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Bollettino Ufficiale n. 39 del 27 / 09 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 10 settembre 2007, n. 7-6807

Erogazione di prodotti senza glutine. Autorizzazione utilizzo documento di spesa/credito. Provvedimenti.

A relazione dell’Assessore Artesio:

Vista la legge 4 luglio 2005 n. 123, con la quale sono state approvate le “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia” ;

Rilevato che l’art. 6 del D.M. 08.06.2001 “assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare” prevede che l’erogazione agli assistiti dei prodotti privi di glutine possa avvenire, oltre che direttamente dai presidi delle Aziende Sanitarie Locali, anche attraverso le farmacie convenzionate e da altri fornitori incaricati sulla base di direttive emanate dalle Regioni;

Rilevato che il Decreto del Ministero della salute 8.6.2001, pubblicato sulla G.U. n. 154 del 5.7.2001, nell’introdurre i tetti di spesa per i prodotti da erogare a favore dei pazienti affetti da morbo celiaco, ha stabilito che spetta alle aziende sanitarie il compito di rilasciare i buoni od altro “documento di credito” - anche magnetico - ed ha demandato alle Regioni il compito di definire le procedure per il controllo della spesa ed ha fornito indicazioni per la distribuzione dei prodotti;

Considerato che il sopracitato D.M. al comma 2 dell’art. 3 prevede che l’Azienda Sanitaria Locale, al momento dell’autorizzazione sia tenuta al rilascio all’assistito di buoni o altro documento di credito di valore pari al tetto di spesa autorizzato, validi per l’acquisto dei prodotti prescritti presso i fornitori autorizzati;

Evidenziato che le forniture di prodotti, ai fini del rimborso a carico del Servizio Sanitario Regionale, devono essere dotate di fustella asportabile con codice a barre;

Visto il Decreto del Ministero della salute 4 maggio 2006, pubblicato su Gazzetta ufficiale n. 113 del 17.5.2006, con il quale sono stabiliti i limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, limiti definiti sulla base dell’effettivo bisogno calorico giornaliero dei prezzi al consumo rilevati dei Livelli di Assunzione Raccomandati di Energia e Nutrienti per la popolazione italiana;

Vista la D.G.R. n. 77-32011 del 10.10.1989, il cui all’allegato 1, punto 1.6, stabilisce che la fornitura di prodotti dietetici per soggetti affetti da errori metabolici congeniti, il morbo celiaco ecc., avvenga tramite:

a) farmacie convenzionate;

b) negozi autorizzati alla vendita dei presidi sanitari e prodotti dietetici;

c) competenti servizi delle AA.SS.LL.;

Considerato che una maggiore disponibilità di esercizi autorizzati alla vendita di prodotti per soggetti malati di celiachia soddisferebbe maggiormente le specifiche esigenze degli assistiti migliorandone la qualità della vita, si rende opportuno consentire l’approvvigionamento dei prodotti presso qualsiasi struttura commerciale;

Constatata la necessità di consentire la frazionabilità del buono spesa mensile in quattro parti uguali;

Visto il D.lgs 11.3.1998 n.114, che stabilisce norme in materia di commercio;

Sentita l’Associazione Italiana Celiachia del Piemonte-Valle d’Aosta;

Tutto ciò premesso;

Vista la legge 4 luglio 2005, n. 123;

Visto il D.M. 4.5.2006;

Visto il D.lgs. 11.3.1998, n. 114

la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

1. di stabilire che il buono o altro documento di spesa, rilasciato dalle Aziende Sanitarie a favore di pazienti affetti da celiachia, può essere utilizzato anche presso strutture commerciali;

2. di stabilire che a decorrere dal 1.1.2008 l’ammontare del tetto di spesa mensile deve essere ripartito in quattro buoni mensili di egual valore;

3. di stabilire che le confezioni di prodotti, ai fini del rimborso a carico del Servizio Sanitario Regionale, devono essere dotate di fustella asportabile con codice a barre;

4. di stabilire che la richiesta di rimborso dei buoni deve essere riferita solamente ai prodotti privi di glutine iscritti nel registro nazionale di cui all’art. 7 del Decreto 08.06.2001;

5. di stabilire, ai sensi dell’art. 6, D.M. 8.6.2001, che resta escluso dalle prestazioni a carico del S.S.R. l’ acquisto di prodotti tramite canali informatici, e-commerce;

6. di integrare la D.G.R. n. 77-32011 del 10.10.1989, nel punto 1.6 dell’allegato 1, prevedendo per la fornitura di prodotti dietetici ai soggetti affetti da celiachia, anche le strutture vendita commerciali;

7. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

 (omissis)