Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 38 del 20 / 09 / 2007

Codice 16.4
D.D. 23 luglio 2007, n. 222

L.R. 22.11.1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e l.r. 28/1990 e s.m.i.. Autorizzazione relativa al “Progetto della terza fase attuativa del progetto di sistemazione definitiva di subambito nell’ambito 16 del Piano d’Area del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, della Cava Fale’ nel Comune di Casalgrasso (CN)”, presentato dalla Societa’ Monviso S.p.A. - Pos. M187C -

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La società Monviso S.p.A. (omissis), con sede legale in Bergamo, Via G. Camozzi, 124, è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 alla prosecuzione dell’attività estrattiva in località Falè sino al 4 luglio 2012, limitatamente terza fase attuativa quinquennale che fa parte del progetto di riassetto definitivo dell’area della cava operante nella località citata.

2. La successiva fase quinquennale, prevista nel progetto definitivo approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con D.G.R. n. 33-2797 del 17 aprile 2001, potrà essere autorizzata a seguito di istanze ex l.r. 69/1978 e D.lgs. 42/2004 e previo accertamento della congruità dei lavori eseguiti.

3. Contestualmente ai lavori di coltivazione, devono essere attuati i lavori di recupero e di qualificazione ambientale previsti, dal “Progetto esecutivo di sistemazione definitiva del sub-ambito dell’ambito 16 del Piano di Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po” in località Falè del Comune di Casalgrasso, approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la citata D.G.R. n. 33-2797 del 17 aprile 2001.

4. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

5. La coltivazione ed il recupero ambientale devono inoltre essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 33-2797 del 17 aprile 2001 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998 con la quale l’Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al “Progetto esecutivo di sistemazione definitiva del sub-ambito dell’ambito 16 del Piano di Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po” in località Falè del Comune di Casalgrasso, di cui il III lotto quinquennale in oggetto è parte. Nonché delle prescrizioni contenute nella d.d. n. 108 del 6 aprile 2007 con la quale il progetto è stato valutato positivamente nei riguardi della Valutazione di Incidenza, relativamente al SIC “Confluenza Po-Varaita”, (IT1160013), ai sensi del D.P.G.R. 16 novembre 2001 n. 16/R;

6. La Società esercente è tenuta, 30 giorni dalla comunicazione dell’autorizzazione, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di 2.530.000 Euro (duemilioni cinquecento trentamila/00) ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata all’Amministrazione comunale di Casalgrasso (CN) e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fideiussione prevista nel presente punto è sostitutiva di quella attualmente in vigore stipulata in ottemperanza alla determina dirigenziale n. 238 del 17 dicembre 2003. La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

7. E’ facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte dell’importo della suddetta fidejussione in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

8. La Società esercente è tenuta, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare ai sensi dell’art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell’area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L’atto liberatorio deve essere inviato al Comune di Casalgrasso (TO), all’Amministrazione regionale e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta.

9. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, negli allegati A e B, nella D.G.R. n. 33-2797 del 17 aprile 2001 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998 e nella d.d. n. 108 del 6 aprile 2007 di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.G.R. 16 novembre 2001 n. 16/R, costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

10. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Casalgrasso (CN), all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto cuneese”, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978 nonché a tutti i soggetti interessati della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 33 della l.r. 44/2000.

11. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

12. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto