Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 40 del 4 / 10 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2007, n. 61-6925

Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14, articolo 5 “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, determinazione dei nuovi importi”. Procedure per la verifica delle caratteristiche dei rifiuti urbani sottoposti a trattamento come definiti dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili.

A relazione dell’Assessore De Ruggiero:

La legge regionale 21 aprile 2006, n. 14, all’articolo 5, conformemente a quanto disposto dalla legge 29 dicembre 1995, n. 549, istitutiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, ha determinato i nuovi importi del tributo speciale da corrispondere per il conferimento in discarica di alcune tipologie di rifiuti a seguito dell’introduzione nell’ordinamento statale della nuova classificazione delle discariche previste dalla normativa europea e dell’indicazione dei nuovi importi minimi e massimi previsti per tali categorie.

Gli importi stabiliti dall’articolo 5 della legge regionale 14/2006 e dalla D.G.R. 23 ottobre 2006, n. 12-4088, sono i seguenti:

- euro 0,00517 per ogni chilogrammo di rifiuti speciali non pericolosi conferiti, inclusi i rifiuti urbani sottoposti trattamento, così come definiti dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili;

- euro 0,025 per ogni chilogrammo di rifiuti urbani non sottoposti a trattamento.

Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 relativo alle discariche prevede la graduale riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica e nello specifico per i rifiuti urbani (RUB):

* entro il 2008 il conferimento in discarica deve essere inferiore a 173 kg/ab anno:

* entro il 2011 deve essere inferiore a 115 kg/ab anno;

* entro il 2018 deve essere inferiore a 81 kg/ab anno.

Il suddetto decreto prevede inoltre il divieto di conferimento in discarica di rifiuti non trattati; l’articolo 17, comma 1 (disposizioni transitorie) dello stesso decreto prevede che le discariche già autorizzate possano ricevere fino al 16 luglio 2005 i rifiuti per cui sono state autorizzate. Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2007 dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Il Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica, approvato con D.G.R. n. 22-12919 del 5 luglio 2004 ed integrato con D.G.R. n. 14-14593 del 24 gennaio 2005, individua le linee di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di riduzione previsti dalle norme comunitarie e nazionali, le modalità di calcolo per individuare i RUB avviati in discarica ed alcune indicazioni sulle scelte impiantistiche.

Al punto 2.5 del succitato programma si definiscono le modalità di calcolo per usufruire della deroga al divieto di conferimento in discarica di rifiuti non sottoposti a trattamento. Tale possibilità è applicabile solo ai rifiuti urbani che presentino le stesse caratteristiche dei rifiuti trattati; in pratica i rifiuti indifferenziati residui in questione devono soddisfare i seguenti requisiti:

* “essere costituiti esclusivamente da rifiuti urbani,

* provenire da uno stesso bacino,

* avere una composizione merceologica tale per cui la somma delle frazioni costituite da rifiuti da cucina, da giardini, dal 70% del materiale fine derivante dalla selezione dei rifiuti di dimensione inferiore a 20 mm (cosiddetto sottovaglio) non sia superiore al 20% in peso sul tal quale, in alternativa nel rifiuto indifferenziato le frazioni merceologiche costituite dai rifiuti urbani biodegradabili, dal 17/07/2005, non devono superare il quantitativo di 173 kg/ab anno".

Il programma prevede una metodologia analitica di riferimento nonché una procedura di trasmissione delle informazioni.

Al fine di armonizzare la metodologia di calcolo per i rifiuti urbani aventi le stesse caratteristiche dei rifiuti trattati, menzionata nel capitolo 2.5 del “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica” con quanto previsto dalla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14, e dalla D.G.R. 23 ottobre 2006, n. 12-4088, si rende necessario integrare il succitato capitolo 2.5, definendo tra l’altro la procedura per la verifica delle caratteristiche del rifiuto conferito in discarica ai fini dell’individuazione del corretto importo del tributo speciale.

Da studi effettuati dalle Regione su analisi merceologiche condotte sui rifiuti indifferenziati conferiti in discarica è stata rilevata una stretta correlazione tra i quantitativi di rifiuti biodegradabili presenti nel rifiuto indifferenziato e i quantitativi di rifiuti indifferenziati conferiti in discarica. Tale correlazione ha evidenziato che qualora i quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati risultino essere uguali od inferiori a 280 kg/anno pro capite, i rifiuti urbani biodegradabili in essi contenuti non superano la soglia dei 173 kg/anno pro capite.

Alla luce di quanto sopra specificato si ritiene siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 2.5 della D.G.R. n. 22-12919 del 5 luglio 2004 come integrata dalla D.G.R. n. 14-14593 del 24 gennaio 2005, qualora il quantitativo di rifiuti urbani indifferenziati conferiti direttamente in discarica risulti essere uguale o inferiore a 280 kg/anno pro capite.

Ritenuto pertanto necessario modificare il capitolo 2.5 del Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica nel seguente modo:

* sostituendo al quinto capoverso, terzo punto, dall’elenco puntato in poi, l’intera frase con la seguente “presentare una quantità di frazioni merceologiche costituite dai rifiuti biodegradabili, non superiore a 173 kg/anno pro capite”;

* sostituendo il sesto e settimo capoverso con la seguente frase:

* “Poiché da studi effettuati emerge una stretta correlazione tra i quantitativi di rifiuti biodegradabili presenti nel rifiuto indifferenziato ed i quantitativi di rifiuti indifferenziati conferiti in discarica, il limite di 173 kg/anno pro capite si ritiene rispettato qualora il quantitativo della frazione indifferenziata avviata a smaltimento direttamente in discarica non sia superiore a 280 kg/anno pro capite. La metodologia di riferimento necessaria per verificare il raggiungimento dei succitati obiettivi si basa quindi sul calcolo del quantitativo della frazione indifferenziata avviata a smaltimento a livello comunale. Nel calcolo della suddetta frazione si deve tener conto di tutte le frazioni di rifiuti che seppur raccolte separatamente vengono conferite ugualmente in discarica quali ad esempio i residui della pulizia delle strade, i rifiuti ingombranti non avviati a recupero”.

Considerato necessario inoltre prevedere la seguente procedura per la trasmissione delle informazioni:

1. per la trasmissione dei dati sui rifiuti urbani indifferenziati avviati a smaltimento, finalizzati alla determinazione dell’importo del tributo, deve essere utilizzato il sistema di rilevamento in rete attualmente adottato dalla Regione Piemonte, dalle Province piemontesi e dai Consorzi (sistema operativo in RUPAR). Il calcolo finalizzato alla quantificazione dei rifiuti urbani indifferenziati avviati a smaltimento deve tener conto di tutte le frazioni di rifiuti raccolte separatamente e avviate ugualmente in discarica, così come definito dalla D.G.R n. 43-435 del 10 luglio 2000 e dalla D.G.R. n. 48-11386 del 23 dicembre 2003;

2. utilizzando l’apposita sezione di tale sistema che la Regione Piemonte mette a loro disposizione, i Consorzi comunicano, sotto la propria responsabilità ed in tempo utile affinché il soggetto gestore della discarica possa provvedere al pagamento del tributo relativo al quarto trimestre, quanto segue:

a) i quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati prodotti a livello comunale nell’anno precedente inviati direttamente in discarica;

b) i quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati prodotti a livello comunale nell’anno precedente inviati in impianti di trattamento meccanico - biologico ed in impianti di incenerimento;

3. per il calcolo della frazione pro capite avviata direttamente in discarica deve essere utilizzato l’ultimo dato reso disponibile dall’ISTAT, relativo agli abitanti residenti. Per ciò che riguarda la popolazione del Comune di Torino deve essere utilizzato l’ultimo dato ISTAT relativo agli abitanti residenti di Torino, tenendo conto, tuttavia, della mobilità che insiste sulla città. Sulla base di studi di settore (GTT 2004 e IRES 2006), tale mobilità viene quantificata in 300.000 unità pendolari giornaliere. In considerazione dell’incidenza di tali unità pendolari sulla produzione complessiva dei rifiuti urbani, si può valutare in 200.000 il numero di abitanti da aggiungere agli abitanti residenti;

4. il gestore della discarica contestualmente alla presentazione della scheda approvata con la D.G.R. n. 12-4088 del 23 ottobre 2006, relativa alla dichiarazione annuale per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, presenta:

a) una dichiarazione, redatta sulla base dello schema tipo di cui all’allegato 2 alla presente deliberazione, contenente il dettaglio per ciascun comune conferente, della quantità e della tipologia dei rifiuti conferiti in discarica con l’importo del relativo tributo;

b) copia dei dati di cui al punto 2, messi a disposizione dal Consorzio, relativi ai rifiuti inviati direttamente in discarica, in impianti di trattamento meccanico - biologico ed in impianti di incenerimento.

Ritenuto necessario rinviare a un successivo provvedimento l’individuazione delle modalità di versamento del tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica, visto il d.d.l. n. 445/07 riguardante tale argomento;

ritenuto necessario modificare la D.G.R. n. 12-4088 del 23 ottobre 2006 nella parte in cui, per mero errore materiale, indica come data di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale il 31 dicembre di ogni anno anziché il 31 gennaio di ogni anno;

tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale,

visto l’art. 17 della legge regionale 8 agosto 1997 n. 51;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

vista la legge regionale 14/2006, articolo 5;

vista le DD. G.R. n. 22-12919 del 5 luglio 2004 e n. 14-14593 del 24 gennaio 2005;

viste le DD.G.R. n. 17-2876 del 2 maggio 2001 e n. 48-11386 del 23 dicembre 2003;

vista la D.G.R. n. 43-435 del 10 luglio 2000;

vista la D.G.R. n. 12-4088 del 23 ottobre 2006;

con voto unanime espresso nei modi di legge;

delibera

1. di modificare il punto 2.5 della D.G.R. n. 22-12919 del 5 luglio 2004 come integrato dalla D.G.R. n. 14-14593 del 24 gennaio 2005 nel seguente modo:

* sostituendo al quinto capoverso, terzo punto, dall’elenco puntato in poi, l’intera frase con la seguente “presentare una quantità di frazioni merceologiche costituite dai rifiuti biodegradabili, non superiore a 173 kg/anno pro capite;

* sostituendo il sesto e settimo capoverso con la seguente frase:

“Poiché da studi effettuati emerge una stretta correlazione tra i quantitativi di rifiuti biodegradabili presenti nel rifiuto indifferenziato ed i quantitativi di rifiuti indifferenziati conferiti in discarica, il limite di 173 kg/anno pro capite si ritiene rispettato qualora il quantitativo della frazione indifferenziata avviata a smaltimento direttamente in discarica non sia superiore a 280 kg/anno pro capite. La metodologia di riferimento necessaria per verificare il raggiungimento dei succitati obiettivi si basa quindi sul calcolo del quantitativo della frazione indifferenziata avviata a smaltimento a livello comunale. Nel calcolo della suddetta frazione si deve tener conto di tutte le frazioni di rifiuti che seppur raccolte separatamente vengono conferite ugualmente in discarica quali ad esempio i residui della pulizia delle strade, i rifiuti ingombranti non avviati a recupero.”

2. di approvare il testo integrato del punto 2.5 della D.G.R. n. 22-12919 del 5 luglio 2004, come modificato dalla D.G.R. n. 14-14593 del 24 gennaio 2005 e dalla presente deliberazione contenuto all’allegato 1 alla presente deliberazione e costituente parte integrante della medesima;

3. di approvare lo schema tipo, allegato 2 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, finalizzato alla dichiarazione contenente il dettaglio per comune, della quantità e della tipologia dei rifiuti conferiti in discarica con l’importo del relativo tributo;

4. di approvare la seguente procedura per la trasmissione delle informazioni:

a) per la trasmissione dei dati sui rifiuti urbani indifferenziati avviati a smaltimento, finalizzati alla determinazione dell’importo del tributo, deve essere utilizzato il sistema di rilevamento in rete attualmente adottato dalla Regione Piemonte, dalle Province piemontesi e dai Consorzi (sistema operativo in RUPAR). Il calcolo finalizzato alla quantificazione dei rifiuti urbani indifferenziati avviati a smaltimento deve tener conto di tutte le frazioni di rifiuti raccolte separatamente ed avviate ugualmente in discarica, così come definito dalla D.G.R n. 43-435 del 10 luglio 2000 e dalla D.G.R. n. 48-11386 del 23 dicembre 2003;

b) i Consorzi, utilizzando l’apposita sezione di tale sistema che la Regione Piemonte mette a loro disposizione, comunicano, sotto la propria responsabilità ed in tempo utile affinché il soggetto gestore della discarica possa provvedere al pagamento del tributo relativo al quarto trimestre, quanto segue:

* i quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati prodotti a livello comunale nell’anno precedente inviati direttamente in discarica;

* i quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati prodotti a livello comunale nell’anno precedente inviati in impianti di trattamento meccanico - biologico ed in impianti di incenerimento;

c) per il calcolo della frazione pro capite avviata direttamente in discarica deve essere utilizzato l’ultimo dato reso disponibile dall’ISTAT, relativo agli abitanti residenti. Per ciò che riguarda la popolazione del Comune di Torino deve essere utilizzato l’ultimo dato ISTAT relativo agli abitanti residenti di Torino, tenendo conto, tuttavia, della mobilità che insiste sulla città. Sulla base di studi di settore (GTT 2004 e IRES 2006), tale mobilità viene quantificata in 300.000 unità pendolari giornaliere. In considerazione dell’incidenza di tali unità pendolari sulla produzione complessiva dei rifiuti urbani, si può valutare in 200.000 il numero di abitanti da aggiungere agli abitanti residenti di Torino.

d) il gestore della discarica contestualmente alla presentazione della scheda, approvata con la D.G.R. n. 12-4088 del 23 ottobre 2006, relativa alla dichiarazione annuale per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, presenta:

* una dichiarazione redatta sulla base dello schema tipo di cui all’allegato 2 alla presente deliberazione, contenente il dettaglio, per ciascun comune conferente, della quantità e della tipologia dei rifiuti conferiti in discarica con l’importo del relativo tributo;

