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Bollettino Ufficiale n. 38 del 20 / 09 / 2007
Codice 15.10
D.D. 13 settembre 2007, n. 442
Legge regionale 12/2004, art. 8 modificato ed integrato dallart. 30 della legge regionale 9/2007 - Fondo di garanzia per laccesso al credito a favore dellimprenditoria femminile e giovanile. Modalita e procedure per la concessione delle garanzie. Impegno ed erogazione della somma di Euro 500.000,00 sul cap. 24425/2007.
Visto larticolo 8 della l.r. 12/2004 che prevede la costituzione di un Fondo di garanzia per laccesso al credito a favore dellimprenditoria femminile;
visto lart. 30 della l.r. 9/2007 che ha apportato modifiche al comma 1 dellart. 8 sopra citato prevedendo lestensione allimprenditoria giovanile dellutilizzo del Fondo di garanzia già costituito a favore dellimprenditoria femminile;
visto il D.lgs n. 198 del 11.04.2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dellarticolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", che ha abrogato la legge 25 febbraio 1992, n. 215 Azioni positive per limprenditoria femminile", ed in particolare larticolo 53 che prevede come devono essere formate le imprese, le società di persone, le società cooperative e le società di capitali che rientrano tra i beneficiari delle azioni positive per limprenditoria femminile;
vista la D.G.R. n. 137 - 14136 del 22.11.2004 avente ad oggetto Criteri per lutilizzazione del Fondo di garanzia per laccesso al credito a favore dellimprenditoria femminile;
visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);
visto il comma 2, dellarticolo 8 che prevedeva la stipula di una convenzione tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. al fine di stabilire modalità e procedure per la concessione di garanzie, di cui al comma 1 del predetto articolo;
vista la determinazione n. 984 del 29.11.2004 con la quale si stabiliva la disciplina dei rapporti tra regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., modalità e procedure per la concessione delle garanzie e si costituiva il Fondo di garanzia per laccesso al credito a favore dellimprenditoria femminile;
preso atto dellavvenuta stipula della predetta convenzione, in data 28.12.2004, repertorio n. 9832;
vista la determinazione n. 607 del 27.10.2006 che ha approvato un atto aggiuntivo alla convenzione predetta;
preso atto dellavvenuta stipula del predetto atto aggiuntivo, in data 17.11.2006, repertorio n. 11740;
vista la D.G.R. n. 108 - 6735 del 03.08.2007 con la quale sono stati formulati i criteri per lutilizzazione del Fondo di garanzia, già costituito ai sensi dellarticolo 8 della l.r. 12/2004 a favore dellimprenditoria femminile, per prestare garanzie fideiussorie alle banche convenzionate sui finanziamenti erogati a favore delle piccole imprese formate da donne o da giovani di età tra i 18 ed i 35 anni, ivi comprese le imprese individuali, come definite dai regolamenti comunitari;
ritenuto di assumere la presente determinazione relativamente alle domande che saranno presentate a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione della medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
ritenuto di impegnare ed erogare a favore di Finpiemonte S.p.A. la somma di Euro 500.000,00, quale ulteriore stanziamento sul cap. 24425/2007, risorsa già assegnata alla Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro con D.G.R. n. 108 - 6735 del 03.08.2007;
IL DIRETTORE
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
visto lart. 23 della l.r. 51/1997;
vista la L.R. 7/2001 e la L.R. 10/2007;
in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale D.G.R. n. 108 - 6735 del 03.08.2007;
determina
Di stabilire che il Fondo di garanzia, già costituito ai sensi dellarticolo 8 della l.r. 12/2004 per laccesso al credito a favore dellimprenditoria femminile presso la Finpiemonte S.p.A., è esteso anche allimprenditoria giovanile per effetto delle modifiche disposte dallart. 30 della l.r. 9/2007.
Di approvare le modalità e le procedure per lutilizzazione del Fondo di garanzia per laccesso al credito a favore dellimprenditoria femminile e giovanile, allegate alla presente determinazione di cui fanno parte integrante.
Di stabilire che le domande devono essere presentate secondo le modalità di attuazione definite nellapposito allegato alla presente determinazione, di cui fanno parte integrante, utilizzando gli appositi moduli predisposti in conformità alla legge, alla delibera dei criteri indicata in premessa, alla presente determinazione e agli orientamenti predisposti dallAmministrazione regionale sullosservanza del Regolamento de minimis vigente.
Di assumere la presente determinazione relativamente alle domande che saranno presentate dal giorno successivo alla pubblicazione della medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Di impegnare con la presente determinazione sul cap. 24425/2007 (101215/A) la somma di Euro 500.000,00 (imp. n. ) e di erogare la somma a Finpiemonte S.p.A., avente sede sociale in Galleria San Federico, 54 Torino, (omissis), quale ulteriore stanziamento relativo alla partecipazione regionale al Fondo di garanzia per laccesso al credito a favore dellimprenditoria femminile esteso con lart. 30 della l.r. 9/2007 anche allimprenditoria giovanile.
Le agevolazioni del presente provvedimento sono soggette al regime de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUUE L 379 del 28.12.2006. Limporto complessivo degli aiuti de minimis concessi ad unimpresa non può superare i 200.000,00 Euro nellarco di tre esercizi finanziari; limporto complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro nell arco di tre esercizi finanziari (art. 2, comma 2 del predetto Regolamento de minimis). Le agevolazioni non possono essere concesse per le spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.
Gli effetti giuridico-amministrativi relativi a termini per la presentazione delle domande per le imprese, termini ammissibilità delle spese ecc. decorrono, per le imprese attive nel settore dei trasporti e per quelle attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dal 1 gennaio 2007 per effetto del sopra citato Regolamento de minimis.
Le imprese che presentano domanda per usufruire del Fondo di garanzia per laccesso al credito a favore dell imprenditoria femminile e giovanile possono operare in qualsiasi settore ad eccezione di quelli esclusi con riferimento allAllegato B e allAllegato I del Trattato CE, costituenti parte integrante della presente determinazione.
Le imprese beneficiarie devono rispettare le disposizioni predisposte dall Amministrazione regionale sull osservanza del sopra citato Regolamento de minimis.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell art. 61 dello Statuto dell art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Per Il Direttore Regionale
Il Vicario della Direzione
Francesco Viano
Allegato A
MODALITA DI ATTUAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LACCESSO AL CREDITO A FAVORE DELL IMPRENDITORIA FEMMINILE E GIOVANILE
1. FINALITA E OBIETTIVI
Liniziativa prevede lutilizzo del Fondo di garanzia, già costituito ai sensi dell articolo 8 della l.r. 12/2004 a favore dell imprenditoria femminile, esteso con lart. 30 della l.r. 9/2007 all imprenditoria giovanile e finalizzato a favorire laccesso al credito di piccole imprese che promuovono progetti di importo non inferiore a Euro 5.000,00 e non superiore a Euro 40.000,00, IVA esclusa.
2. BENEFICIARI
Possono accedere ai benefici del predetto Fondo di garanzia le piccole imprese femminili e giovanili operanti nei settori ammessi dal Regolamento n. 1998/2006 (De minimis), iscritte al Registro Imprese ed aventi sede legale ed operativa nel territorio della Regione Piemonte.
Le imprese a prevalente partecipazione femminile devono essere così formate:
- imprese individuali: il titolare deve essere donna;
- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere donne;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da donne e lorgano di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.
Le imprese a prevalente partecipazione giovanile devono essere così formate:
- imprese individuali: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 a 35 anni;
- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere giovani di età tra i 18 a 35 anni;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da giovani di età tra i 18 a 35 anni e lorgano di amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 18 a 35 anni per almeno i 2/3.
Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, all impresa richiedente subentri un altra, a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione dazienda, la nuova impresa potrà continuare ad usufruire dellintervento del Fondo, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, pena lestinzione anticipata del finanziamento e la corresponsione dellequivalente del beneficio:
1) mantenimento dei requisiti di prevalente partecipazione femminile o di prevalente partecipazione giovanile e dimensione di piccola impresa, previa accertamento di solvibilità;
2) subentro della nuova impresa nel pagamento del prestito;
3) continuazione dellattività nel caso di spese per investimenti conservazione dei medesimi.
Le piccole imprese beneficiarie devono essere finanziariamente sane e con solide prospettive.
3. LIMITI DIMENSIONALI
E definita piccola limpresa che risponde ai requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.04.2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, ossia limpresa che:
* ha meno di 50 dipendenti;
* ha un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro;
* deve rispettare quanto previsto dall art. 3 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.04.2005, allegato alla modulistica, in merito alla definizione di imprese autonome, associate o collegate.
4. SPESE AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dai sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda che si sostanziano in:
a) acquisto di Hardware e Software;
b) acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e arredi;
c) acquisto di autonegozi e automezzi per trasporto di cose inerenti lattività aziendale (è escluso lacquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi).
Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati.
d) opere murarie, impianti elettrici, idraulici e ristrutturazioni murarie in genere, necessarie e funzionali al progetto;
e) spese in conto gestione relative a:
- materie prime,
- semilavorati,
- prodotti finiti (merci destinate alla rivendita),
- spese per locazione (locali e azienda),
- spese per formazione e qualificazione del personale,
- spese per prestazione di servizi (servizi tecnici e professionali, tenuta contabilità ecc.).
f) spese generali (utenze, cancelleria ect.) supplementari nel limite del 10% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.
I corsi di formazione professionale e manageriale devono essere forniti da:
operatori accreditati per lerogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente.
Non sono ritenuti ammissibili:
a) i beni acquisiti o da acquisire in leasing;
b) le spese sostenute per lutilizzo di un marchio in franchising.
5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURE
La domanda di accesso al Fondo di garanzia per laccesso al credito a favore dell imprenditoria femminile giovanile deve essere presentata a Finpiemonte S.p.a., esclusivamente tramite Raccomandata A.R., su appositi moduli predisposti in conformità alla legge, alla delibera dei criteri e alla presente determinazione e agli orientamenti predisposti dallAmministrazione regionale sullosservanza del regolamento de minimis vigente, sottoscritta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante dell impresa, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per laccesso alle agevolazioni.
Alle imprese a prevalente partecipazione femminile è assicurata priorità di valutazione e di destinazione delle risorse.
Le domande sono esaminate da un Comitato tecnico, già costituito e composto da rappresentanti della Regione Piemonte e della Finpiemonte.
Il Comitato tecnico esprime un parere sulla finanziabilità della domanda, sullammissibilità e congruità dei costi dichiarati, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.
La concessione della garanzia avviene in seguito allapprovazione del Comitato tecnico e della banca prescelta.
Le imprese beneficiarie possono ottenere una nuova agevolazione solo successivamente all approvazione da parte del Comitato tecnico del rendiconto finale relativo alla precedente domanda e trascorsi i 24 mesi dall erogazione del finanziamento. In caso di mancata approvazione del rendiconto le imprese possono ottenere una nuova agevolazione solo successivamente alla restituzione del debito residuo.
6. MODALITA DI AGEVOLAZIONE
Lagevolazione si sostanzia nella concessione di un finanziamento bancario a condizioni di particolare favore, Euribor 3 mesi + 1,25 punti spread, erogato da un Istituto di credito convenzionato con Finpiemonte, che sarà garantito per l80% dal Fondo di garanzia a costo zero. Il Fondo opera come garanzia sostitutiva, per cui la banca non potrà richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.
Il limite massimo di finanziamento sarà pari a Euro 40.000,00, il limite minimo a Euro 5.000,00.
Il prestito deve essere rimborsato, a rate trimestrali, allIstituto di credito nel termine massimo di 36 mesi (di cui 6 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo pari od inferiore a euro 20.000,00 e nel termine massimo di 60 mesi (di cui 12 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo pari od inferiore al tetto massimo di finanziamento di euro 40.000,00.
7. TEMPI DI REALIZZAZIONE E RENDICONTO
La realizzazione delle spese dovrà concludersi nellarco temporale di 24 mesi dallerogazione del finanziamento e dovrà essere rendicontato con le modalità indicate da Finpiemonte al momento dellapprovazione della garanzia da parte del Comitato tecnico.
Eventuali richieste di proroga verranno prese in considerazione solo se motivate da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e previo parere del Comitato tecnico.
Le spese agevolate di cui alle lettere a),b),c) e d) del precedente paragrafo 4 dovranno rimanere a disposizione dell impresa beneficiaria fino al pagamento dellultima rata del finanziamento, pena la revoca dellagevolazione.
8. CONTROLLI
Finpiemonte, inoltre, effettua controlli a campione sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e relative alle rendicontazioni di spesa.
9. CAUSE DI REVOCA DEI BENEFICI
Le agevolazioni concesse a favore delle imprese beneficiarie del Fondo di garanzia per laccesso al credito a favore dell imprenditoria femminile e giovanile verranno revocate per le seguenti cause:
a. limpresa non mantenga il requisito di impresa femminile o di impresa giovanile almeno fino a 24 mesi dalla data di concessione dellagevolazione;
b. la realizzazione dellintervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a finanziamento;
c. lintervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti leffettivo realizzo;
d. Il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alla soglia minima prevista dalla normativa;
e. lintervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che linadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;
f. si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta lassenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
g. l impresa beneficiaria non presenti la documentazione richiesta;
h. si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dall impresa beneficiaria nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa.
