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Bollettino Ufficiale n. 38 del 20 / 09 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Vercelli

Determinazione dirigenziale n. 3929 del 09/08/2007 - Concessione di derivazione d’acqua da falda sotterranea in comune di Formigliana per uso produzuzione beni e servizi assentita alla ditta Tinfor S.r.l. con determinazione n. 3929 del 09/08/2007. Prat. n. 917

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, alla ditta TINFOR S.R.L., con sede in S.S. 230 n. 30 in Comune di Formigliana (omissis), il rinnovo con rinuncia parziale della concessione, già oggetto del provvedimento D.D. n. 5863 del 16/03/1998, per poter derivare da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo in Comune di Formigliana, lt/sec 5 massimi, corrispondenti ad un volume di 54.000 m3 d’acqua da utilizzare per produzione beni e servizi (di processo).

2) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quindici successivi e continui decorrenti dal 28/04/2007, giorno successivo alla scadenza della precedente concessione assentita con provvedimento D.D. n. 5863 del 16/03/1998, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 32507 del 13/01/1998 regolante la precedente concessione, previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte.

(omissis)

4) Di stabilire che il canone dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a ”Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale “Canone per l’uso delle acque pubbliche”. Successivamente, il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Relativamente all’anno in corso detto canone sarà di euro 2.009,00 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3, punto h4 del D.P.G.R 10.10.2005 n. 6/R, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l’autorità concedente ritenga di eseguire nell’interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all’Amministrazione concedente.

Il Responsabile del Settore
Pianificazione RisorseTerritoriali
Giorgetta J. Liardo