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Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Rinnovo con parziale subingresso, della concessione di derivazione d’acqua a uso Piscicolo dal Rio Tenerello in Comune di Mongrando, già oggetto del D.P.G.R. 20 gennaio 1977 n. 285, assentito alle Signore Salviato Vittoria, Stratta Maria e Stratta Renza con D.D. 3 agosto 2007 n. 2654. Pratica n. 176

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di riconoscere, ai sensi dell’art. 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, le Signore:

Stratta Maria (omissis) - Stratta Renza (omissis) - contitolari in solido, con la madre Signora Salviato Vittoria (omissis), dell’utenza relativa alla concessione oggetto del D.P.G.R. 20 gennaio 1977 n. 285 - e rinnovata con il presente Atto.

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 22 aprile 2005 dalle Signore Salviato Vittoria, Stratta Maria e Stratta Renza, in qualità di richiedenti il rinnovo della concessione, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alle Signore Salviato Vittoria - Stratta Maria - Stratta Renza il rinnovo della concessione oggetto del citato D.P.G.R. 20 gennaio 1977 n. 285 - per continuare a derivare litri/sec. massimi e medi 5 d’acqua con un volume annuo di prelievo pari a circa 157.680 metri cubi dal Rio Tenerello, in Comune di Mongrando, ad uso Piscicolo (alimentazione di un laghetto artificiale adibito a pesca sportiva), con obbligo di restituzione delle colature nello stesso Rio, immediatamente a valle del lago esistente.

Di accordare il rinnovo della concessione di cui trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 - comma 1 - lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 30 successivi e continui, decorrenti dal 1° gennaio 2005, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione, assentita con D.P.G.R. 20 gennaio 1977 n. 285, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, che relativamente all’annualità 2007 è pari ad Euro 122, minimo previsto nell’anno solare corrente, per l’uso Piscicolo di acqua pubblica, quantificato ai sensi dell’art. 3 - comma 1. - lettera f) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R - sulla base della D.D. della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n. 283 fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.824 di Rep. in data 22 aprile 2005

Art. 18 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione d’acqua, il buon regime delle acque, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 27 settembre 2007

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato