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Bollettino Ufficiale n. 39 del 27 / 09 / 2007

Codice 22.5
D.D. 21 settembre 2007, n. 286

L.R. n. 24/2002. Sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani. Contributi ai Consorzi di Bacino per la realizzazione e l’adeguamento di Centri di raccolta rifiuti urbani. Modalita’, termini e modulistica per la presentazione delle istanze di finanziamento. Criteri, modalita’ e termini per la concessione e la revoca dei contributi. Imp. di spesa Euro 1.016.174,00 (cap. 23838/07) e Euro 1.968.440,00 (cap.24296/07).

La L.R. n. 24/2002 definisce il Sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani come “il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi che, organizzati secondo criteri di massima tutela dell’ambiente, efficacia, efficienza ed economicità, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani”. Sono comprese nel sistema integrato anche le strutture di servizio a supporto della raccolta, della raccolta differenziata, dei conferimenti separati e del trasporto dei rifiuti urbani. L’art 11 della stessa legge regionale attribuisce ai Consorzi di bacino l’organizzazione delle attività di raccolta, raccolta differenziata, conferimento, trasporto dei rifiuti urbani e la realizzazione e gestione delle strutture di servizio per la raccolta differenziata.

Con D.G.R. n. 19-5209 del 5 febbraio 2007 la Giunta Regionale ha approvato le linee programmatiche per la gestione dei rifiuti urbani, che rappresentano le linee di indirizzo per la redazione e l’aggiornamento dei documenti di programmazione delle amministrazioni competenti in materia di gestione dei rifiuti urbani. Le azioni e gli interventi individuati devono consentire il raggiungimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti posti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, tra i quali l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata da raggiungere, presso ciascun Ambito territoriale ottimale, entro il 31 dicembre 2012.

Per la realizzazione di quanto previsto dalle linee programmatiche per la gestione dei rifiuti urbani la Giunta Regionale, con deliberazione n. 22-5375 del 26 febbraio 2007, ha disposto l’accantonamento di Euro 1.450.000,00 sul cap. 23838/2007 (A. 100377) e di Euro 1.994.622,36 sul cap. 24296/2007 (A. 100378).

Con D.G.R. n. 21-6888 del 17 settembre 2007 sono stati approvati i dati di produzione dei rifiuti urbani ed i dati di raccolta differenziata relativi all’anno 2006. La raccolta differenziata è aumentata a livello regionale - passando dal 37,2 % del 2005 al 40,8% del 2006, seppure con notevoli differenze a livello di ATO - ma è ancora lontano il raggiungimento dell’obiettivo del 65%.

In questi anni i Consorzi di bacino, anche grazie a contributi concessi dall’amministrazione regionale e da alcune amministrazioni provinciali, hanno predisposto studi e progetti per la riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani. L’ottimizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti urbani necessita però, oltre che della riorganizzazione dei servizi, anche della realizzazione o dell’adeguamento dei centri di raccolta comunali o consortili, ossia delle strutture per il conferimento di rifiuti che per loro natura, pericolosità o dimensioni, ovvero per motivazioni economiche o di strutturazione del servizio, non sono conferibili nel circuito di raccolta attivato sul territorio. I criteri per la realizzazione dei centri di raccolta comunali e consortili sono stati definiti con D.G.R. n. 93-11429 del 23 dicembre 2003.

Con nota Prot. 10686/22.5 del 12 settembre 2007 è stata attuata, presso i Consorzi di Bacino una ricognizione in merito ai centri di raccolta comunali e consortili esistenti, alla loro necessità di adeguamento a quanto disposto dalla normativa vigente, al fabbisogno di nuovi centri di raccolta, ai costi previsti e ai tempi di cantierabilità degli interventi.

Le risposte pervenute hanno evidenziato come i Consorzi di Bacino necessitino, seppur con tempi di realizzazione diversi, sia di adeguare i centri di raccolta esistenti a quanto previsto dalla vigente normativa, sia di costruire nuovi centri di raccolta a servizio delle aree ancora sprovviste.

Ritenuto pertanto di attivare le procedure per la concessione, ai Consorzi di Bacino di cui all’art. 11 della L.R. n. 24/2002, di contributi per l’adeguamento dei centri di raccolta esistenti alla normativa vigente e per la realizzazione di nuovi centri di raccolta comunali e consortili;

Ritenuto di approvare modalità e termini per la presentazione delle istanze di finanziamento, oltrechè criteri, modalità e termini per la concessione e la revoca dei contributi come dettagliati in allegato 1 alla presente determinazione quale parte integrante;

Ritenuto di approvare il modello per la presentazione delle istanze di finanziamento, come individuato in allegato 2 alla presente determinazione quale parte integrante;

Sussistono le condizioni per impegnare a favore dei Consorzi di Bacino, per la realizzazione degli interventi di cui trattasi, la somma di Euro 1.016.174,00 sul cap. 23838/2007 (accantonamento n. 100377) e di Euro 1.968.440,00 sul cap. 24296/2007 (accantonamento n. 100378), a valere sulle risorse accantonate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 22-5375 del 26 febbraio 2007 ed assegnate dal Direttore competente al Settore Programmazione Gestione Rifiuti con le note prot. n. 2847/22 del 1 marzo 2007 e n. 4498/22 del 5 aprile 2007

Con successivi provvedimenti da assumersi entro l’anno in corso, sulla base delle risultanze dell’istruttoria condotta sulle istanze di finanziamento, sarà approvata la graduatoria degli interventi ammissibili e saranno individuati gli interventi ammessi a finanziamento ed i soggetti destinatari del contributo regionale.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visto l’art. 4 del D.lgs. n. 165/2001;

visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

visto la L.R. n. 7/2001;

vista la legge regionale n. 10/2007;

vista la L.R. n. 24/2002;

nell’ambito delle risorse finanziarie accantonate con D.G.R. n. 22-5375 del 26 febbraio 2007 ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con provvedimenti n. 93-11429 del 23 dicembre 2003 e n. 19-5209 del 5 febbraio 2007

determina

Per le considerazioni esposte in premessa:

* di approvare, ai fini della concessione ai Consorzi di Bacino di cui all’art. 11 L.R. n. 24/2002 di contributi regionali per l’adeguamento dei centri di raccolta esistenti alla normativa vigente e per la realizzazione di nuovi centri di raccolta comunali e consortili:

a. modalità e termini per la presentazione delle istanze di finanziamento, oltrechè criteri, modalità e termini per la concessione e la revoca dei contributi come dettagliati in allegato 1 alla presente determinazione quale parte integrante;

b. modello per la presentazione delle istanze di finanziamento, come individuato in allegato 2 alla presente determinazione quale parte integrante;

* di definire nel 15 novembre 2007 il termine per la presentazione delle istanze di finanziamento;

* di impegnare a favore dei Consorzi di Bacino, per la realizzazione degli interventi di cui trattasi, la somma di Euro 1.016.174,00 sul cap. 23838/2007 (A. 100377) (I. 4823) e di Euro 1.968.440,00 sul cap. 24296/2007 (A. 100378) (I. 4825), a valere sulle risorse accantonate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 22-5375 del 26 febbraio 2007 ed assegnate dal Direttore competente al Settore Programmazione Gestione Rifiuti con le note prot. n. 2847/22 del 1 marzo 2007 e n. 4498/22 del 5 aprile 2007;

* di rinviare a successivi provvedimenti da assumersi entro l’anno in corso, sulla base delle risultanze dell’istruttoria condotta sulle istanze di finanziamento, l’approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili, l’individuazione di quelli ammessi a finanziamento e l’individuazione dei destinatari del contributo regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Agata Milone

Allegato 1

CONTRIBUTI AI CONSORZI DI BACINO PER LA REALIZZAZIONE E L’ADEGUAMENTO DI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO.

CRITERI, MODALITA’ E TERMINI PER LA CONCESSIONE E LA REVOCA DEL CONTRIBUTO.

1. Soggetti titolati alla presentazione delle istanze di finanziamento

Sono titolati alla presentazione delle istanze di finanziamento i Consorzi di Bacino di cui all’art. 11 L.R. n. 24/2002.

2. Modalità e termini per la presentazione delle istanze di finanziamento e documentazione da allegare

Le istanze di finanziamento, redatte sulla base del modello di cui al successivo Allegato 2 e sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio di bacino, devono essere indirizzate alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente - Settore Programmazione Gestione Rifiuti, Via Principe Amedeo 17, 10123 Torino - entro il 15 novembre 2007. Le istanze possono essere consegnate a mano presso la segreteria del Settore (dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30) o trasmesse tramite servizio postale. In quest’ultimo caso farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) Stralcio del progetto (preliminare, definitivo o esecutivo) costituito da:

- Relazione progettuale degli interventi da realizzare e descrizione del territorio servito dai centri di raccolta da adeguare o costruire (comuni e abitanti serviti, modalità di effettuazione del servizio di raccolta, presenza di eventuali altri centri di raccolta, ecc);

- Localizzazione su carta tecnica regionale 1:10.000;

- Elaborati grafici;

- Analisi prezzi (nel caso in cui non sia utilizzato il Prezziario Regionale Opere Pubbliche per la stima dei costi delle opere da realizzare);

2) Provvedimento del Consorzio di bacino di approvazione del progetto e, in caso di lavori già appaltati, provvedimento di affidamento dei lavori;

3) Quadro economico (somme a base d’asta e somme a disposizione dell’amministrazione);

4) Impegno a provvedere alle spese per gli interventi nella quota non coperta da contributo regionale;

5) (solo in caso di utilizzo del Prezziario regionale Opere Pubbliche) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’utilizzo del Prezziario Regionale Opere Pubbliche per la stima dei costi delle opere da realizzare;

6) Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il regime IVA.

La dichiarazione di cui ai precedente punto 5 deve essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità.

3. Ammissione a finanziamento e concessione del contributo

Sono ammissibili a finanziamento:

- La realizzazione di nuovi centri di raccolta conformi ai criteri tecnici di cui al successivo punto 7, per i quali, alla data di scadenza del bando, il Consorzio di bacino abbia approvato almeno il progetto preliminare;

- gli interventi di adeguamento di centri di raccolta esistenti ai criteri tecnici di cui al successivo punto 7, per i quali, alla data di scadenza del bando, il Consorzio di bacino abbia approvato almeno il progetto preliminare.

Sono escluse dal finanziamento la realizzazione e l’adeguamento delle Aree Ecologiche Comunali, come definite in allegato alla D.G.R. n. 93-11429 del 23 dicembre 2003.

L’amministrazione regionale predisporrà una graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento, da approvare con provvedimento dirigenziale entro il corrente anno, sulla base della cantierabilità degli interventi e della popolazione servita.

La graduatoria sarà stilata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1° - lavori di realizzazione degli interventi già affidati alla data di scadenza del bando;

2°- progetto esecutivo approvato dal Consorzio di bacino ed affidamento dei lavori di realizzazione degli interventi entro l’anno in corso;

3° - progetto esecutivo approvato dal Consorzio di bacino;

4° - progetto definitivo approvato dal Consorzio di bacino;

5° - progetto preliminare approvato dal Consorzio di bacino.

A parità di cantierabilità sarà data priorità all’intervento a servizio del maggior numero di abitanti.

In caso di ulteriore parità sarà data priorità all’istanza relativa ad interventi da realizzare a servizio di territori con le più basse % di raccolta differenziata (dati 2006, approvati con D.G.R. n. 21-6888 del 17 settembre 2007).

L’ammissione al finanziamento regionale è disposta con Determinazione Dirigenziale, da assumersi entro il corrente anno, sulla base della graduatoria approvata.

I soggetti beneficiari del contributo dovranno presentare, entro i termini che saranno definiti dal provvedimento dirigenziale di ammissione a finanziamento, il progetto definitivo/esecutivo degli interventi da realizzare.

4. Spese ammissibili a finanziamento ed entità del contributo

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese relative alla realizzazione ed all’adeguamento dei centri di raccolta:

- somme a base d’asta;

- progettazione, direzione lavori e collaudo;

- coordinamento sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva.

Per la stima dei costi delle opere dovrà essere utilizzato il Prezziario regionale opere pubbliche (consultabile su http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/index06.htm) oppure dovrà essere redatta un’analisi dei costi che accerti lo scostamento dei prezzi utilizzati da quelli previsti dal prezziario regionale.

Tale analisi potrà essere sottoposta al parere del Comitato Regionale Opere Pubbliche, ai sensi dell’art. 28 comma 3 lett. f) del Regolamento di attuazione della L.R. n. 18/84 (consultabile su http://www.consiglioregionale.piemonte.it/regint/documentExtractorCoord).

Il contributo concesso sarà pari al 50% della spesa ammissibile - al netto dell’IVA qualora il soggetto operi in regime di IVA deducibile e al netto di eventuali altri contributi ottenuti per lo stesso intervento da altre pubbliche amministrazioni - con un importo massimo di 250.000,00 Euro per ciascun intervento e di 750.000,00 Euro per ciascun soggetto beneficiario.

Le eventuali minori spese risultanti a chiusura della realizzazione e dell’adeguamento dei centri di raccolta potranno essere destinate, sulla base della graduatoria formulata secondo i criteri di cui al precedente punto 3, a favore di interventi ammissibili a contributo ma non finanziati per insufficiente disponibilità di fondi.

5. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:

- Acconto pari al 50% del contributo a presentazione del contratto per la realizzazione dei lavori di adeguamento o di costruzione dei centri di raccolta;

- Acconto pari al 40% del contributo a dimostrazione di aver speso almeno il 60% dell’importo ammesso a finanziamento mediante la presentazione di copia dei S.A.L. e di copia delle fatture quietanzate relative ai lavori ed alle spese tecniche. Le fatture dovranno essere accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - sottoscritta dal legale rappresentante - attestante la conformità delle fatture presentate alle originali;

- Saldo del contributo a presentazione di copia del certificato di regolare esecuzione o degli atti di collaudo, delle fatture quietanzate, nonchè del quadro economico finale delle spese sostenute debitamente approvato dal soggetto beneficiario. Le fatture dovranno essere accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - sottoscritta dal legale rappresentante - attestante la conformità delle fatture presentate alle originali.

6. Revoca

Il contributo concesso sarà revocato:

- qualora gli interventi oggetto di finanziamento non siano conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale di ammissione a finanziamento;

- qualora gli interventi realizzati non siano conformi ai criteri tecnici di cui al successivo punto 7.

Le somme così recuperate saranno destinate, sulla base della graduatoria formulata secondo i criteri di cui al precedente punto 3, alla concessione del contributo per gli interventi non oggetto di finanziamento per insufficiente disponibilità di fondi.

Un’unica eventuale proroga potrà essere concessa, a fronte di motivata richiesta, per un periodo massimo di sei mesi.

7. Criteri tecnici e realizzativi per l’adeguamento e realizzazione dei centri di raccolta

L’adeguamento e la costruzione di centri di raccolta deve essere conforme ai criteri tecnici e realizzativi dettati dalla D.G.R. n. 93-11429 del 23 dicembre 2003 (consultabile su http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/rifiuti/dwd/norme_reg/dgr_93_11429.pdf) e dal Regolamento regionale n. 1/R del 20 febbraio 2006 relativo alla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia (consultabile su http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/regolacoord/R2006001.html).

8. Altre disposizioni

- In accordo con quanto previsto dall’allegato F, lett. D della D.G.R. n. 64-9402 del 19 maggio 2003 (approvazione dello schema di disciplinare tipo per la costituzione dei Consorzi di Bacino e delle Associazione d’ambito ottimale), la proprietà dei centri di raccolta deve essere in capo al consorzio di bacino o al singolo comune o a più comuni in comproprietà;

- i centri di raccolta oggetto di contributo regionale dovranno essere mantenuti in funzione per almeno 10 anni. Qualora il Comune intenda modificare prima di 10 anni la destinazione d’uso del sito, l’Amministrazione dovrà aver già realizzato ed attivato, con proprio finanziamento, un altro centro di raccolta avente almeno le stesse caratteristiche, funzionalità e bacino d’utenza di quello oggetto di contributo;

- l’appalto per la realizzazione degli interventi, su delega del Consorzio di bacino, potrà essere effettuato anche dalla società affidataria del servizio di raccolta. La delega dovrà essere presentata all’amministrazione regionale contestualmente all’invio del contratto dei lavori, per la richiesta dell’erogazione del 1^ acconto del contributo concesso.

Allegato