Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 40 del 4 / 10 / 2007

Codice 23.3
D.D. 10 luglio 2007, n. 116

Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio-Applicazione dell’art. 40 del D. Lgs 152/1999. Art. 114, D. Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione del bacino della diga di Larecchio, in comune di Montecrestese (VB), di proprieta’ della Idroelettriche Riunite S.p.A., ai sensi dell’art. 14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n. 12/R.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Si approva il progetto di gestione relativo al bacino della diga di Larecchio, che la ditta Idroelettriche Riunite S.p.A. di Longare (VI) ha presentato con nota del 28/09/2005 (Ns. prot. n. 6167/23.3), con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. Il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore regionale Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo della Direzione Difesa del Suolo ed all’amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell’invaso e dello sbarramento che si occuperanno di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;

2. Nella regola di gestione ed in particolare per l’effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all’art. 5 del decreto 30 giugno 2004;

3. I documenti presentati devono essere integrati, a fini cautelativi e onde poter disporre di elementi di confronto in caso di modificazione delle condizioni di gestione dell’invaso, con:

a) una caratterizzazione dell’ittiofauna eventualmente presente nel rio Tomello e nel torrente Isorno a valle dell’invaso. I risultati di tale caratterizzazione da ripetere per tutto l’arco di validità del progetto, sono elementi necessari e funzionali al rinnovo del Progetto di gestione della diga e dovranno essere sottoposti alle Direzioni regionali competenti, nonché alla Provincia per una valutazione di merito;

b) la rilevazione dell’I.B.E. (Indice Biotico Esteso), in almeno un punto significativo individuato sul Rio Tomello ad una distanza indicativamente non superiore a 500 metri dalla diga per almeno un anno di campionamento (cadenza trimestrale). Luogo e modalità di tale rilevazione dovranno essere preventivamente concordate con ARPA Piemonte;

4. Nell’eventualità che, anche a seguito di particolari eventi di piena che interessano il bacino idrografico, si presentasse la necessità di rimuovere il materiale ghiaioso-sabbioso non smaltibile attraverso le operazioni sugli organi di scarico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, sia per lo stoccaggio del materiale in un’area non interessata da eventi di piena del torrente Tomello e/o del torrente Isorno più a valle, sia per l’eventuale utilizzo del materiale secondo i disposti della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002. Inoltre qualsiasi intervento nell’alveo del torrente Tomello è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, da parte del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania;

5. Qualora il progetto di gestione comporti interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione alle operazioni di smaltimento dei rifiuti (operazioni di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata) oppure agli interventi di estrazione di materiali solidi dal demanio fluviale e lacuale (operazioni di cui alla categoria n. 13 dell’allegato B1 alla L.R. 40/1998 per le quali è autorità competente in materia di VIA la Regione), è necessario l’espletamento delle relative fasi procedimentali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione è presupposto necessario per l’effettuazione dei lavori.

Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell’ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d’acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite quali, ad esempio, variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invasate o in caso di insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto. Al gestore inoltre rimane l’obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall’art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l’Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente responsabile
Ilario Nebiolo