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Bollettino Ufficiale n. 40 del 4 / 10 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 182272968/2007 del 6-3-2007 - Codice univoco: TO-P-10218 - Azienda Agricola Tamagnone Silvana

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dall’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 182-272968/2007 del 6/3/2007 - Codice univoco: TO-P-10218

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in forma precaria all’Azienda Agricola Tamagnone Silvana (omissis) con sede legale in Riva Presso Chieri, Strada Madonna della Fontana, la concessione di derivazione d’acqua sotterranea da falda profonda mediante pozzo, in Comune di Riva Presso Chieri - dati catastali di ubicazione dell’opera: Fgl 24 n. 79 - in misura di litri/sec massimi 30 e medi 4,64 ad uso agricolo senza restituzione e 0,31 ad uso zootecnico, per complessivi metri cubi annui 82.753, da utilizzarsi rispettivamente dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno per l’uso zootecnico e dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno per l’uso agricolo senza restituzione;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 6-3-2007 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/2006 e/o con l’utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22.

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

Si informa che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (omissis)"