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Bollettino Ufficiale n. 38 del 20 / 09 / 2007

Codice 16.4
D.D. 1 agosto 2007, n. 240

L.R. 69/1978 e l.r. 28/1990 e s.m.i.. Rinnovo e ampliamento dell’autorizzazione per il completamento della seconda fase e per la realizzazione della terza fase di durata quinquennale relativa al progetto di coltivazione di cava finalizzato al ripristino ambientale ed alla costituzione di aree di interesse naturalistico situato in loc. Fontane dei Comuni di Faule e Pancalieri (CN). Societa’ Fontane S.a.s. Pos. M127C

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La società Fontane S.a.s. con sede legale in Pancalieri (TO) - Regione Fontane (omissis) è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 alla prosecuzione e all’ampliamento dell’attività estrattiva in località Fontane ed alla realizzazione degli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico previsti nella terza fase quinquennale del progetto generale in oggetto, nonché completamento della seconda fase, sino al 26 luglio 2012.

2. La successiva fase quinquennale, prevista nel progetto definitivo approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con D.G.R. n. 16 - 10450 del 22 settembre 2003, potrà essere autorizzata a seguito di istanze ex l.r. 69/1978 e D.lgs. 42/2004 e previo accertamento della congruità dei lavori eseguiti.

3. La coltivazione, il recupero della cava e gli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

4. La coltivazione, il recupero della cava e gli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico devono inoltre essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 16 - 10450 del 22 settembre 2003 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998 con la quale l’Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale e di incidenza in merito ai S.I.C. Confluenza Po-Varaita (IT1160013) e Confluenza Po-Pellice (IT1110015).

5. La Società esercente è tenuta, 30 giorni dalla comunicazione dell’autorizzazione, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di 2.039.000 Euro (duemilioni trentanovemila/00) ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata alle Amministrazioni comunali di Faule e Pancalieri e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fideiussione prevista nel presente punto è sostitutiva di quella attualmente in vigore stipulata in ottemperanza alla determina dirigenziale n. 156 del 26 settembre 2003. La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

6. E’ facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte dell’importo della suddetta fidejussione in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

7. La Società esercente è tenuta, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare ai sensi dell’art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell’area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L’atto liberatorio deve essere inviato al Comune di Faule (CN), all’Amministrazione regionale e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta.

8. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, negli allegati A e B e nella deliberazione della Giunta Regionale n. 16 - 10450 del 22 settembre 2003 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998 costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

9. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Faule (CN), all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto cuneese”, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978 nonché a tutti i soggetti interessati della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 33 della l.r. 44/2000.

10. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

11. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto