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Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Concessione di derivazione d’acqua ad uso Civile (antincendio), da falde sotterranee profonde, mediante un pozzo esistente, ubicato in Comune di Masserano, assentita alla ditta Euroespansi S.r.l. con D.D. 22 novembre 2006 n. 4197. Pratica n. 279BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 16 ottobre 2006 dal Sig. Adolfo Quinto Chiocchetti, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ditta “Euroespansi Srl”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, in deroga ai disposti in materia di utilizzo d’acqua pubblica destinata al consumo umano, ai sensi del comma 2 dello stesso D.P.G.R. n. 10/R/2003, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Euroespansi Srl” (omissis), la concessione di derivazione di litri/sec. massimi 7,30 litri/sec. medi 0,16 e per un volume massimo annuo derivabile di 5.000 metri cubi d’acqua da falde sotterranee profonde a mezzo di un pozzo esistente ubicato in Comune di Masserano (foglio n. 60, particella n. 138), ad uso civile (alimentazione diretta impianto antincendio a servizio di fabbricato esistente a destinazione produttiva), con obbligo di restituzione dell’acqua a mezzo dei collettori fognari esistenti, fatte salve eventuali dispersioni nella falda sotterranea mediante percolazione naturale in caso d’uso. Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 30, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per la frazione di anno intercorrente dalla data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 120, pari al minimo ammesso previsto per l’uso civile, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.758 di Rep. in data 16 ottobre 2006

Art. 11 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 26 settembre 2007.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato