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Bollettino Ufficiale n. 38 del 20 / 09 / 2007

Codice 14.3
D.D. 7 agosto 2007, n. 520

Regio Decreto n. 3267/1923 e Legge Regionale n. 45/1989 - Comune di Usseglio - Localita’: Pian Benot - Lavori: realizzazione impianto di innevamento programmato.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 il Comune di Usseglio ad effettuare le trasformazioni del suolo per l’esecuzione dei lavori di Realizzazione Impianto di innevamento programmato in localita’ Pian Benot da realizzarsi su terreni iscritti a Catasto al foglio 56, mappali vari del Comune di Usseglio.

Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti norme tecniche previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, titolo VI - articoli 76 e 77 - “Norme per i movimenti di terreno che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi, dei terreni cespugliati e dei terreni saldi”:

1) Dovranno essere ridotti al minimo gli scavi, i movimenti di terra e l’estirpo della vegetazione.

2) Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare il formarsi di frane ed erosioni nelle pendici.

3) Tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle.

4) Al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui della eliminazione di vegetazione arbustiva e arborea in canali, torrenti e corsi d’acqua in genere.

Dovranno essere integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata ed essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) I mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto.

b) Occorrerà operare un’accurata decorticatura del terreno vegetale, accantonandolo in funzione di un suo riutilizzo in fase di ripristino delle aree interferite dalle operazioni di scavo e riporto.

c) Tutte le aree di cantiere e le superfici di intervento dovranno essere recuperate con idoneo inerbimento e, dove previsto, con la posa di georeti in juta.

d) Gli scavi in trincea per la posa delle tubazioni dovranno essere realizzati per lotti successivi di sviluppo non superiore ai 20-30 metri, provvedendo ad un loro rapido ritombamento onde evitare vie di infiltrazione preferenziale delle acque meteoriche in occasione di eventi di precipitazione intensa.

e) Tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso.

f) La scogliera prevista in destra idrografica del corso d’acqua a protezione del bacino di accumulo andrà opportunamente fondata a non meno di un metro di profondità dal piano campagna e realizzata in blocchi di adeguate dimensioni (non inferiori al metro cubo).

g) Dovrà essere posta particolare cura nella realizzazione dei drenaggi profondi a tergo delle impermeabilizzazioni.

h) In fase di esecuzione dei lavori dovrà essere valutata da parte del geologo incaricato congiuntamente alla Direzione Lavori l’idoneità delle opere previste per i drenaggi profondi ed il controllo del livello della falda idrica in rapporto a quanto effettivamente riscontrato in loco in relazione a caratteristiche geotecniche dei materiali ed entità delle venute acqua.

i) Nel corso dei lavori dovranno essere scrupolosamente osservate la procedure contenute nel Piano di sicurezza in relazione alla eventuale presenza di minerali asbestiformi all’interno dei terreni movimentati, al fine di tutelare la salute della popolazione e dei lavoratori, nel rispetto delle normative vigenti.

I lavori dovranno essere portati a termine entro cinque anni dalla data della presente autorizzazione.

Si deroga dal versamento del deposito cauzionale previsto dall’articolo 8 della l.r. 45/1989 in quanto il titolare dell’autorizzazione è un Ente pubblico.

Si deroga dal versamento del corrispettivo di rimboschimento previsto dall’ articolo 9, comma 4, lettera b) della l.r. 45/1989 in quanto trattasi di impianto di interesse pubblico.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali omissioni e/o violazioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento, al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica.

Il Direttore regionale
Aldo Migliore