Nei predetti casi l impresa perderà lagevolazione, con lobbligo di corrispondere alla Regione Piemonte - per il tramite della Finpiemonte - una commissione annua sulla garanzia ottenuta pari al tasso legale pro tempore vigente. La commissione dovrà essere corrisposta anche nel caso di estinzione anticipata del finanziamento bancario, per il periodo di fruizione della garanzia regionale.
Nel caso di cessazione dellattività aziendale, successiva alla data di presentazione della rendicontazione finale di spesa, l impresa beneficiaria dovrà necessariamente estinguere il debito residuo relativo al finanziamento bancario e corrispondere alla Regione Piemonte - per il tramite di Finpiemonte - una commissione annua sulla garanzia ottenuta pari al tasso legale pro tempore vigente, calcolata per il periodo di fruizione della garanzia regionale, dal momento della cessazione dellattività alla data di estinzione del finanziamento bancario.
Nel caso in cui la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili in misura superiore al 5% del finanziamento concesso o la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% del finanziamento concesso l impresa beneficiaria dovrà necessariamente corrispondere alla Regione Piemonte - per il tramite di Finpiemonte - una commissione annua sulla garanzia ottenuta indebitamente pari al tasso legale pro tempore vigente, calcolata per il periodo di fruizione della garanzia regionale. Tale commissione non è dovuta nel caso in cui la stessa risulti pari o inferiore ad Euro 250,00.
10. DE MINIMIS E CUMULABILITA
Le agevolazioni del presente provvedimento sono soggette al regime de minimis di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento C.E. n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUUE L 379 del 28.12.2006). L importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un soggetto beneficiario non può superare i 200.000,00 Euro nellarco di tre esercizi finanziari; l importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un soggetto beneficiario attivo nel settore del trasporto di merci su strada non può superare i 100.000,00 Euro nell arco di tre esercizi finanziari (art. 2, comma 2 del predetto Regolamento de minimis).
Le agevolazioni non possono essere concesse per spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.
11. OPERATIVITÀ
Il presente provvedimento è operativo per le domande presentate a decorrere dal giorno successivo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Gli effetti giuridico-amministrativi relativi a termini ammissibilità delle spese ecc. decorrono, per i soggetti beneficiari attivi nel settore dei trasporti e nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dal 1 gennaio 2007 per effetto del sopra citato Regolamento de minimis.
Allegato B
ATTIVITA ESCLUSE
IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALLAMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA:
A
AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA (Sezione A della classificazione ATECO 2002 )
01
AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI
01.1
Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura
01.2
Allevamento di animali
01.3
Coltivazioni agricole associate allallevamento di animali (attivita mista)
B
PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (Sezione B della classificazione ATECO 2002)
05
PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI
05.0
Pesca, piscicoltura e servizi connessi
05.01
Pesca
05.02
Piscicoltura
DA
INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO
15.20.1
Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura, ecc.
15.20.2
Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve a base di pesce, crostacei e molluschi
G
COMMERCIO ALLINGROSSO E AL DETTAGLIO
51.38.1
Commercio allingrosso di prodotti della pesca freschi
51.38.2
Commercio allingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
52.23.0
Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi
IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO
NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nellarticolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nellallegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nellarticolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.
Pertanto unimpresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis generali - secondo il regolamento 1998/2006 fino allammontare massimo di 200.000,00 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).
Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.
ATTIVITA AMMESSE CON LIMITAZIONI
IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA:
TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI
60.24.0 trasporto merci su strada
Sono inammissibili gli aiuti destinati allacquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
Ciò implica che - nei limiti del tetto di 100.000,00 euro stabilito nellarticolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 - tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.
ATTIVITA DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE(1) DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELLALLEGATO I DEL TRATTATO
DA
INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO
G
COMMERCIO ALLINGROSSO E AL DETTAGLIO
Sono inammissibili gli aiuti:
- quando limporto degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui allallegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.
ULTERIORI ESCLUSIONI
Sono altresì esclusi dallapplicazione del regolamento gli aiuti:
- destinati ad attività connesse allesportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti
direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di
distribuzione o ad altre spese correnti connesse con lattività di esportazione;
- condizionati allimpiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti dimportazione;
- concessi ad imprese in difficoltà.
Nota:
(1) Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nellazienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.
Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, lesposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attivita.
Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, lessicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell ambito dellazienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.