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Bollettino Ufficiale n. 38 del 20 / 09 / 2007
Codice 16.4
D.D. 1 agosto 2007, n. 240
L.R. 69/1978 e l.r. 28/1990 e s.m.i.. Rinnovo e ampliamento dellautorizzazione per il completamento della seconda fase e per la realizzazione della terza fase di durata quinquennale relativa al progetto di coltivazione di cava finalizzato al ripristino ambientale ed alla costituzione di aree di interesse naturalistico situato in loc. Fontane dei Comuni di Faule e Pancalieri (CN). Societa Fontane S.a.s. Pos. M127C
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1. La società Fontane S.a.s. con sede legale in Pancalieri (TO) - Regione Fontane (omissis) è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 alla prosecuzione e allampliamento dellattività estrattiva in località Fontane ed alla realizzazione degli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico previsti nella terza fase quinquennale del progetto generale in oggetto, nonché completamento della seconda fase, sino al 26 luglio 2012.
2. La successiva fase quinquennale, prevista nel progetto definitivo approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con D.G.R. n. 16 - 10450 del 22 settembre 2003, potrà essere autorizzata a seguito di istanze ex l.r. 69/1978 e D.lgs. 42/2004 e previo accertamento della congruità dei lavori eseguiti.
3. La coltivazione, il recupero della cava e gli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico devono essere attuati nellosservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.
4. La coltivazione, il recupero della cava e gli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico devono inoltre essere attuati nellosservanza di tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 16 - 10450 del 22 settembre 2003 ai sensi dellart. 12 della l.r. 40/1998 con la quale lAmministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale e di incidenza in merito ai S.I.C. Confluenza Po-Varaita (IT1160013) e Confluenza Po-Pellice (IT1110015).
5. La Società esercente è tenuta, 30 giorni dalla comunicazione dellautorizzazione, a presentare a favore dellAmministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dellimporto di 2.039.000 Euro (duemilioni trentanovemila/00) ai sensi dellart. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata alle Amministrazioni comunali di Faule e Pancalieri e allEnte di Gestione dellArea Protetta. La fideiussione prevista nel presente punto è sostitutiva di quella attualmente in vigore stipulata in ottemperanza alla determina dirigenziale n. 156 del 26 settembre 2003. La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:
- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dellautorizzazione;
- esclusione dellapplicazione dellart. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dellart. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di questultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.
6. E facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte dellimporto della suddetta fidejussione in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.
7. La Società esercente è tenuta, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare ai sensi dellart. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dellAmministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nellarea interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. Latto liberatorio deve essere inviato al Comune di Faule (CN), allAmministrazione regionale e allEnte di Gestione dellArea Protetta.
8. Linosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, negli allegati A e B e nella deliberazione della Giunta Regionale n. 16 - 10450 del 22 settembre 2003 ai sensi dellart. 12 della l.r. 40/1998 costituisce motivo per lavvio della procedura di decadenza dellautorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.
9. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Faule (CN), allEnte di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto cuneese, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978 nonché a tutti i soggetti interessati della Conferenza di Servizi ai sensi dellart. 33 della l.r. 44/2000.
10. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.
11. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto.
Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto