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Bollettino Ufficiale n. 39 del 27 / 09 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 10 settembre 2007, n. 29-6829

Art. 1-sexies del D.L. 239/2003 convertito in Legge 290/2003 e modificato dall’art. 1, comma 26 della Legge 23 agosto 2004, n. 239. Espressione intesa per autorizzazione alla costruzione ed esercizio del progetto di “Razionalizzazione della rete a 132 kV della Val d’Ossola Sud”, nel territorio ricompreso tra i Comuni di Pieve Vergonte (VB) e Borgomanero (NO).

 (omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di esprimere l’intesa di cui all’art. 1-sexies del decreto legge n. 239/2003, convertito in legge 290/2003 e infine modificato dalla legge 239/2004, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente al progetto illustrato in premessa, sito nei Comuni di Pieve Vergonte, Vogogna, Premosello Chiovenda, Anzola d’Ossola, Ornavasso, Gravellona Toce, Casale Corte Cerro, Omegna (in Provincia del VCO), nonché Pettenasco, Armeno, Ameno, Miasino, Bolzano Novarese, Invorio, Briga Novarese e Borgomanero (in Provincia di Novara);

- di dare atto, anche ai fini degli adempimenti di competenza del Ministero delle Infrastrutture, nelle more dell’espressione del parere del Settore regionale competente in ordine all’accertamento della conformità urbanistica, che con DGR n. 56 - 5044 del 28 dicembre 2006, sentiti i Comuni territorialmente interessati, la Giunta Regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale degli interventi in oggetto;

- di dare atto che, pur in assenza dell’accertamento della conformità urbanistica dell’opera, come in premessa illustrato, l’autorizzazione unica del Ministero per lo Sviluppo Economico costituisce variante allo strumento urbanistico vigente;

- di stabilire che l’intesa è vincolata al rispetto:

1. delle prescrizioni/raccomandazioni contenute nella Deliberazione citata di espressione del giudizio di compatibilità ambientale, secondo le integrazioni e/o modifiche illustrate in premessa, da richiamarsi espressamente nel dispositivo del decreto di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

2. dei livelli di portata di energia elettrica, dichiarati nella documentazione progettuale, atti a garantire il mantenimento dell’obiettivo di qualità per l’inquinamento elettromagnetico, di cui al DPCM 8 luglio 2003;

3. dell’impegno da parte del proponente a fornire i dati informatici relativi ai tracciati delle linee realizzate, ai fini dell’aggiornamento del catasto regionale delle linee elettriche;

4. dell’impegno da parte del proponente a dismettere e smantellare gli elettrodotti aerei sostituiti, nel termine di 8 mesi dall’entrata in esercizio delle nuove linee, e comunque entro 36 mesi dall’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nonché a cancellare contestualmente ogni vincolo di servitù ad essi correlato;

5. dell’impegno del Ministero per lo Sviluppo Economico a richiamare nella premessa al decreto di autorizzazione l’obbligo per i Comuni territorialmente interessati di recepire nei rispettivi strumenti urbanistici le planimetrie correlate alla rappresentazione delle fasce di rispetto e di attenzione correlate ai valori di esposizione ai campi magnetici, così come aggiornate dal proponente in sede di progettazione esecutiva e, quindi, trasmesse ai Comuni interessati;

- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero delle Infrastrutture per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza ai Comuni territorialmente interessati, nonché alla società Terna S.p.a.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

 (omissis)