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Bollettino Ufficiale n. 39 del 27 / 09 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 10 settembre 2007, n. 61-6860

L.R. 18/04/89 n. 23. Piano scuolabus 2007. Definizione dei criteri e modalita’ d’erogazione dei contributi per l’acquisto di scuolabus. Accantonamento della somma di Euro 3.380.782,00 (Cap. 21696/2007), Euro 239.774,00 (Cap. 22899/2007) e Euro 26.850,00 (Cap. 23096/2007) e assegnazione alla Direzione Trasporti.

A relazione dell’Assessore Borioli:

Con la L.R. 23/89 la Regione può concedere contributi in conto capitale ai Comuni od ai Consorzi di Comuni per l’acquisto di scuolabus da destinare al trasporto degli alunni della scuola materna e dell’obbligo.

Con la D.G.R. n. 1-7241 del 07/10/2002, la Giunta Regionale ha inteso ricondurre in via interpretativa tra i soggetti beneficiari del contributo regionale per l’acquisto di scuolabus da destinare al trasporto alunni, di cui all’art. 1 della L.R. 23/89 succitata, anche le Unioni di Comuni ex art. 32 del D.lgs. 267/00 e le Comunità Montane ai sensi dell’art. 27 del medesimo decreto legislativo, purchè esercitino in forma associata il servizio di trasporto alunni.

Inoltre con la medesima deliberazione la Giunta ha dato indicazioni alla Direzione regionale competente di conformare l’attività istruttoria relativa al procedimento di cui alla L.R. 23/89, dando pertanto atto che nulla osta a che la proprietà degli scuolabus oggetto di contributo regionale possa essere in capo all’Unioni o alla Comunità Montana che gestiscono il servizio per conto dei Comuni associati.

Il Piano scuolabus 2007 è stato predisposto tenendo conto delle richieste degli Enti pervenute alla Direzione Trasporti entro i termini stabiliti dalla L.R. 23/89.

Gli Enti che hanno presentato richiesta per ottenere un contributo sono in totale n. 69, per un totale di n. 70 mezzi.

Il Comune di Cellio (VC), richiede un mezzo con sei posti; lo stesso ai sensi del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” art. 54 è considerato autovettura “avente al massimo nove posti compreso quello del conducente”, mentre autobus “equipaggiato con più di nove posti compreso quello del conducente”.

Per quanto sopra, e tenuto conto che gli scuolabus sono da ritenersi a tutti gli effetti autobus, la domanda non può essere accolta, ai sensi della L.R. 23/89, art. 1 - comma 1.

Di conseguenza, nel corrente Piano scuolabus sono state ammesse 68 richieste di acquisto scuolabus pervenute dai soggetti aventi diritto, e rispettanti i criteri di cui agli artt. 1 e 2 della L.R. 23/89, per un totale di n. 69 mezzi.

In considerazione delle richieste, della disponibilità di risorse sul capitolo di competenza, e al limite di contribuzione previsto dalla L.R. 23/89, si è ritenuto opportuno assegnare a ciascun Ente, un contributo pari al 60,00% del costo dell’investimento dichiarato dall’Ente stesso all’atto della presentazione della domanda.

Per l’anno 2007 l’impegno di spesa da parte della Regione è pari ad Euro 3.380.782,00 (Cap. 21696/2007), Euro 239.774,00 (Cap. 22899/2007) e Euro 26.850,00 (Cap. 23096/2007).

Al fine di dare immediata disponibilità economica agli Enti beneficiari del contributo, l’Amministrazione regionale provvederà ad erogare l’importo spettante in un’unica soluzione previa stesura della Determinazione del Settore Trasporto Pubblico Locale di assegnazione e quantificazione dei contributi ai singoli Enti munita dell’impegno di spesa cui seguirà apposito Atto di Liquidazione.

Gli Enti beneficiari del contributo, entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2009, dovranno far pervenire all’Amministrazione regionale tutta la documentazione riguardante l’acquisto dello scuolabus da definirsi con la Determinazione di cui al punto precedente.

Qualora il 60,00% del costo dell’investimento, comprovato dalla fattura di acquisto (IVA compresa), risultasse inferiore al contributo assegnato, la differenza dovrà essere versata all’Amministrazione regionale, su richiesta della stessa, nei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della Determinazione dirigenziale di accertamento dell’economia.

Qualora eventuali Enti beneficiari del presente provvedimento non intendano più acquistare il mezzo dovranno comunicare, con proprio Atto Amministrativo, la rinuncia al contributo ottenuto entro la data del 30 aprile 2008; l’importo del contributo sopraddetto dovrà essere versato all’Amministrazione regionale, su richiesta della stessa, nei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della Determinazione dirigenziale di accertamento dell’economia.

In caso di non rispetto, da parte dei soggetti beneficiari del contributo, dei termini sopra stabiliti, la Regione Piemonte agirà nei confronti dei soggetti inadempienti nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.

Vista la L.R. n. 23/89;

vista la L.R. n. 51/97;

vista la D.G.R. n. 1-7241 del 07/10/02;

vista la L.R. n. 10/07.

Per quanto sopra,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

1) di accantonare al fine di erogare i contributi previsti dalla L.R. n. 23/89, per l’anno 2007, Euro 3.380.782,00 (Cap. 21696/2007), Euro 239.774,00 (Cap. 22899/2007) e Euro 26.850,00 (Cap. 23096/2007) (Acc. n. 101343, n. 101344 e n. 101345.;

2) di assegnare l’importo suddetto alla Direzione Trasporti;

3) di stabilire, per l’assegnazione e l’erogazione del predetto contributo, i seguenti criteri e modalità d’erogazione:

a) a ciascun Ente beneficiario sarà assegnato con Determinazione dirigenziale un contributo pari al 60,00% del costo dell’investimento dichiarato dall’Ente stesso all’atto della presentazione della domanda;

b) agli Enti beneficiari del contributo, l’Amministrazione regionale provvederà ad erogare l’importo spettante in un’unica soluzione;

c) gli Enti beneficiari del contributo, entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2009, dovranno far pervenire all’Amministrazione regionale tutta la documentazione riguardante l’acquisto dello scuolabus, da definirsi con la Determinazione sopraccitata;

d) se il 60,00% del costo dell’investimento, comprovato dalla fattura di acquisto (IVA compresa), risulta inferiore al contributo assegnato, la differenza dovrà essere versata all’Amministrazione regionale, su richiesta della stessa, nei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della Determinazione dirigenziale di accertamento dell’economia;

e) gli Enti beneficiari del presente provvedimento che non intendono più acquistare il mezzo dovranno comunicare con proprio Atto Amministrativo la rinuncia al contributo ottenuto entro la data del 30 aprile 2008; l’importo del contributo sopraddetto dovrà essere versato all’Amministrazione regionale, su richiesta della stessa, nei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della Determinazione dirigenziale di accertamento dell’economia;

f) in caso di non rispetto dei termini sopra stabiliti, da parte dei soggetti beneficiari del contributo, la Regione Piemonte agirà nei confronti dei soggetti inadempienti nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

 (omissis)