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Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Rinnovo in sanatoria della concessione già oggetto del D.P.G.R. 18 giugno 1974 n. 1885 per derivazione d’acqua dal Rio Scoldo in Comune di Trivero, per uso Produzione di Beni e Servizi, assentito al Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A. con D.D. 22 novembre 2006 n. 4.199. Pratica n. 271

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 19 ottobre 2006 dal Sig. Massimo Ricino, in qualità di “Procuratore ad Negotia” della Ditta “Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli Spa”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire in via di sanatoria ed ai sensi degli articoli 2, comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii. salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Lanificio Ermenegildo Zegna Spa” (omissis), il rinnovo della concessione per poter continuare a derivare litri/sec. massimi 15 ed un volume annuo massimo derivabile non superiore a 450.000 metri cubi d’acqua dal rio Scoldo, in Comune di Trivero, ad uso produzione di beni e servizi (attività di processo a carattere tessile), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel Rio Baso sempre in Comune di Trivero. (Omissis). Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R per anni 15 successivi e continui, decorrenti dal 1 gennaio 2000, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per la frazione di anno intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 2.205, pari ad Euro 147 per ogni litro/sec. medio d’acqua derivato ad uso produzione di beni e servizi e per 15 litri al secondo, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera h) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.756 di Rep. in data 19 ottobre 2006

Art. 12 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l’autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Rio Scoldo, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l’esercizio di essa.

Biella, 26 settembre 2007.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato