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Bollettino Ufficiale n. 38 del 20 / 09 / 2007

Codice 12.2
D.D. 14 settembre 2007, n. 310

D.P.R. 1 luglio 1980. Determinazione data inizio vendemmia e rese unitarie delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di Origine Controllata e Garantita Barolo Vendemmia 2007 (Campagna vitivinicola 2007/2008).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1) Di definire il 15 settembre 2007 quale giorno per l’inizio della vendemmia delle uve destinate alla produzione del vino a D.O.C.G Barolo per la vendemmia 2007.

2) Che la produzione media unitaria, per la vendemmia 2007 (campagna vitivinicola 2007/2008), delle uve nebbiolo destinate alla produzione del vino a D.O.C.G. Barolo, viene stabilita in 80 quintali per ettaro in coltura specializzata, come previsto dall’articolo 4 del disciplinare di produzione, fermo restando le disposizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 266 del 4 settembre 2007 riguardante la riduzione delle rese rivendicabili causa grandine per vari vqprd fra cui il Barolo DOCG.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.16 del Decreto del P.G.R. n. 8/R/2002

Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia