 7.5.2007 n. 14-5821. La procedura si articola come segue:

A) Oggetto, obiettivi, finalità

L’obiettivo prioritario è di assicurare la presenza, sul territorio regionale, di centri di assistenza al cittadino in ragione degli attuali centri. Tali sportelli, accessibili a tutti i cittadini, hanno un’apertura settimanale da due a cinque giorni e da sei a trenta ore complessive.

Vengono gestiti dalle associazioni dei consumatori iscritte all’albo regionale talora con l’intervento dell’ente locale che partecipa sinergicamente con un sostegno finanziario.

L’intervento si pone quindi, l’obiettivo di garantire, sino al 15.9.2008, la continuità operativa agli sportelli di assistenza e informazione attivati con le risorse finanziarie di cui al D.M. 23.11.2004, oltre che l’azione informativa regionale.

Gli sportelli, individuati e accreditati dalla Regione Piemonte, con atto dirigenziale della Direzione Commercio e Artigianato, Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche, dovranno fornire servizi di informazione e orientamento ai cittadini.

I requisiti per conseguire e mantenere la qualifica di sportello del consumatore, da verificare a cura della Regione Piemonte, Direzione Commercio e Artigianato, Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche, sono i seguenti:

1) accesso ad Internet, casella di posta elettronica intestata all’associazione;

2) segreteria telefonica;

3) orario di accesso al pubblico di almeno 6 ore settimanali complessive distribuite in due giorni;

4) identificazione di un responsabile di sportello;

5) gratuità delle prestazioni relative alle informazioni di primo impatto;

6) la postazione non deve in alcun modo avere un uso promiscuo, ossia non deve essere dedicata ad altre attività - siano esse professionali o di altre associazioni; la distinzione deve essere percepibile dal consumatore;

7) esporre fuori dall’ufficio una targa che lo identifichi quale sportello del consumatore;

8) linea telefonica intestata all’associazione, a meno che l’attività di sportello venga svolta presso sedi fornite da Enti locali. In questo caso è sufficiente indicare il numero della linea telefonica che l’Ente locale conceda in uso all’associazione per l’attività di sportello del consumatore.

B) Quadro di riferimento temporale

Compreso fra il 1° gennaio e il 15 settembre 2008.

C) Procedure per l’accreditamento degli sportelli del consumatore

Le associazioni dei consumatori, iscritte all’Albo regionale di cui all’articolo 9 bis della L.R. 21/85 s.m.i., devono presentare domanda di accreditamento alla Regione Piemonte, Direzione Commercio e Artigianato, Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche, piazza Nizza 44, 10126 Torino, sulla base del modello di cui all’allegato 1, entro il 31 ottobre 2007.

D) Quadro economico generale delle spese previste dell’intervento “Sportelli del consumatore”

La disponibilità finanziaria complessiva ammonta a Euro 350.000,00.



        Importo totale    %    Risorse Ministero    %

1    Personale     Euro 190.312,50    43,5    Euro 152.250,00    43,5
2    Macchinari e attrezzature    Euro 38.062,50    8,7    Euro 30.450,00    8,7
3    Servizi di consulenza    Euro 76.125,00     17,4    Euro 60.900,00    17,4
4    Servizi di Comunicazione    Euro 56.875,00    13    Euro 45.500,00    13
5    Servizi di Pubblicità (Max 10% di 6)    Euro 19.250,00    4,4    Euro 15.400,00    4,4
6    Spese ammissibili    Euro 380.625,00    87    Euro 304.500,00    87
7    Spese generali (Max 15% di 6)    Euro 56.875,00    13    Euro 45.500,00    13
8    Totale Intervento    Euro 437.500,00    100    Euro 350.000,00    100



Il prospetto sopra delineato, di ripartizione della spesa complessiva per l’intera rete degli sportelli, è indicativo nelle diverse voci di costo, ad eccezione dei limiti indicati nelle voci 5 e 7.

L’assegnazione statale deve costituire al massimo l’ottanta per cento della spesa ammissibile prevista dal citato decreto del 2 marzo 2007, la parte rimanente è a carico delle associazioni dei consumatori, ai sensi del punto 3.3 della D.C.R. 13.6.2006 n. 75 - 19620 (Piano triennale di attività 2005-2007 per la difesa e tutela del consumatore).

E) Ammontare, concessione e revoca dei contributi

1. A sostegno della funzionalità ed organizzazione delle associazioni iscritte nell’elenco regionale, con riferimento al ruolo di coordinamento che svolgono con le altre associazioni che gestiscono il servizio, con gli sportelli di informazione al cittadino e con l’amministrazione pubblica, si riconosce un contributo di Euro 4.700,00 per ciascuna delle associazioni aderenti al programma e iscritte nell’albo regionale di cui all’art. 9 bis della L.R. 21/1985, s.m.i.

2. Per ogni sportello delle associazioni aderenti al progetto e iscritte nell’albo regionale di cui all’art. 9 bis della L.R. 21/1985, s.m.i., accreditato al 1/1/2008, che fornisca il servizio di informazione per almeno 6 ore settimanali complessive distribuite in due giorni, si riconosce un contributo di Euro 2.800,00; per ogni sportello delle associazioni aderenti al progetto e iscritte nell’albo regionale di cui all’art. 9 bis della L.R. 21/1985, s.m.i., accreditato al 1/1/2008, che svolga un’attività per almeno cinque giorni la settimana e per sei ore al giorno, nei capoluoghi di provincia, si riconosce un contributo di Euro 7.100,00.

3. L’importo massimo concedibile a una singola associazione è di Euro 42.500,00.

4. La spesa per gli sportelli dovrà essere rapportata ad un servizio omogeneamente distribuito sul territorio regionale.

5. Nel caso in cui le candidature per l’accreditamento siano superiori alle risorse disponibili, si procederà alla loro individuazione tenendo conto della loro distribuzione territoriale, dei servizi aggiuntivi che vi vengono svolti, delle forme di aggregazione tra associazioni nella gestione del servizio, della partecipazione alla rete di tutte le associazioni e di ogni altro elemento consenta di assicurare un migliore servizio ai cittadini.

6. Nel caso in cui, nel corso della gestione, si rilevassero eventuali possibili residui di spesa, nei confronti degli impegni assunti, sarà possibile procedere all’assegnazione di quei fondi proporzionalmente alla maggior spesa effettuata, anche in deroga ai massimali di contributo sopra definiti.

7. Sono cause di revoca dell’accreditamento e dei contributi concessi:

- la cancellazione dall’albo regionale di cui alla L.R. 21/85 s.m.i. dell’associazione accreditata;

- la prolungata inattività dello sportello del consumatore accreditato, previa diffida da parte della Regione Piemonte;

- il mancato invio delle schede riepilogative dell’attività di sportello, di cui alla successiva lettera G), previa diffida da parte della Regione Piemonte

F) Modalità e riferimenti normativi per la rendicontazione - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al contributo le seguenti categorie di spesa sostenute dall’associazione dei consumatori :

a) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica, da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell’attività di sportello;

b) acquisizione di servizi relativi a:

- iniziative di comunicazione nonché ad attività divulgative dell’attività di sportello;

- pubblicità, nei limiti del 10% del totale delle spese ammissibili;

- consulenze professionali, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto ovvero da persone fisiche la cui professionalità è comprovata dai relativi curricula che devono risultare agli atti;

c) costi sostenuti, relativi al personale dipendente dell’associazione di consumatori e ad altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale con rapporto di lavoro parasubordinato nonché il personale impegnato, con qualsiasi tipologia contrattuale, in via specifica per la realizzazione del progetto con esclusione delle prestazioni professionali di cui alla lettera b);

d) spese generali, non riferibili ad ogni singola attività, inerente al progetto come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito alla precedente lettera c), ecc. Tali spese vengono riconosciute forfetariamente, per un importo pari al 15% del totale delle spese ammissibili e al 13% del totale delle spese per l’intervento.

2. Le spese ammissibili devono essere sostenute dal 1° gennaio al 15 settembre 2008 ed essere direttamente imputabili alla realizzazione degli interventi previsti nel programma.

3. I professionisti prestatori di consulenze ai sensi del precedente punto 1 lett. b) non devono ricoprire cariche sociali presso l’associazione di consumatori beneficiaria del contributo né essere loro dipendenti.

4. In relazione ai costi del personale di cui al precedente punto 1, lettera c), le spese non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata.

5. Le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, dovranno riprodurre, in modo chiaro e leggibile, la seguente dicitura: “Programma generale di intervento 2007-2008 della Regione Piemonte realizzato/acquistato con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico”, pena la non ammissibilità delle spese suddette.

6. Ai fini della rendicontazione, le spese sostenute per l’intervento sono riconosciute al lordo di I.V.A. per le associazioni dei consumatori per i quali, in base alla normativa vigente specifica della categoria di appartenenza, l’imposta in questione rappresenta un costo non recuperabile. Per i restanti soggetti le spese sostenute per l’intervento sono riconosciute al netto di I.V.A.

7. La rendicontazione delle spese di cui al punto 1, lett. a), b), c) deve essere prodotta alla Regione Piemonte, Direzione Commercio e Artigianato, Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche, piazza Nizza 44, 10126 Torino; la rendicontazione delle spese generali, di cui al precedente punto 1, lettera d), avviene da parte dell’associazione di consumatori con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all’amministrazione regionale con modello di cui all’allegato 2.

G) Modalità e tempi del monitoraggio

Schede riepilogative dell’attività di sportello inviate ogni 15 giorni alla Regione Piemonte, Direzione Commercio e Artigianato, Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche, piazza Nizza 44, Torino, secondo il modello di cui all’allegato 3.

H) Liquidazione dei contributi

La liquidazione dei contributi avverrà per il 50% ad accreditamento, su dichiarazione di inizio attività, il restante 50% a conclusione del Programma, su presentazione della rendicontazione di cui alla lettera F) e di una relazione complessiva sull’attività svolta, le quali andranno presentate entro e non oltre il 20 settembre 2008.

Tutto ciò premesso,

Il DIRETTORE

Visti:

l’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2006;

il Decreto del Direttore generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2007;

le LL.RR. 21/1985 s.m.i., 51/1997, 7/2001, 10/2007;

la D.C.R. 13.6.2006 n. 75 - 19620;

la D.G.R. del 7.5.2007 n. 14-5821;

la D.G.R. n. 13-6162 del 18.6.2007;

la D.G.R. n. 53-6264 del 25.6.2007;

la domanda di approvazione del programma denominato “Iniziative di assistenza, informazione e formazione ai consumatori” inviata al Ministero dello Sviluppo Economico (prot. n. 4736/17.3 dell’11 maggio 2007);

la nota del Ministero per lo sviluppo economico del 28.6.2007;

tenuto conto che il cap. 17171/07 presenta la necessaria disponibilità,

determina

Di approvare la procedura di accreditamento degli sportelli d’informazione ai consumatori per la concessione dei contributi alle associazioni dei consumatori iscritte all’albo di cui alla L.R. 21/1985 s.m.i., secondo i contenuti di cui in premessa, alle lettere A) - H), relativa all’intervento 1 del programma per iniziative a vantaggio dei consumatori, denominato “Iniziative di assistenza, informazione e formazione ai consumatori”.

Di approvare i moduli per la per presentazione delle domande, dei rendiconti, delle relazioni quindicinali sull’attività di sportello di cui agli allegati 1), 2) e 3) alla presente determinazione per farne parte integrante.

Di impegnare la somma di euro 350.000,00 (cap. 17171/07 - UPB 17031 - accantonamento 101002) a favore delle associazioni dei consumatori iscritte all’Albo regionale di cui all’articolo 9 bis della L.R. 21/85 s.m.i.

La somma così impegnata verrà assegnata con successivo provvedimento, a seguito dell’istruttoria delle domande pervenute.

La liquidazione dei contributi avverrà per il 50% ad accreditamento, su dichiarazione di inizio attività da parte delle associazioni accreditate, il restante 50% a conclusione del Programma, su presentazione della rendicontazione di cui alla lettera F) e della relazione complessiva sull’attività svolta, le quali andranno presentate entro e non oltre il 20 settembre 2008.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della legge 241/90 s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla piena conoscenza della stessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto, dell’articolo 8 della L.R. 51/97 e dell’articolo 14 del regolamento regionale n. 8/R del 2002.

Il Direttore regionale
Marco Cavaletto

Allegato