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Bollettino Ufficiale n. 38 del 20 / 09 / 2007

Codice 15.10
D.D. 13 settembre 2007, n. 442

Legge regionale 12/2004, art. 8 modificato ed integrato dall’art. 30 della legge regionale 9/2007 - Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile e giovanile. Modalita’ e procedure per la concessione delle garanzie. Impegno ed erogazione della somma di Euro 500.000,00 sul cap. 24425/2007.

Visto l’articolo 8 della l.r. 12/2004 che prevede la costituzione di un Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile;

visto l’art. 30 della l.r. 9/2007 che ha apportato modifiche al comma 1 dell’art. 8 sopra citato prevedendo l’estensione all’imprenditoria giovanile dell’utilizzo del Fondo di garanzia già costituito a favore dell’imprenditoria femminile;

visto il D.lgs n. 198 del 11.04.2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", che ha abrogato la legge 25 febbraio 1992, n. 215 ”Azioni positive per l’imprenditoria femminile", ed in particolare l’articolo 53 che prevede come devono essere formate le imprese, le società di persone, le società cooperative e le società di capitali che rientrano tra i beneficiari delle azioni positive per l’imprenditoria femminile;

vista la D.G.R. n. 137 - 14136 del 22.11.2004 avente ad oggetto “Criteri per l’utilizzazione del Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile”;

visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

visto il comma 2, dell’articolo 8 che prevedeva la stipula di una convenzione tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. al fine di stabilire modalità e procedure per la concessione di garanzie, di cui al comma 1 del predetto articolo;

vista la determinazione n. 984 del 29.11.2004 con la quale si stabiliva la disciplina dei rapporti tra regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., modalità e procedure per la concessione delle garanzie e si costituiva il Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile;

preso atto dell’avvenuta stipula della predetta convenzione, in data 28.12.2004, repertorio n. 9832;

vista la determinazione n. 607 del 27.10.2006 che ha approvato un atto aggiuntivo alla convenzione predetta;

preso atto dell’avvenuta stipula del predetto atto aggiuntivo, in data 17.11.2006, repertorio n. 11740;

vista la D.G.R. n. 108 - 6735 del 03.08.2007 con la quale sono stati formulati i criteri per l’utilizzazione del Fondo di garanzia, già costituito ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 12/2004 a favore dell’imprenditoria femminile, per prestare garanzie fideiussorie alle banche convenzionate sui finanziamenti erogati a favore delle piccole imprese formate da donne o da giovani di età tra i 18 ed i 35 anni, ivi comprese le imprese individuali, come definite dai regolamenti comunitari;

ritenuto di assumere la presente determinazione relativamente alle domande che saranno presentate a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione della medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

ritenuto di impegnare ed erogare a favore di Finpiemonte S.p.A. la somma di Euro 500.000,00, quale ulteriore stanziamento sul cap. 24425/2007, risorsa già assegnata alla Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro con D.G.R. n. 108 - 6735 del 03.08.2007;

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;

visto l’art. 23 della l.r. 51/1997;

vista la L.R. 7/2001 e la L.R. 10/2007;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale D.G.R. n. 108 - 6735 del 03.08.2007;

determina

Di stabilire che il Fondo di garanzia, già costituito ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 12/2004 per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile presso la Finpiemonte S.p.A., è esteso anche all’imprenditoria giovanile per effetto delle modifiche disposte dall’art. 30 della l.r. 9/2007.

Di approvare le modalità e le procedure per l’utilizzazione del Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile e giovanile, allegate alla presente determinazione di cui fanno parte integrante.

Di stabilire che le domande devono essere presentate secondo le modalità di attuazione definite nell’apposito allegato alla presente determinazione, di cui fanno parte integrante, utilizzando gli appositi moduli predisposti in conformità alla legge, alla delibera dei criteri indicata in premessa, alla presente determinazione e agli orientamenti predisposti dall’Amministrazione regionale sull’osservanza del Regolamento “de minimis” vigente.

Di assumere la presente determinazione relativamente alle domande che saranno presentate dal giorno successivo alla pubblicazione della medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Di impegnare con la presente determinazione sul cap. 24425/2007 (101215/A) la somma di Euro 500.000,00 (imp. n. ) e di erogare la somma a Finpiemonte S.p.A., avente sede sociale in Galleria San Federico, 54 Torino, (omissis), quale ulteriore stanziamento relativo alla partecipazione regionale al Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile esteso con l’art. 30 della l.r. 9/2007 anche all’imprenditoria giovanile.

Le agevolazioni del presente provvedimento sono soggette al regime “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUUE L 379 del 28.12.2006. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa non può superare i 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari; l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’ impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro nell’ arco di tre esercizi finanziari (art. 2, comma 2 del predetto Regolamento “de minimis”). Le agevolazioni non possono essere concesse per le spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.

Gli effetti giuridico-amministrativi relativi a termini per la presentazione delle domande per le imprese, termini ammissibilità delle spese ecc. decorrono, per le imprese attive nel settore dei trasporti e per quelle attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dal 1 gennaio 2007 per effetto del sopra citato Regolamento “de minimis”.

Le imprese che presentano domanda per usufruire del Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’ imprenditoria femminile e giovanile possono operare in qualsiasi settore ad eccezione di quelli esclusi con riferimento all’Allegato “B” e all’Allegato I del Trattato CE, costituenti parte integrante della presente determinazione.

Le imprese beneficiarie devono rispettare le disposizioni predisposte dall’ Amministrazione regionale sull’ osservanza del sopra citato Regolamento “de minimis”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’ art. 61 dello Statuto dell’ art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Per Il Direttore Regionale
Il Vicario della Direzione
Francesco Viano

Allegato A

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER L’ACCESSO AL CREDITO A FAVORE DELL’ IMPRENDITORIA FEMMINILE E GIOVANILE

1. FINALITA’ E OBIETTIVI

L’iniziativa prevede l’utilizzo del Fondo di garanzia, già costituito ai sensi dell’ articolo 8 della l.r. 12/2004 a favore dell’ imprenditoria femminile, esteso con l’art. 30 della l.r. 9/2007 all’ imprenditoria giovanile e finalizzato a favorire l’accesso al credito di piccole imprese che promuovono progetti di importo non inferiore a Euro 5.000,00 e non superiore a Euro 40.000,00, IVA esclusa.

2. BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici del predetto Fondo di garanzia le piccole imprese femminili e giovanili operanti nei settori ammessi dal Regolamento n. 1998/2006 (“De minimis”), iscritte al Registro Imprese ed aventi sede legale ed operativa nel territorio della Regione Piemonte.

Le imprese a prevalente partecipazione femminile devono essere così formate:

- imprese individuali: il titolare deve essere donna;

- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere donne;

- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l’organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.

Le imprese a prevalente partecipazione giovanile devono essere così formate:

- imprese individuali: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 a 35 anni;

- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere giovani di età tra i 18 a 35 anni;

- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da giovani di età tra i 18 a 35 anni e l’organo di amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 18 a 35 anni per almeno i 2/3.

Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, all’ impresa richiedente subentri un’ altra, a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda, la nuova impresa potrà continuare ad usufruire dell’intervento del Fondo, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, pena l’estinzione anticipata del finanziamento e la corresponsione dell’equivalente del beneficio:

1) mantenimento dei requisiti di “prevalente partecipazione femminile” o di “prevalente partecipazione giovanile” e “dimensione di piccola impresa”, previa accertamento di solvibilità;

2) subentro della nuova impresa nel pagamento del prestito;

3) continuazione dell’attività nel caso di spese per investimenti conservazione dei medesimi.

Le piccole imprese beneficiarie devono essere finanziariamente sane e con solide prospettive.

3. LIMITI DIMENSIONALI

E’ definita piccola l’impresa che risponde ai requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.04.2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, ossia l’impresa che:

* ha meno di 50 dipendenti;

* ha un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro;

* deve rispettare quanto previsto dall’ art. 3 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.04.2005, allegato alla modulistica, in merito alla definizione di imprese autonome, associate o collegate.

4. SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dai sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda che si sostanziano in:

a) acquisto di Hardware e Software;

b) acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e arredi;

c) acquisto di autonegozi e automezzi per trasporto di cose inerenti l’attività aziendale (è escluso l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi).

Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati.

d) opere murarie, impianti elettrici, idraulici e ristrutturazioni murarie in genere, necessarie e funzionali al progetto;

e) spese in conto gestione relative a:

- materie prime,

- semilavorati,

- prodotti finiti (merci destinate alla rivendita),

- spese per locazione (locali e azienda),

- spese per formazione e qualificazione del personale,

- spese per prestazione di servizi (servizi tecnici e professionali, tenuta contabilità ecc.).

f) spese generali (utenze, cancelleria ect.) supplementari nel limite del 10% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.

I corsi di formazione professionale e manageriale devono essere forniti da:

operatori accreditati per l’erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente.

Non sono ritenuti ammissibili:

a) i beni acquisiti o da acquisire in leasing;

b) le spese sostenute per l’utilizzo di un marchio in franchising.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURE

La domanda di accesso al Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’ imprenditoria femminile giovanile deve essere presentata a Finpiemonte S.p.a., esclusivamente tramite Raccomandata A.R., su appositi moduli predisposti in conformità alla legge, alla delibera dei criteri e alla presente determinazione e agli orientamenti predisposti dall’Amministrazione regionale sull’osservanza del regolamento “de minimis” vigente, sottoscritta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante dell’ impresa, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni.

Alle imprese a prevalente partecipazione femminile è assicurata priorità di valutazione e di destinazione delle risorse.

Le domande sono esaminate da un Comitato tecnico, già costituito e composto da rappresentanti della Regione Piemonte e della Finpiemonte.

Il Comitato tecnico esprime un parere sulla finanziabilità della domanda, sull’ammissibilità e congruità dei costi dichiarati, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

La concessione della garanzia avviene in seguito all’approvazione del Comitato tecnico e della banca prescelta.

Le imprese beneficiarie possono ottenere una nuova agevolazione solo successivamente all’ approvazione da parte del Comitato tecnico del rendiconto finale relativo alla precedente domanda e trascorsi i 24 mesi dall’ erogazione del finanziamento. In caso di mancata approvazione del rendiconto le imprese possono ottenere una nuova agevolazione solo successivamente alla restituzione del debito residuo.

6. MODALITA’ DI AGEVOLAZIONE

L’agevolazione si sostanzia nella concessione di un finanziamento bancario a condizioni di particolare favore, Euribor 3 mesi + 1,25 punti spread, erogato da un Istituto di credito convenzionato con Finpiemonte, che sarà garantito per l’80% dal Fondo di garanzia a costo zero. Il Fondo opera come garanzia “sostitutiva”, per cui la banca non potrà richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.

Il limite massimo di finanziamento sarà pari a Euro 40.000,00, il limite minimo a Euro 5.000,00.

Il prestito deve essere rimborsato, a rate trimestrali, all’Istituto di credito nel termine massimo di 36 mesi (di cui 6 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo pari od inferiore a euro 20.000,00 e nel termine massimo di 60 mesi (di cui 12 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo pari od inferiore al tetto massimo di finanziamento di euro 40.000,00.

7. TEMPI DI REALIZZAZIONE E RENDICONTO

La realizzazione delle spese dovrà concludersi nell’arco temporale di 24 mesi dall’erogazione del finanziamento e dovrà essere rendicontato con le modalità indicate da Finpiemonte al momento dell’approvazione della garanzia da parte del Comitato tecnico.

Eventuali richieste di proroga verranno prese in considerazione solo se motivate da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e previo parere del Comitato tecnico.

Le spese agevolate di cui alle lettere a),b),c) e d) del precedente paragrafo 4 dovranno rimanere a disposizione dell’ impresa beneficiaria fino al pagamento dell’ultima rata del finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione.

8. CONTROLLI

Finpiemonte, inoltre, effettua controlli a campione sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e relative alle rendicontazioni di spesa.

9. CAUSE DI REVOCA DEI BENEFICI

Le agevolazioni concesse a favore delle imprese beneficiarie del Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’ imprenditoria femminile e giovanile verranno revocate per le seguenti cause:

a. l’impresa non mantenga il requisito di “impresa femminile” o di “impresa giovanile” almeno fino a 24 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione;

b. la realizzazione dell’intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a finanziamento;

c. l’intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l’effettivo realizzo;

d. Il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alla soglia minima prevista dalla normativa;

e. l’intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l’inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;

f. si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;

g. l’ impresa beneficiaria non presenti la documentazione richiesta;

h. si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dall’ impresa beneficiaria nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa.

Nei predetti casi l’ impresa perderà l’agevolazione, con l’obbligo di corrispondere alla Regione Piemonte - per il tramite della Finpiemonte - una commissione annua sulla garanzia ottenuta pari al tasso legale pro tempore vigente. La commissione dovrà essere corrisposta anche nel caso di estinzione anticipata del finanziamento bancario, per il periodo di fruizione della garanzia regionale.

Nel caso di cessazione dell’attività aziendale, successiva alla data di presentazione della rendicontazione finale di spesa, l’ impresa beneficiaria dovrà necessariamente estinguere il debito residuo relativo al finanziamento bancario e corrispondere alla Regione Piemonte - per il tramite di Finpiemonte - una commissione annua sulla garanzia ottenuta pari al tasso legale pro tempore vigente, calcolata per il periodo di fruizione della garanzia regionale, dal momento della cessazione dell’attività alla data di estinzione del finanziamento bancario.

Nel caso in cui la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili in misura superiore al 5% del finanziamento concesso o la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% del finanziamento concesso l’ impresa beneficiaria dovrà necessariamente corrispondere alla Regione Piemonte - per il tramite di Finpiemonte - una commissione annua sulla garanzia ottenuta indebitamente pari al tasso legale pro tempore vigente, calcolata per il periodo di fruizione della garanzia regionale. Tale commissione non è dovuta nel caso in cui la stessa risulti pari o inferiore ad Euro 250,00.

10. DE MINIMIS E CUMULABILITA’

Le agevolazioni del presente provvedimento sono soggette al regime “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento C.E. n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUUE L 379 del 28.12.2006). L’ importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un soggetto beneficiario non può superare i 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari; l’ importo complessivo degli aiuti “de minimis ”concessi ad un soggetto beneficiario attivo nel settore del trasporto di merci su strada non può superare i 100.000,00 Euro nell’ arco di tre esercizi finanziari (art. 2, comma 2 del predetto Regolamento “de minimis”).

Le agevolazioni non possono essere concesse per spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.

11. OPERATIVITÀ

Il presente provvedimento è operativo per le domande presentate a decorrere dal giorno successivo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Gli effetti giuridico-amministrativi relativi a termini ammissibilità delle spese ecc. decorrono, per i soggetti beneficiari attivi nel settore dei trasporti e nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dal 1 gennaio 2007 per effetto del sopra citato Regolamento “de minimis”.

Allegato B

ATTIVITA’ ESCLUSE

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA’:

A

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA (Sezione A della classificazione ATECO 2002 )

01

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

01.1

Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura

01.2

Allevamento di animali

01.3

Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali (attivita’ mista)

B

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (Sezione B della classificazione ATECO 2002)

05

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.0

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

05.01

Pesca

05.02

Piscicoltura

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

15.20.1

Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura, ecc.

15.20.2

Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve a base di pesce, crostacei e molluschi

G

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO

51.38.1

Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi

51.38.2

Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

52.23.0

Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell’articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell’allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell’articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.

Pertanto un’impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis “generali” - secondo il regolamento 1998/2006 fino all’ammontare massimo di 200.000,00 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).

Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

ATTIVITA’ AMMESSE CON LIMITAZIONI

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA’:

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60.24.0 trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che - nei limiti del tetto di 100.000,00 euro stabilito nell’articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 - tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE(1) DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

G

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l’importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all’allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono altresì esclusi dall’applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti

direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di

distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;

- condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;

- concessi ad imprese in difficoltà.

Nota:

(1) Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l’esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attivita’.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l’essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l’ imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l’ eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell’ ambito dell’azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.


Allegato