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Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 8 ottobre 2007, n. 30-7048

L.R. n. 63/78 - art. 50. Credito di conduzione. Concessione di contributi negli interessi sotto forma di aiuti de minimis.

A relazione dell’Assessore Taricco:

Visto l’articolo 50 della L.R. 63/78 che prevede la concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati per le esigenze della conduzione aziendale;

vista la Legge Regionale n. 19 del 15 giugno 1994 che ha modificato l’articolo 50 della Legge Regionale 12 ottobre 1978, n. 63 prevedendo che possano beneficiare del credito di conduzione anche le società di capitali operanti nel settore agroalimentare le cui quote di partecipazione od azionarie sono possedute in maggioranza da cooperative agricole e loro consorzi e/o Associazioni di produttori agricoli riconosciute dallo Stato o dalla Regione. La maggioranza delle quote può essere raggiunta anche con la partecipazione congiunta di Enti pubblici e/o di società a capitale prevalentemente pubblico;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 38-2930 del 07/05/2001 che ha istituito un programma permanente di agevolazione dei crediti di gestione approvato dalla Commissione dell’Unione Europea con propria decisione n. C(2002)1787 del 07/05/2002;

considerato che il punto 17 degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013 (GU C 319 del 27/12/2006) prevede che “date le analogie tra le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e le imprese non agricole, in particolare nel settore della trasformazione dei prodotti alimentari, è opportuno armonizzare le norme in materia di aiuti di Stato applicabili alle imprese dedite alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli con quelle applicabili alle imprese non agricole” e che alla luce di quanto precede, gli aiuti concessi alle imprese operanti nel settore della trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”);

visto il punto 160 degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013 (GU C 319 del 27/12/2006) che sottolinea come i prestiti agevolati a breve termine “costituiscono in realtà semplici spese di funzionamento” e che conseguentemente “la Commissione non dovrebbe pertanto più autorizzare la concessione di aiuti di Stato per i prestiti agevolati a breve termine” dando indicazioni inoltre “agli Stati membri che lo desiderino di continuare ad erogare questo tipo di sostegno ai piccoli agricoltori” ricorrendo allo strumento de minimis nel settore agricolo;

ritenuto opportuno continuare a concedere il concorso regionale negli interessi su prestiti di conduzione;

visto il Regolamento (CE) N. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca (GU L 325 del 28/10/2004) che prevede, tra l’altro, che se l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non supera nel triennio i 3.000,00 euro e se l’importo cumulativo corrisposto alle imprese italiane operanti nel settore agricolo non supera nel triennio il valore di 130.164.000,00 euro gli aiuti devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all’obbligo di notifica;

vista la proposta del nuovo regolamento relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione agricola che prevede che i massimali di cui al paragrafo precedente, a partire dal 01/01/2008, siano elevati rispettivamente a 6.000,00 euro ed a 265.470.000,00 euro;

vista la D.G.R. n. 43-6907 del 17/09/2007 di approvazione delle linee guida ed orientamenti applicativi di aiuti di importanza minore (de minimis) di cui al Regolamento (CE) N. 1998/2006;

visto l’articolo 2 della L.R. n. 17/99 che trasferisce alle Province l’esercizio delle funzioni amministrative riguardanti, tra le altre, gli interventi relativi al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale; gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali e gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali;

visto l’articolo 6 della L.R. n. 17/99 punto 1 che prevede che restino riservate alla competenza della Regione, relativamente alle funzioni amministrative conferite agli enti locali, la “attuazione di programmi, compresa l’erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell’efficacia della scelta programmatoria, sia utile l’unitario esercizio a livello regionale”;

tenuto conto che si ritiene opportuno che la gestione degli interventi di credito di conduzione concessi in favore di imprese cooperative, siano esse di produzione, servizio, forestali o di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, e di altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli avvenga in modo unitario a livello regionale mentre la gestione degli interventi di credito alle aziende agricole rientra tra le funzioni delegate alle Province;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/1985 che stabilisce che i tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari per operazioni di credito agrario di esercizio sia pari al 30% del tasso di riferimento per le zone montane e pari al 60% del tasso di riferimento per le altre zone;

tenuto conto che le istruzioni per l’applicazione dell’intervento saranno approvate con successivi provvedimenti da parte delle amministrazioni pubbliche competenti;

sentito il comitato di cui l’articolo 8 della L.R. n. 17/99 in data 25/09/2007;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. la concessione, a partire dal 01/01/2008, di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale di cui all’articolo 50 della L.R. 63/78 sotto forma di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) N. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca per le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del trattato e del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) per le altre imprese agricole.

2. La concessione dei contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale di cui all’articolo 50 della L.R. 63/78 avrà come supporto normativo le disposizioni del nuovo regolamento relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione agricola che sarà presumibilmente approvato dalla Commissione UE entro la fine del corrente anno e che prevede sostanzialmente che a partire dal 01/01/2008 il massimale per ciascuna impresa agricola sia aumentato a 6.000,00 euro e che il massimale nazionale sia elevato a 265.470.000,00 euro

3. Per le imprese ubicate in zona di pianura e di collina il contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte e delle Province sarà pari fino al 40% del tasso di riferimento vigente alla data di presentazione delle domande di finanziamento a condizione che almeno il 50% dell’importo del prestito sia assistito da garanzia prestata da confidi che operino in agricoltura e che rispettino i requisiti previsti dall’art. 13 della L. n. 326/2003. In caso non ricorra quest’ultima condizione il contributo negli interessi sarà ridotto di 0,30 punti percentuali. Per le imprese ubicate in zona montana, nel limite fissato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/1985, il contributo negli interessi così come sopra determinato è incrementato fino ad un punto percentuale.

4. Possono beneficiare dell’aiuto le imprese agricole aventi sede operativa in Regione Piemonte, condotte da imprenditori agricoli singoli od associati in possesso rispettivamente dei requisiti di cui l’articolo 1 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente ed alla gestione previdenziale ed assistenziale, che risultino altresì in possesso di Partita I.V.A. per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale.

5. Così come previsto dal PSR 2007-2013, non possono beneficiare dell’aiuto i soggetti che:

- non siano in regola con i versamenti contributivi;

- non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l’acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto;

- non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane e AGEA, nell’ambito dell’applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;

- non abbiano restituito somme non dovute percepite nell’ambito dell’applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane e AGEA.

Inoltre non possono beneficiare dell’aiuto i soggetti che abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari.

L’assenza delle cause di esclusione di cui sopra saranno oggetto di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, art. 47 e come tali saranno soggette ai controlli di cui all’articolo 71 del sopra citato D.P.R.

6. Ai sensi del punto 1 dell’articolo 6 della L.R. n. 17/99, la gestione degli interventi di credito di conduzione concessi in favore di imprese cooperative di produzione, servizio e forestali e di altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli avverrà in modo unitario a livello regionale e pertanto la specifica competenza è attribuita all’Assessorato Agricoltura.

7. Le istruzioni per l’applicazione dell’intervento saranno approvate con successivi provvedimenti da parte delle amministrazioni pubbliche competenti.

8. Le domande a valere sul programma permanente di agevolazione dei crediti di gestione, istituito con la deliberazione della Giunta Regionale n. 38-2930 del 07/05/2001 ed approvato dalla Commissione dell’Unione Europea con propria decisione n. C(2002)1787 del 07/05/2002, dovranno pervenire alle competenti amministrazioni pubbliche entro e non oltre il 30/11/2007, al fine di poter addivenire alla concessione dell’aiuto entro il 31/12/2007, data a partire dalla quale cessa l’operatività del programma permanente in questione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)