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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 38

Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2007, n. 47-6911

Integrazioni alla D.G.R. n. 79-6610 del 30/7/07 - Prelievo della specie cinghiale stagione venatoria 2007-2008 - variazioni carniere.

A relazione dell’Assessore Taricco:

Vista la D.G.R. n. 79-6610 del 30/7/07 Istruzioni operative per il prelievo del cinghiale nella stagione venatoria 2007-2008.

considerato che nella stessa sono state approvate le variazioni del carniere stagionale relativamente ai Comprensori alpini che prevedono il prelievo selettivo per la specie;

atteso che è necessario autorizzare la variazione di carniere negli Ambiti territoriali di caccia e nei Comprensori alpini che non attuano il prelievo selettivo;

dato atto che, ai sensi dell’art. 46, comma 3, della l.r. 70/96, è stata valutata la consistenza della specie e considerati i danni arrecati al patrimonio agro-silvo-pastorale, rilevabili dalla banca dati faunistica regionale;

considerato che con lettera del 26.7.2007, prot. 4861/T-A29B l’Istituto Nazionale per la fauna Selvatica ha evidenziato che “Per quanto riguarda le variazioni di carniere stagionale si osserva che tale aspetto è di natura puramente organizzativa e amministrativa non essendo direttamente rilevante per la conservazione delle popolazioni di ungulati. Pertanto questo istituto non ritiene opportuno esprimere alcun commento tecnico su tali variazioni”;

visto altresì l’allegato A della suddetta deliberazione n. 79-6610 Disposizioni per il prelievo del cinghiale per la stagione venatoria 2007-2008;

considerato che nello stesso sono contenute alcune disposizioni che potrebbero generare difficoltà di interpretazione ed attesa quindi la necessità di meglio esplicitare il contenuto delle stesse;

viste in particolare le seguenti disposizioni su cui occorre effettuate i seguenti chiarimenti:

A) Accesso ai piani di prelievo tramite caccia di selezione

2 I contrassegni provvisori possono sostituire, nel caso del cinghiale, i contrassegni definitivi inamovibili; in tale caso il contrassegno definitivo dovrà essere apposto al centro di controllo.

La sostituzione del contrassegno provvisorio al centro di controllo con il contrassegno definitivo deve essere effettuata nel caso in cui il tecnico lo ritenga necessario per identificare univocamente l’animale abbattuto.

3 I Comitati di gestione consegnano altresì ai cacciatori autorizzati al prelievo selettivo, appositi tagliandi da compilare prima dell’inizio di ogni giornata di caccia di selezione ed imbucare nelle cassette di raccolta, all’uopo predisposte; l’ubicazione delle cassette dovrà essere comunicata all’atto della consegna degli stessi tagliandi.

Tale disposizione è da applicarsi esclusivamente ai soggetti che praticano la caccia di selezione e nelle giornate in cui tale attività non si sovrappone con la caccia tradizionale, fatta salva la facoltà dei Comitati di gestione di accertare e rendicontare in modo differente la pressione venatoria esercitata in ogni singola giornata.

D) Attivita’ venatoria non in caccia di selezione

5 I Comitati di gestione possono richiedere alla Regione gli appositi contrassegni da apporre ai capi abbattuti da distribuire alle squadre per un migliore monitoraggio dei prelievi, ferma restando l’obbligatorietà di tale adempimento nel caso della caccia di selezione.

Questa disposizione riguarda esclusivamente gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

* di integrare la D.G.R. n. 79-6610 del 30/7/07 con le variazioni del carniere stagionale degli ungulati selvatici ruminanti (fermo restando il limite di un solo capo al giorno) contenuti nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

* di esplicitare alcune delle disposizioni contenute nell’allegato A della suddetta deliberazione come segue:

A) Accesso ai piani di prelievo tramite caccia di selezione

2 I contrassegni provvisori possono sostituire, nel caso del cinghiale, i contrassegni definitivi inamovibili; in tale caso il contrassegno definitivo dovrà essere apposto al centro di controllo.

La sostituzione del contrassegno provvisorio al centro di controllo con il contrassegno definitivo deve essere effettuata nel caso in cui il tecnico lo ritenga necessario per identificare univocamente l’animale abbattuto.

3 I Comitati di gestione consegnano altresì ai cacciatori autorizzati al prelievo selettivo, appositi tagliandi da compilare prima dell’inizio di ogni giornata di caccia di selezione ed imbucare nelle cassette di raccolta, all’uopo predisposte; l’ubicazione delle cassette dovrà essere comunicata all’atto della consegna degli stessi tagliandi.

Tale disposizione è da applicarsi esclusivamente ai soggetti che praticano la caccia di selezione e nelle giornate in cui tale attività non si sovrappone con la caccia tradizionale, fatta salva la facoltà dei Comitati di gestione di accertare e rendicontare in modo differente la pressione venatoria esercitata in ogni singola giornata.

D) Attivita’ venatoria non in caccia di selezione

5 I Comitati di gestione possono richiedere alla Regione gli appositi contrassegni da apporre ai capi abbattuti da distribuire alle squadre per un migliore monitoraggio dei prelievi, ferma restando l’obbligatorietà di tale adempimento nel caso della caccia di selezione.

Questa disposizione riguarda esclusivamente gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Istituto    Nome    Variazione
        ammessa
ATC    CN4    10
    CN5    10
CA    CN1    10
    CN3    8
    CN4    8
    CN7    10
    TO3    10
    TO4    10