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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 39
Codice 26.4
D.D. 11 luglio 2007, n. 316
Art. 96 L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. Lago Maggiore. Comune di Meina. Parere relativo alla posa di n. 2 pontili galleggianti richiesto dalla Societa Long. A.G.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di esprimere ai sensi della lettera a) del comma 1 dellart. 96 della L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento, allistanza presentata dalla Società Long A. G., come meglio identificata in premessa, relativa alla progettazione e alla posa di n. 2 pontili galleggianti e relative passerelle da collocarsi nello specchio acqueo del lago Maggiore, antistante il foglio 1, mappali 328, 330, 356, 496 del comune di Meina.
Limpianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati allistanza in questione che, debitamente vistati da questo Settore, vengono restituiti al Comune di Meina, subordinatamente allosservanza delle seguenti prescrizioni:
I pontili dovranno risultare conformi alle norme contenute nel Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002. Vengono assegnati i numeri distintivi: ME25, ME26.
Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.
Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.
I titolari del presente parere sono direttamente responsabili verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne lAmministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dallesercizio del presente parere.
Dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento.
Durante lesecuzione dei lavori dovrà essere adottato ogni utile accorgimento volto a garantire la sicurezza della navigazione nellarea di cantiere. In tale sede loccupazione di specchio acqueo eccedente la superficie dei manufatti dovrà essere preventivamente comunicata al Settore Navigazione Interna e Merci (con lindicazione dei mezzi e delle attrezzature presenti in acqua) e potrà essere soggetta a particolari prescrizioni.
I titolari del presente parere hanno altresì lobbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere in argomento.
Il presente provvedimento non costituisce titolo alloccupazione dellarea demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale delloccupazione dellarea in questione.
Il presente parere, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellarticolo 61 dello Statuto e dellarticolo 8 della L.R. 8.8.1997 n. 51.
Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti