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Bollettino Ufficiale n. 40 del 4 / 10 / 2007
Codice 23.3
D.D. 10 luglio 2007, n. 116
Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio-Applicazione dellart. 40 del D. Lgs 152/1999. Art. 114, D. Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione del bacino della diga di Larecchio, in comune di Montecrestese (VB), di proprieta della Idroelettriche Riunite S.p.A., ai sensi dellart. 14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n. 12/R.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Si approva il progetto di gestione relativo al bacino della diga di Larecchio, che la ditta Idroelettriche Riunite S.p.A. di Longare (VI) ha presentato con nota del 28/09/2005 (Ns. prot. n. 6167/23.3), con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.
Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:
1. Il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore regionale Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo della Direzione Difesa del Suolo ed allamministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dellinvaso e dello sbarramento che si occuperanno di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;
2. Nella regola di gestione ed in particolare per leffettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui allart. 5 del decreto 30 giugno 2004;
3. I documenti presentati devono essere integrati, a fini cautelativi e onde poter disporre di elementi di confronto in caso di modificazione delle condizioni di gestione dellinvaso, con:
a) una caratterizzazione dellittiofauna eventualmente presente nel rio Tomello e nel torrente Isorno a valle dellinvaso. I risultati di tale caratterizzazione da ripetere per tutto larco di validità del progetto, sono elementi necessari e funzionali al rinnovo del Progetto di gestione della diga e dovranno essere sottoposti alle Direzioni regionali competenti, nonché alla Provincia per una valutazione di merito;
b) la rilevazione dellI.B.E. (Indice Biotico Esteso), in almeno un punto significativo individuato sul Rio Tomello ad una distanza indicativamente non superiore a 500 metri dalla diga per almeno un anno di campionamento (cadenza trimestrale). Luogo e modalità di tale rilevazione dovranno essere preventivamente concordate con ARPA Piemonte;
4. Nelleventualità che, anche a seguito di particolari eventi di piena che interessano il bacino idrografico, si presentasse la necessità di rimuovere il materiale ghiaioso-sabbioso non smaltibile attraverso le operazioni sugli organi di scarico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, sia per lo stoccaggio del materiale in unarea non interessata da eventi di piena del torrente Tomello e/o del torrente Isorno più a valle, sia per leventuale utilizzo del materiale secondo i disposti della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002. Inoltre qualsiasi intervento nellalveo del torrente Tomello è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, da parte del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania;
5. Qualora il progetto di gestione comporti interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione alle operazioni di smaltimento dei rifiuti (operazioni di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata) oppure agli interventi di estrazione di materiali solidi dal demanio fluviale e lacuale (operazioni di cui alla categoria n. 13 dellallegato B1 alla L.R. 40/1998 per le quali è autorità competente in materia di VIA la Regione), è necessario lespletamento delle relative fasi procedimentali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione è presupposto necessario per leffettuazione dei lavori.
Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nellambito del Monitoraggio Regionale dei corsi dacqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite quali, ad esempio, variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invasate o in caso di insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto. Al gestore inoltre rimane lobbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dallart. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso lUfficio deposito della Regione.
Il Dirigente responsabile
Ilario Nebiolo