* copia dei dati di cui al punto 4.b), messi a disposizione dal Consorzio, relativi ai rifiuti inviati direttamente in discarica, in impianti di trattamento meccanico-biologico ed in impianti di incenerimento;

5. di rinviare ad un successivo provvedimento l’individuazione delle modalità di versamento del tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica, visto il disegno di legge n. 445/07 riguardante tale argomento;

6. di sostituire nel dispositivo della D.G.R. n. 12-4088 del 23 ottobre 2006 la data del 31 dicembre di ogni anno con il 31 gennaio di ogni anno.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

Testo integrato del punto 2.5 del programma regionale di riduzione dei rifiuti biodegradabili da inviare in discarica di cui alla D.G.R. n. 22-12919 del 5 luglio 2004 come integrata dalla D.G.R. n. 14-14593 del 24 gennaio 2005 (le modifiche sono riportate in corsivo)

2.5 - Divieto di conferimento in discarica di rifiuti non trattati dal 16 luglio del 2005: possibili eccezioni.

L’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 36/03 prevede che i rifiuti possano essere collocati in discarica solo dopo trattamento; tale disposizione non si applica ai rifiuti il cui trattamento non contribuisca alla riduzione della quantità dei rifiuti o dei rischi per la salute umana e l’ambiente, e non risulti indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dal D.Lgs. 36/03 stesso.

L’art. 17 comma 1 della stesso decreto legislativo prevede che le discariche già autorizzate possano continuare a ricevere fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate.

L’art. 1 - comma 184 - lett. c) della Legge 27/12/2006 n. 296 ha prorogato detto termine al 31.12.2007

In base al combinato disposto degli articoli di cui sopra dopo il 31/12/2007 i rifiuti conferiti in discarica devono essere trattati, ad eccezione dei casi particolari sopra descritti.

La deroga all’obbligo di conferimento di rifiuti trattati in discarica si può applicare qualora nei singoli bacini, o in territori circoscritti all’interno degli stessi, si raggiungano elevati livelli di RD di rifiuti di alimenti e dei giardini e quindi il rifiuto urbano indifferenziato residuo abbia caratteristiche merceologiche simili a quelle della frazione secca destinata al recupero energetico, proveniente dagli impianti di preselezione del rifiuto indifferenziato. Ne consegue che, in attesa della realizzazione dei previsti termovalorizzatori, il suddetto rifiuto indifferenziato, prima della sua collocazione in discarica, non necessita di essere sottoposto ad un trattamento in quanto quest’ultimo non contribuisce sostanzialmente alla riduzione della quantità dei rifiuti o dei rischi per la salute umana e l’ambiente.

Per usufruire di tale deroga il rifiuto indifferenziato residuo dovrà avere i seguenti requisiti:

* essere costituito esclusivamente da rifiuto urbano;

* provenire da uno specifico bacino;

* presentare una quantità di frazioni merceologiche costituite dai rifiuti biodegradabili, non superiore a 173 kg/anno pro capite.

Poiché da studi effettuati emerge una stretta correlazione tra i quantitativi di rifiuti biodegradabili presenti nel rifiuto indifferenziato ed i quantitativi di rifiuti indifferenziati conferiti in discarica, il limite di 173 kg/anno pro capite si ritiene rispettato qualora il quantitativo della frazione indifferenziata avviata a smaltimento direttamente in discarica non sia superiore a 280 kg/anno pro capite. La metodologia di riferimento necessaria per verificare il raggiungimento dei succitati obiettivi si basa quindi sul calcolo del quantitativo della frazione indifferenziata avviata a smaltimento a livello comunale. Nel calcolo della suddetta frazione si deve tener conto di tutte le frazioni di rifiuti che, seppur raccolte separatamente, vengono conferite ugualmente in discarica quali ad esempio i residui della pulizia delle strade, i rifiuti ingombranti non avviati a recupero.

Nel caso in cui il rifiuto indifferenziato non abbia le caratteristiche suddette risulta necessaria la realizzazione degli impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato: è tuttavia opportuno realizzare, in tempi sufficienti a garantire gli obblighi di cui all’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 36/03, “impianti leggeri” e flessibili da esercire in attesa della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione previsti, in modo da non sottoporre la collettività a spese di notevole entità e da consentire un riutilizzo dell’impiantistica nel medio e lungo periodo.

In particolare l’ATO dovrà dotarsi di impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato che garantiscano una flessibilità del sistema, ovvero impianti costituiti sostanzialmente da strutture mobili, che possano essere utilizzate anche nel medio e lungo periodo per trattare non più il rifiuto indifferenziato ma la frazione organica raccolta differenziatamente.


Allegato