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Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Rinnovo della concessione già oggetto del D.M. 6 agosto 1920 n. 7.992, per derivazione d’acqua, ad uso Agricolo, dal torrente Ostola, in Comune di Castelletto Cervo, assentito al Consorzio Irriguo di Castelletto Cervo con D.D. 3 luglio 2007 n. 2.200. Pratica n. 781

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 30 aprile 2007 dal Sig. Sergio Broglio, in qualità di Presidente del Consorzio Irriguo di Castelletto Cervo, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al Consorzio Irriguo di Castelletto Cervo (omissis), il rinnovo della concessione già oggetto del D.M. n. 141/1954 per continuare a derivare litri/secondo massimi 525, litri/secondo medi 117,50 ed un volume massimo annuo di 3.705.000 metri cubi d’acqua mediante due distinte prese a bocca tassata dal torrente Ostola, in Comune di Castelletto Cervo, per uso agricolo (irrigazione di ettari 155.00.00 di terreni ubicati in Castelletto Cervo, di cui ettari 140 coltivati a risaia ed ettari 15 coltivati a mais), con obbligo di restituzione delle colature nella roggia di Buronzo, in Comune di Castelletto Cervo.

Di accordare il rinnovo della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 40, successivi e continui, decorrenti dal 24 febbraio 2005, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.M. n. 141/1954 come posticipato per effetto delle note proroghe di Legge, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo dovuto in base alla precedente modalità di calcolo per il periodo intercorrente tra il 24 febbraio 2005 e lo spirare dell’annualità in corso alla data del presente provvedimento di assenso (omissis).

A decorrere dall’annualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento di assenso al rinnovo della concessione, il canone demaniale annuo sarà stabilito in misura pari ad Euro 54, in ragione di Euro 0,46 per ogni litro al secondo medio d’acqua derivata e per litri al secondo medi 117,50, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) punto 1) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R e successiva D.D della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n. 283, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.805 di Rep. in data 30 aprile 2007

Art. 19 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione d’acqua, il buon regime delle acque, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 27 settembre 2007

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato