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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 39

Deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2007, n. 36-6961

Legge regionale 20 novembre 2002, n. 29 “Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte”, articolo 3, comma 2. Procedure, criteri e condizioni per l’erogazione di contributi in conto capitale.

A relazione dell’Assessore Taricco:

La Regione Piemonte, con la legge regionale 20 novembre 2002, n. 29, “Istituto per il marketing agroalimentare del Piemonte”, di seguito denominata legge, ha promosso la costituzione dell’Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte, di seguito denominato Istituto.

La Commissione CE con Decisione relativa all’aiuto n. 145/2002 espressa sul disegno di legge n. 376/02, “Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte” ha considerato l’aiuto compatibile con il Trattato CE. (Decisione C (2002) 4851 del 6.12.2002).

L’articolo 3 della legge (Finanziamenti) al comma 2 prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisca “le procedure, i criteri e le condizioni, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia, per l’erogazione di contributi in conto capitale all’Istituto ai fini della realizzazione”, come recita il comma 1 del medesimo articolo, di:

1. iniziative promozionali,

2. campagne pubblicitarie,

3. ricerche di mercato,

4. consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali.

Visto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 52 - 11337 del 15/12/2003 sono state approvate le procedure, i criteri e le condizioni per l’erogazione di contributi in conto capitale all’Istituto stesso per iniziative promozionali e di campagne pubblicitarie, di ricerche di mercato e di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.

Considerato che sono stati pubblicati i nuovi “Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013" (2006/C 319/01) e che si intende in futuro finanziare all’Istituto l’attività prevista dall’art. 3 della L.R. n. 29/2002, è necessario conformare, entro il 31/12/2007, ai nuovi orientamenti le procedure, i criteri e le condizioni per l’erogazione dei contributi in conto capitale all’Istituto.

La presente deliberazione, pertanto, stabilisce, come riportato in allegato 1, le procedure, i criteri e le condizioni per l’erogazione dei contributi in conto capitale all’Istituto delle predette iniziative con validità fino al 31/12/2013, ovvero fino alla data di applicabilità degli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013" (2006/C 319/01), salvo modifiche dei medesimi adottate dalla Commissione prima di tale data.

Considerato che alle attività dell’Istituto che si prevede di finanziare, ai sensi degli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013", sono applicabili il Reg. (CE) n. 70/2001 (come modificato dal Reg. (CE) n. 364/2004 e n. 1857/2006), il Reg. (CE) n. 1857/2006 e il Reg. (CE) n. 1998/2006, il presente provvedimento sarà oggetto di comunicazione all’Unione europea.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. E’ approvato, ai sensi dell’articolo 3 comma 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29, “Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte”, il documento allegato al presente atto deliberativo riguardante le procedure, i criteri e le condizioni per l’erogazione di contributi in conto capitale all’Istituto stesso per “iniziative promozionali e di campagne pubblicitarie, di ricerche di mercato e di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia”.

2. Le procedure, i criteri e le condizioni per l’erogazione di contributi in conto capitale all’Istituto nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia saranno ritenute valide fino al 31/12/2013, ovvero fino alla data di applicabilità degli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013" (2006/C 319/01), salvo modifiche dei medesimi adottate dalla Commissione prima di tale data.

3. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge e’ disposta dopo la comunicazione di approvazione dell’Unione europea, in ossequio a quanto disposto dagli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013" e dai Regolamenti di esenzione n. 70/2001 (come modificato dal Reg. (CE) n. 364/2004 e n. 1857/2006), e n. 1857/2006.

4. Gli aiuti concessi in regime di “de minimis” ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 dovranno rispettare le indicazioni dell’Amministrazione Regionale sull’osservanza e sull’applicazione del sopra citato Regolamento.

5. L’adozione dei provvedimenti necessari all’attuazione della presente deliberazione e demandata alla nuova Direzione regionale competente, che sarà attivata dal 1°/10/2007.

6. La Deliberazione della Giunta Regionale n. 52 - 11337 del 15/12/2003 del 13/12/2005 (come modificata dalle D.G.R. n. 33 - 13004 del 12/07/2004 e n 99 - 4590 del 27/11/2006) è revocata.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

1. PROCEDURE, CRITERI E CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALL’ISTITUTO PER IL MARKETING DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL PIEMONTE.

1.1. Procedure

1.1.1 Documentazione per la presentazione della domanda

L’Istituto deve presentare domanda per il finanziamento delle iniziative di cui all’art. 3 della legge di cui all’oggetto alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, tutela della fauna e della flora, Direzione Programmazione e valorizzazione dell’agricoltura entro il 30 settembre di ciascun anno, corredata della seguente documentazione:

Documentazione generica:

a. copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto;

b. certificato di iscrizione alla CCIAA attestante che il beneficiario non risulta in stato fallimentare, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;

c. copia del bilancio degli ultimi tre esercizi sociali con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA;

d. dichiarazione del legale rappresentante che attesti che l’Istituto è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore di dipendenti e collaboratori e con il pagamento di imposte, tasse e contributi;

e. deliberazione del competente organo societario, conformemente alle norme di legge, che autorizzi il legale rappresentante, o chi per lui, a presentare domanda di contributo, a riscuotere il contributo e a compiere quanto ritenuto necessario dall’Amministrazione per l’espletamento della pratica;

f. dichiarazione del rappresentante legale sulla richiesta o meno di altri fondi pubblici per la realizzazione delle iniziative;

g. dichiarazione del rappresentante legale riguardante il regime IVA dell’Istituto, l’assoggettabilità o meno alla ritenuta IRPEG con riferimento alle iniziative oggetto di richiesta di finanziamento.

Documentazione specifica riguardante l’attività:

h. relazione illustrativa delle iniziative da svolgere, indicando per ciascuna iniziativa obiettivi, contenuti, area di riferimento, tempi di realizzazione, spesa prevista.

1.1.2 Spese

Le spese ammissibili riguardano.

* Spese specifiche per l’attività:

1. acquisizione di consulenze e servizi analoghi;

2. acquisto di macchine ed attrezzature d’ufficio, compresi i sistemi e i programmi informatici (hardware e software), gli impianti telefonici e il telefax, necessari alla realizzazione delle iniziative;

3. acquisto di prodotti per degustazione gratuita;

4. costi di accesso alle fonti informative;

5. azioni pubblicitarie su giornali, riviste, radio, televisioni, punti di vendita e simili;

6. partecipazione a fiere e simili;

7. progettazione e realizzazione di cataloghi, pieghevoli, filmati e simili.

* Spese generali e amministrative (locali, telefono, personale, postali, ecc.) fino alla misura massima del 20% della spesa ammessa, da determinarsi in forma forfetaria.

1.1.3 Inizio e decorrenza delle iniziative ammissibili.

Sono ammissibili a contributo le iniziative avviate a partire dalla data di presentazione della domanda completa e valida in ogni sua parte.

I contratti o le ordinazioni di forniture possono anche essere antecedenti alla data di presentazione della domanda, purché l’effettivo inizio delle iniziative e la consegna di eventuali beni sia avvenuta non prima della data di presentazione della domanda.

Le fatture delle spese relative alle iniziative dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda completa, pena la non ammissibilità della spesa al finanziamento.

1.1.4 Istruttoria

La Direzione Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura procede alla istruttoria delle iniziative dell’Istituto, con riserva di richiedere ulteriori informazioni per la valutazione delle iniziative presentate.

L’Istruttoria si conclude entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, con la definizione di una determinazione dirigenziale contenente l’approvazione di iniziative idonee e finanziabili, con indicazione per ciascuna di esse della spesa massima ammessa, dell’intensità di aiuto, del contributo concesso, dei termini per la realizzazione dell’iniziativa, nonché delle prescrizioni che l’Istituto è tenuto ad osservare per ottenere l’erogazione dei contributi.

L’Istituto entro un mese dalla notifica della determinazione di approvazione delle iniziative provvede a trasmettere all’Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte, Direzione Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura, uno schema dettagliato relativo alle iniziative da svolgere, riportando per ciascuna di esse l’articolazione delle voci di spesa e l’indicazione dei beneficiari ultimi.

1.1.5 Modifiche alle iniziative ammesse a finanziamento.

L’Istituto nel corso della realizzazione delle attività può apportare modifiche alle iniziative approvate o introdurre nuove attività presentando preventiva richiesta all’Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte, Direzione Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura.

La modifica per essere ammissibile, di norma, non può portare ad un aumento complessivo della spesa ammessa e del contributo concesso.

L’Istituto, per far fronte ad esigenze particolari, può richiedere una modifica in corso d’opera, alle iniziative approvate che comporti un aumento della spesa ammessa e del contributo concesso a preventivo.

Tale domanda deve essere motivata da necessità di dare corso con urgenza ad iniziative non programmabili nel successivo anno di attività e all’impossibilità di ridurre la dotazione di risorse da destinare alle altre attività già programmate.

In questi casi sarà possibile, in caso di esito positivo dell’istruttoria, approvare un aumento della spesa ammessa e procedere all’impegno di spesa con la medesima determinazione dirigenziale di istruttoria e approvazione della modifica.

Le risorse finanziarie, utilizzate per l’aumento della spesa ammessa e del contributo concesso a preventivo per le attività dell’anno in corso, verranno reperite dalla dotazione dei capitoli utilizzabili per l’attività dell’anno successivo dell’Istituto.

La richiesta di modifica in ogni caso è oggetto di istruttoria da parte della Direzione Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura ed in caso positivo è approvata con determinazione dirigenziale.

Le domande di modifica possono essere accompagnate dalla richiesta di immediata attuazione della modifica, salvo buon fine dell’iter di approvazione.

1.1.6 Proroghe

Il termine per la realizzazione delle iniziative, stabilito nel provvedimento di approvazione delle iniziative stesse, può essere prorogato, a seguito di richiesta motivata dall’Istituto presentata all’Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte, Direzione Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura, che dovrà pervenire precedentemente al termine stesso.

L’eventuale concessione della proroga del termine di realizzazione delle iniziative è stabilita con determinazione dirigenziale.

1.1.7 Modalità di erogazione dei contributi

L’erogazione dei contributi può avvenire secondo le seguenti modalità:

* anticipazione fino al 50% del contributo concesso ad inizio attività;

* acconti su stato di avanzamento lavori fino ad un massimo del 70% del contributo concesso;

* saldo del contributo concesso ad ultimazione delle iniziative.

1.1.8 Erogazione dei contributi in regime di “de minimis”

Qualora l’erogazione del contributo faccia riferimento al regime “de minimis” per l’applicazione di tale regime si farà riferimento alla Deliberazione della giunta regionale n. 43- 6907 del 17/09/2007. In particolare nei successivi atti dirigenziali di approvazione saranno riportate le indicazioni previste per la stesura dei provvedimenti relativi agli aiuti soggetti al regime “de minimis”.

1.2. Criteri e condizioni di finanziamento

1.2.1 Iniziative ammissibili

Nel rispetto dell’articolo 1 della legge regionale n. 29 “istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte” e degli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 20013" sono ammissibili a finanziamento le iniziative indicate di seguito, con la specificazione per ciascuna tipologia di iniziativa ammissibile, del beneficiario ultimo dell’iniziativa, dei costi dell’iniziativa copribili con aiuto pubblico (regionale), e dell’intensità dell’aiuto regionale e delle condizioni da rispettare.

Tipologie delle iniziative ammissibili:

A. Ricerche di mercato, sviluppo prodotti e definizione di norme di produzione:

1. Beneficiari:

* Operatori regionali ammissibili, che usufruiscono del servizio (escluse le grandi imprese).

2. Intensità del contributo:

* Contributo fino al 100% della spesa ammessa, se i beneficiari sono produttori primari (agricoltori) se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 14 e 15 del Reg. (CE) n. 1857/2006 di esenzione.

* Contributo del 50% della spesa ammessa, nel caso in cui il beneficiario sia una PMI (secondo la definizione di PMI del Reg. (CE) 70/2001, come modificato dal Reg. (CE) n. 364/2004 e n. 1857/2006) se sono soddisfatte tutte le condizioni previste dall’art. 5 del Reg. (CE) n. 70/2001

* Aiuti concessi in regime di “de minimis” ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.

3. Attività finanziabili:

Le iniziative sono contemplate nella sezione IV.J degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (GU C 319 del 27.12.2006) e ne rispettano in particolare il disposto del relativo punto IV.J.2.

Gli aiuti coprono, il costo per studi tecnici, di fattibilità e di progettazione e ricerche di mercato a sostegno delle attività connesse allo sviluppo della qualità dei prodotti agricoli, prendendo in considerazione i prodotti di qualità definiti all’art. 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

In particolare possono essere concessi aiuti a sostegno delle aziende di produzione primaria per le attività sottoelencate, nella misura in cui esse contribuiscano allo sviluppo di prodotti agricoli di qualità:

* fino al 100 % dei costi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità in conformità della normativa comunitaria pertinente;

* fino al 100 % dei costi di introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell’autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;

* fino al 100 % dei costi di formazione del personale chiamato a applicare i regimi e i sistemi di cui al punto precedete;

* fino al 100 % dei costi dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell’assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;

* fino al 100 % dei costi delle misure obbligatorie di controllo adottate ai sensi della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese;

Gli aiuti possono essere concessi soltanto in relazione ai costi di servizi forniti da terzi e/o per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, o organismi indipendenti responsabili del controllo e della supervisione dell’uso delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità, purché tali denominazioni e tali marchi siano conformi alla legislazione comunitaria. Gli aiuti non devono essere concessi in relazione alle spese per investimenti.

Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi elencati siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l’appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’organizzazione o dell’associazione devono essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.

Nel caso di aiuti concessi alle PMI per i servizi forniti da consulenti esterni, l’ammontare lordo dell’aiuto non deve superare il 50 % dei costi dei servizi stessi. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;

B. Attività di consulenza tecnica per accordi e partnership commerciali

1. Beneficiari:

* Operatori regionali ammissibili, che usufruiscono del servizio (escluse le grandi imprese).

2. Intensità del contributo:

* Contributo fino al 100% della spesa ammessa, se i beneficiari sono produttori primari (agricoltori) se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 14 e 15 del Reg. (CE) n. 1857/2006 di esenzione.

* Contributo del 50% della spesa ammessa, nel caso in cui il beneficiario sia una PMI (secondo la definizione di PMI del Reg. (CE) 70/2001, come modificato dal Reg. (CE) n. 364/2004 e n. 1857/2006) se sono soddisfatte tutte le condizioni previste dall’art. 5 del Reg. (CE) 70/2001.

* Aiuti concessi in regime di “de minimis” ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.

3. Attività finanziabili.

Le iniziative rispettano il disposto del punto IV.K degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (GU C 319 del 27.12.2006). Per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti da terzi, sono finanziabili i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità. Beneficiari potenziali di tale attività sono tutti gli operatori regionali ammissibili e non è richiesto che i soggetti beneficiari aderiscano all’Istituto.

C. Campagne pubblicitarie organizzate sul mercato interno o di altro Stato membro

1. Beneficiari:

* PMI (secondo la definizione di PMI del Reg. (CE) 70/2001, come modificato dal Reg. (CE) n. 364/2004 e n. 1857/2006).

2. Intensità del contributo:

* Aiuti concessi in regime di “de minimis” ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.

3. Attività finanziabili:

Le iniziative rispettano il disposto del punto VI.D degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (GU C 319 del 27.12.2006). In particolare le campagne pubblicitarie dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

* essere destinate a prodotti di qualità definiti a norma dell’art. 32 del Reg. (CE) n. 1698/2005 ovvero denominazioni riconosciute a livello comunitario DOP (denominazioni di origine protette), IGP (indicazioni geografiche protette) , specialità tradizionali garantite, prodotti biologici (a norma del Reg. CEE n. 2092/1991), vini prodotti in conformità degli artt. 54-58 del reg. (CEE) n. 1493/1999, carni bovine che rispettano il Reg. CEE n. 1760/2000 relativo ai sistemi di etichettatura facoltativi, le carni avicole che rispettano il Reg. CEE n 1538/1991 relativo ai sistemi di etichettatura facoltativi, prodotti DOP e IGP in fase di riconoscimento che godono della protezione transitoria con organismi di controllo autorizzati, prodotti afferenti a sistemi di qualità nazionali e regionali già riconosciuti o che saranno eventualmente riconosciuti.

* non essere focalizzate su prodotti di una o più imprese determinate;

* rispettano il disposto dell’art. 2 della Direttiva 2000/13/CE nonché ove applicabili le norme di etichettatura specifiche stabilite per determinati prodotti;

Se la campagna è destinata a denominazioni riconosciute a livello comunitario può essere fatto riferimento all’origine dei prodotti purché riferimenti all’origine corrispondano esattamente a quelli registrati presso la Comunità europea;

Nel caso di marchi di qualità nazionali o regionali il riferimento all’origine può essere indicato purché sia secondario rispetto al messaggio pubblicitario.

D. Iniziative promozionali (partecipazione a fiere e simili)

1. Beneficiari:

* Operatori regionali ammissibili, che usufruiscono del servizio (escluse le grandi imprese).

2. Intensità del contributo:

* Contributo fino al 100% della spesa ammessa, se i beneficiari sono produttori primari (agricoltori) se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 14 e 15 del Reg. (CE) n. 1857/2006 di esenzione.

* Contributo del 50% della spesa ammessa, nel caso in cui il beneficiario sia una PMI (secondo la definizione di PMI del Reg. (CE) 70/2001, come modificato dal Reg. (CE) n. 364/2004 e n. 1857/2006) se sono soddisfatte tutte le condizioni previste dall’art. 5 del Reg. CE 70/2001.

* Aiuti concessi in regime di “de minimis” ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.

3. Attività finanziabili:

Le iniziative rispettano il disposto del punto IV.K degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (GU C 319 del 27.12.2006).

In particolare, per quanto riguarda l’organizzazione e la partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere:possono essere concessi aiuti a sostegno delle aziende di produzione primaria relativamente ai seguenti costi:

* le spese di iscrizione;

* le spese di viaggio;

* le spese per le pubblicazioni;

* l’affitto degli stand;

* i premi simbolici assegnati nell’ambito di concorsi fino a un valore massimo di 250 EUR per premio e per vincitore;

Possono essere concessi aiuti anche a copertura dei costi per la realizzazione di pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni.

Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi elencati siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l’appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’organizzazione o dell’associazione devono essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.

Nel caso di aiuti concessi alle PMI per la partecipazione a fiere ed esposizioni, l’ammontare lordo dell’aiuto non deve superare il 50 % dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applica solo alla prima partecipazione di un’impresa ad una determinata fiera o esposizione.

2. Istruzioni operative

La Direzione n. 11 Programmazione e Valorizzazione dell’agricoltura dell’Assessorato Ambiente, Agricoltura e Qualità è incaricata di emanare istruzioni necessarie per l’operatività.