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Bollettino Ufficiale n. 38 del 20 / 09 / 2007

Codice 16
D.D. 1 agosto 2007, n. 237

Attuazione del D.L.28.12.2006, n.300, convertito nella L.26.2.2007, n 17, prosecuzione della gestione relativa agli interventi di cui agli articoli 2 e 3 del D.L 691/1994, convertito, con modificazioni, dalla L.35/1995 e successive modificazioni previste dal D.L.130/1997 convertito, con modificazioni, dalla L.228/1997 e alle agevolazioni di cui all’articolo 1-bis del D.L. 220/2004 convertito dalla L. 257/2004 e s.m.i

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di disporre che gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. 691/1994, convertito con modificazioni, dalla L. 35/1995 e successive modificazioni previste dall’articolo 4-quinquies del D.L. 19 maggio 1997, n. 130 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 luglio 1997, n. 228 e all’articolo 1-bis del D.L. 3 agosto 2004, n. 220 convertito, con modificazioni, dalla L. 19 ottobre 2004, n. 257 e successive modificazioni, siano gestiti da MCC Mediocredito Centrale S.p.A. sino al 31 dicembre 2010, con le modalità ed alle condizioni di cui alla convenzione del 6.7.2000, (prorogata al 31.12.2006 con precedente determinazione dirigenziale n. 136 del 16/5/2005), nonché alle seguenti,ulteriori condizioni:

* è applicata una riduzione del 10 % al corrispettivo- stabilito nella citata convenzione del 6.7.2000 - dovuto al gestore relativamente alle operazioni deliberate dal Comitato Agevolazioni successivamente alla data del presente atto;

* è fatta salva la facoltà della Regione di modificare l’ambito di applicazione della convenzione o di dichiararne in qualsiasi momento la risoluzione ai sensi dell’art. 21 sexies della legge n. 241/1990, senza corrispondere a MCC Mediocredito Centrale S.p.A. alcun risarcimento o indennizzo, dandone preavviso a mezzo di raccomandata almeno 6 mesi prima, e fermo restando l’obbligo, per entrambe le parti, di completare tutti gli adempimenti previsti in convenzione anche oltre il termine di scadenza;

* MCC Mediocredito Centrale S.p.A., qualora la Regione si avvalga della facoltà di modificare l’ambito di applicazione della convenzione o di dichiararne in qualsiasi momento la risoluzione ai sensi dell’art. 21 sexies della legge n. 241/1990 affidandone le attività alla società in house di cui alle premesse, presterà la propria consulenza alla predetta società in house per la fase di avvio dell’operatività

- di stabilire che la presente determinazione ,sottoscritta per accettazione dal gestore MCC Mediocredito Centrale S.p.A.., terrà luogo di contratto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto