Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 38 del 20 / 09 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Unione dei Comuni “Roero  tra Tanaro e Castelli” - Magliano Alfieri (Cuneo)

Statuto dell’Unione

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Oggetto

1 - I Comuni di Castellinaldo, Govone, Magliano Alfieri e Priocca, in attuazione dell’Art. 32 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e smi, e per loro libera volontà, espressa dai rispettivi Consigli Comunali costituiscono una “Unione dei Comuni”, denominata “Roero tra Tanaro e Castelli” e nel prosieguo indicata solo come “Unione” per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni e di servizi, quali individuati nell’art. 2 del presente statuto.

2 - L’Unione è ente locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell’ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente statuto.

3 - Elementi costitutivi dell’Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

Art. 2
Funzioni e servizi attribuiti all’Unione

1 - L’Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni e servizi esistenti nel proprio ambito:

- Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, relativamente ai seguenti servizi:

- Servizio controllo di gestione

- Servizio gestione entrate tributarie e servizi fiscali

- Servizio tecnico (ufficio studi e procedure amministrative, progettazione, direzione e collaudo lavori pubblici)

- Servizio anagrafe, relativamente al rilascio della carta di identità elettronica

- Servizio informatizzazione degli uffici e delle attività degli Enti associati

- Servizio nucleo di valutazione

- Servizio espropriativo

- Servizio Sportello Unico per le attività produttive

- Funzioni di polizia locale, relativamente ai seguenti servizi:

- Servizio di polizia municipale

- Servizio di polizia Amministrativa

- Servizio di polizia commerciale

- Funzioni di istruzione pubblica, relativamente ai seguenti servizi:

- Servizi di trasporto scolastico

- Servizio di mensa scolastica

- Servizio di assistenza scolastica

- Funzioni nel settore sportivo, relativamente ai seguenti servizi:

- Servizi gestione manifestazioni nel settore sportivo ricreativo

- Funzioni nel settore assistenziale:

- Servizio Asilo Nido

- Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente

- Servizi di protezione civile

- Servizio gestione catasto urbano e terreni

- Servizio edilizia residenziale pubblica

- Servizio relativo all’armonizzazione dei regolamenti edilizi e delle norme dei

P.R.G.C.

- Funzioni nel campo dello sviluppo economico, relativamente ai seguenti servizi:

- Servizio affissioni e pubblicità

- Servizio Fiere e Mercati

- Servizio relativo al commercio

- Servizio relativo all’agricoltura

- Servizio relativo all’artigianato

- Funzioni nel campo culturale

2 - Le modalità e i tempi di concreta attuazione per ognuno dei servizi sopra elencati verranno stabiliti con apposita delibera programmatica del Consiglio dell’Unione che prevederà da un lato lo studio analitico di risorse umane e strumentali esistenti presso ciascuno dei Comuni partecipanti, e dall’altro la ricognizione delle necessità di servizio di ognuno di essi, sulla base di ciò, la delibera predisporrà gli interventi, gli investimenti e la dotazione organica necessari per garantire su scala intercomunale i servizi in conformità con gli standards richiesti operando la contestuale ripartizione dei costi in relazione all’effettivo utilizzo dei medesimi in capo a ciascun Comune dell’Unione.

3 - All’Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con deliberazione modificativa del presente Statuto da adottarsi da tutti i consigli dei comuni aderenti.

Art. 3
Obiettivi dell’Unione

1 - L’Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, solidarietà, sussidiarietà, trasparenza, efficienza ed economicità.

2 - L’Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’attività amministrativa.

3 - Sono obiettivi prioritari dell’Unione:

a) la promozione dello sviluppo socio-economico attraverso l’equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini;

b) l’armonizzazione dell’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;

d) l’osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell’