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Bollettino Ufficiale n. 40 del 4 / 10 / 2007

Codice 25.7
D.D. 22 maggio 2007, n. 833

Autorizzazione idraulica per il mantenimento di opere per lo scarico di acque meteoriche nel torrente Orgoglia in territorio del Comune di Borgo Ticino (NO). Richiedente: Immobiliare San Luca di Visconti Milena & C. S.a.s.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta Immobiliare San Luca di Visconti Milena & c. s.a.s. con sede in Borgo Ticino, via Torre n. 2 (omissis) a mantenere le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all’istanza debitamente vistati da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. dovrà essere acquisito il formale atto di concessione;

2. nessuna variazione alle opere esistenti potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo settore;

3. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

4. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

5. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

6. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Manlio Ramasco