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Bollettino Ufficiale n. 39 del 27 / 09 / 2007

Codice 12.2
D.D. 18 settembre 2007, n. 364

Integrazione della Determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 239 del 7 agosto 2007 - Vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” e della D.O.C. “Piemonte Brachetto” - Campagna 2007-2008 (vendemmia 2007)

 (omissis)

IL DIRIGENTE

 (omissis)

determina

Di integrare il vincolo di destinazione specificato nella Determinazione n. 239 del 7 agosto 2007 dei quantitativi di prodotto della vendemmia 2007 esclusi dalla rivendicazione a D.O.C.G." Brachetto d’Acqui" o “Acqui” e a D.O.C. “Piemonte Brachetto”.

Pertanto per la vendemmia 2007 (campagna 2007 - 2008) i prodotti esclusi dalla rivendicazione a D.O.C.G." Brachetto d’Acqui" o “Acqui” e a D.O.C. “Piemonte Brachetto” dovranno essere vincolati alle seguenti destinazioni:

- Succhi d’uva

- Mosto o mosto muto o m.p.f. destinato a bevande aromatizzate base vino

- Mosto o mosto muto o m.p.f. destinato a vino liquoroso

- Mosto o mosto muto o m.p.f. destinato a vino frizzante

- Mosto o mosto muto o m.p.f. destinato alla pratica enologica della dolcificazione

- Distillati

- Vino da tavola

Tutti coloro che detengono o movimentano detti prodotti specificheranno sempre, nei documenti di viaggio e nelle documentazioni ufficiali previste per il settore viticolo - enologico, che il prodotto è vincolato alla produzione delle predette destinazioni produttive.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo