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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 38

Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2007, n. 56-6920

Giudizio positivo di compatibilita’ ambientale, art. 12 l.r. 40/1998, in merito al “Progetto di sistemazione ambientale mediante attivita’ estrattiva da realizzare a mezzo di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia, situata in localita’ Sabbione del Comune di Brandizzo (TO)”, presentato dalla Societa’ Unicalcestruzzi S.p.A. pos. M1763T.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

Di esprimere giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale del “Progetto di sistemazione ambientale mediante attività estrattiva da realizzare a mezzo di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia, situata in località Sabbione del Comune di Brandizzo (TO)”, ricadente all’interno del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, presentato dalla Società Unicalcestruzzi S.p.A., con sede legale in Casale Monferrato (AL), Via Buzzi, 6, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, nonché di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta ambientalmente sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- l’attività estrattiva proposta non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte. Il progetto, prioritariamente finalizzato alla riqualificazione e al miglioramento delle condizioni ambientali dell’area, è stato infatti preliminarmente individuato e promosso dall’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese ai sensi dell’art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d’Area;

- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale ai lavori di coltivazione, e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell’area;

- gli interventi di riqualificazione ambientale proposti, che prevedono anche lo smantellamento e la rimozione degli impianti di lavorazione e trattamento del materiale estratto e di confezionamento del calcestruzzo presenti, consentono di restituire l’area all’originaria vocazione perifluviale del territorio interessato, in accordo con le finalità del Piano di Assetto idrogeologico (PAI) e del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po;

- lo sviluppo cronologico del progetto consente la progressiva dismissione delle aree a favore della fruizione pubblica, secondo le modalità che saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra la Società proponente, l’Ente di Gestione dell’Area Protetta e il Comune di Brandizzo ai sensi dell’articolo 3.10 del Piano d’Area citato;

- l’intervento proposto non solo è finalizzato alla riqualificazione dell’area, ma consente anche di garantire i livelli di produzione, per tutto il periodo previsto, richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano d’Area, ed esigenze di ordine estrattivo.

Il giudizio di compatibilità ambientale è valido alle seguenti condizioni:

- i lavori di coltivazione e di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo il progetto presentato, come integrato in data 20 aprile 2007, e secondo le prescrizioni definite nel documento relativo alla coltivazione ed alla riqualificazione ambientale e nel piano di monitoraggio e di controllo in corso d’opera (Allegati A e B);

- la convenzione presentata in bozza dal proponente, prevista dall’art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po, da stipulare con l’Ente di Gestione dell’Area Protetta, deve essere concordata con l’Ente e con il Comune di Brandizzo apportando le necessarie modifiche relative alla definizione dell’Ente a cui saranno cedute le aree. Inoltre, l’art. 12 della medesima convenzione dovrà prevedere l’istituzione di una commissione di controllo in cui siano rappresentati il Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, l’Ente di Gestione dell’Area Protetta, il Comune di Brandizzo e il Proponente; nella convenzione deve anche essere reso congruente con le previsioni progettuali l’articolo relativo alla completa eliminazione e smantellamento degli edifici ed impianti di lavorazione esistenti nell’area (impianto di frantumazione e lavaggio e impianto di produzione di calcestruzzo). La convenzione dovrà infine prevedere l’onere cauzionale relativo alla realizzazione delle opere connesse con il riuso dell’area (percorsi, postazioni birdwatching ecc...);

- la ristrutturazione dell’impianto di selezione e frantumazione del materiale estratto deve essere realizzata dimensionando l’impianto in relazione alle cubature estraibili e alla cronologia dell’intervento, l’impianto tratterà il materiale coltivato in sito;

- la Società esercente è tenuta, ai sensi dell’art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI, a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell’area interessata dal progetto, comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L’atto liberatorio deve essere inviato al Comune di Brandizzo, all’Amministrazione regionale e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta;

- devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell’atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme;

- nel corso delle operazioni di concimazione connesse con gli interventi di inerbimento, di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree, previste in progetto, l’immissione di nitrati non dovrà superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 18 ottobre 2002, n. 9/R ai sensi del D.lgs. 11 maggio 1999 n. 152;

- entro 6 mesi dall’autorizzazione dell’intervento, deve essere predisposto dal proponente un programma di monitoraggio acustico in corso d’opera, il quale preveda una serie di rilevamenti fonometrici che tengano conto del contributo del traffico pesante indotto che potrebbe influenzare il ricettore R3, e consentano di valutare gli effettivi livelli di immissione nell’ambiente, sia alla sorgente, sia presso i ricettori, nonché l’efficacia delle azioni di mitigazione previste. Le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette dovranno essere concordate con il Dipartimento ARPA territorialmente competente;

- le verifiche idrauliche prescritte al punto 8 dell’allegato B, “Piano di monitoraggio e di controllo in corso d’opera” devono tener conto delle dinamiche osservate nei due recenti eventi di piena (1994 e 2000);

- al fine di impedire che, attraverso sversamenti accidentali, sostanze considerate pericolose per l’ambiente possano raggiungere la falda freatica, la società proponente è tenuta a: verificare l’impermeabilizzazione dell’area di manovra relativa all’impianto di betonaggio, impermeabilizzare le aree ove siano eventualmente stoccate sostanze pericolose, verificare che l’impianto di lavaggio delle autobetoniere non possa rilasciare residui sul suolo, smaltire correttamente gli eventuali residui;

- al fine di mantenere una fascia tampone arboreo - arbustiva con funzioni di biofiltro di protezione contro l’inquinamento diffuso, di corridoio ecologico e di elemento paesaggistico, lungo il corso della Sturella Nuova deve essere previsto il miglioramento e il mantenimento della fascia boscata esistente, attraverso interventi di riqualificazione ed ampliamento delle cenosi esistenti. Tali interventi sono da realizzare a valle del rilevato stradale della SR 11, fino alla confluenza con il Po;

- la Società esercente è inoltre tenuta al rispetto delle prescrizioni a tutela della sicurezza e stabilità del metanodotto “Cortemaggiore Torino DN 400" contenute nella nota n. 1453 del 13 giugno 2007, con la quale la Snam Rete Gas ha espresso parere tecnico favorevole (allegata al presente atto);

- ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978 la Società proponente è tenuta, prima del conferimento dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale, fideiussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di 1.196.000 euro (unmilione centonovanta seimila/00 euro) ai sensi dell’art. 7 Co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fideiussione dovrà essere inviata all’Amministrazione comunale di Brandizzo (TO) ed all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

a) estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte, che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

b) esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

c) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

d) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, la quale nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

Di dare atto che la presente deliberazione ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998, assorbe l’autorizzazione paesistica ex art. 146 del D.lgs. 42/2004, di competenza, ai sensi della l.r. 20/1989, dell’Amministrazione comunale di Brandizzo (TO), della durata di 5 anni, a decorrere dalla data dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978; quanto sopra in ottemperanza a quanto definito in sede della riunione della Conferenza di Servizi in data 14 giugno 2007.

L’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 sarà conferita a conclusione del procedimento di mutamento di destinazione d’uso dei terreni ad uso civico, per le sole fasi che non interferiscono con la delimitazione delle Fasce Fluviali (prima e seconda fase) nonché entro 60 giorni dall’avvio della procedura di modifica della Fascia A prevista dal PAI, e della definizione con l’Ente di Gestione dell’Area Protetta della convenzione presentata in bozza dal proponente, prevista dall’art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po. Sarà inoltre necessaria l’acquisizione della concessione all’uso delle aree del Demanio Idrico.

L’amministrazione comunale di Brandizzo conferirà il permesso di costruire, relativamente alla ricostruzione dell’impianto di trattamento a norma di legge. Solo a seguito della ristrutturazione il proponente richiederà, alla Provincia di Torino, l’autorizzazione per lo scarico delle acque di lavaggio nel lago di cava, art. 104 d.lgs. 152/2006.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

* allegato tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito (Allegato A);

* allegato relativo alla Normativa Tecnica concernente i monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, dei rilievi planimetrici, batimetrici e fotografici e di controllo idraulico ed ambientale (Allegato B);

* bozza della convenzione presentata dal proponente, ai sensi dell’art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del “Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po” (Allegato C);

* verbale di Conferenza relativo alla riunione del 14 giugno 2007, privo degli allegati tecnici già contenuti nel presente atto (Allegato D);

* nota n. 1453 del 13 giugno 2007 con la quale la Snam Rete Gas ha espresso parere tecnico favorevole e definito le prescrizioni a tutela della sicurezza e stabilità del metanodotto “Cortemaggiore Torino DN 400"(Allegato E);

* nulla osta ai fini idraulici, ai sensi degli artt. 93 e 97 del TU n. 523 del 25 luglio 1904, espresso dall’Agenzia Interregionale del Po AIPO - Ufficio di Torino con nota n. 2035/2007 del 23 agosto 2007 (Allegato F).

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni, decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire inoltre che il proponente comunichi all’ARPA, competente per territorio, la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso la Direzione regionale Industria, e presso l’Ufficio regionale di Deposito progetti della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto, o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002, e dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)