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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 39

Codice 26.4
D.D. 11 luglio 2007, n. 308

Lago Maggiore. Comune di Verbania. Autorizzazione all’occupazione di specchio acqueo in localita’ Verbania Pallanza. Richiedente Golf Piandisole.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare l’Associazione Golf Piandisole, con sede in Premeno (VB), all’occupazione dello specchio acqueo antistante il lungo lago di Verbania Pallanza, nonché alla posa di numero tre isole galleggianti, al fine di poter effettuare lanci dimostrativi del gioco del golf dalle ore 16.00 del 21 luglio 2007, sino alle ore 16 del 22 luglio 2007.

L’occupazione riguarda un’area di circa 100 metri ad ovest del “Mausoleo Cadorna” sino ad una distanza dalla costa di metri 50.

Di disporre, nello specchio d’acqua, situato di fronte al lungo lago di Verbania Pallanza (area ad ovest del “Mausoleo Cadorna”), sino a 50 metri dalla costa, la sospensione della navigazione privata, a motore e non, e la cauta navigazione pubblica, dalle ore 16.00 del 21 luglio 2007, sino alle ore 16 del 22 luglio 2007 (fatta eccezione per le unità direttamente impegnate nella manifestazione).

L’Associazione Golf Piandisole dovrà attenersi alle seguenti indicazioni e prescrizioni:

1) L’occupazione dell’area dovrà avvenire garantendo il libero accesso alle unità del servizio pubblico non di linea presenti nell’area. Le isole galleggianti dovranno essere saldamente ancorate ed in caso di maltempo dovranno essere immediatamente rimosse.

2) Gli organizzatori dovranno informare ogni altra Autorità od Ente interessato per i provvedimenti di rispettiva competenza.

3) Le isole galleggianti, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate ai sensi del “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” approvato con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R. Al termine della manifestazione l’area dovrà essere resa in pristino stato.

4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolti dalla stessa.

5) Dovrà essere assicurato servizio di recupero delle palline, che dovranno essere di tipo galleggiante.

6) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune interessato e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area di svolgimento delle manifestazioni.

La presente autorizzazione é valida solo per i giorni e la località in essa indicata, ed é sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 8 della L.R. 8.8.1997, n. 51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti