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Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Rinnovo in sanatoria con varianti della concessione accordata con D.M. 19 settembre 1953 n. 3.664 per derivazione d’acqua dai Rii Ara Strusa Camponetto e Grè, nei Comuni di Netro e Donato, ad uso Agricolo e Civile, assentito al Comune di Netro con D.D. 11 ottobre 2006 n. 3.615. Pratica n. 432

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 27 luglio 2006 dal Sig. Agostino Bonino, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Netro, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al Comune di Netro (omissis), la concessione di derivazione di una quantità d’acqua complessiva stabilita in misura eguale e non superiore a 52 litri/secondo, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di 1.640.000 metri cubi, dal rio Ara (affluente del), dal rio Strusa, dal rio Camponetto o della Madonna e dal rio Gré, in territorio dei Comuni di Netro e Donato, ad uso agricolo e civile, con restituzione delle colature nel bacino tributario del torrente Ingagna, in Comune di Netro. (omissis).

Di accordare il rinnovo in via di sanatoria e con varianti della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 30 successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 1997, giorno successivo a quello di scadenza dell’ultima concessione formalmente assentita con D.M. 19 settembre 1953 n. 3.664 e come prorogata per effetto della Legge 8 gennaio 1952, n. 42, Legge 2 febbraio 1968, n. 53, Legge 24 maggio 1978, n. 228, Legge Regionale 20 febbraio 1984, n. 11, Legge Regionale 12 aprile 1988, n. 16, Legge Regionale 30 giugno 1989, n. 38, trattandosi di utenza di antico diritto riconosciuta con D.G.C. 24 marzo 1939, n. 256 e successivo D.M. 14 agosto 1941, n. 4.062, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 382,60 - di cui Euro 20 pari al minimo ammesso previsto per l’uso agricolo ed Euro 362,60 stabiliti in misura pari ad Euro 9,80 per ogni litro al secondo e rapportati a 37 litri al secondo d’acqua ad uso civile, ai sensi del combinato disposto dall’art. 2 comma 1 lettera b) e dall’art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.730 di Rep. in data 27 luglio 2006

Art. 19 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 26 settembre 2007.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato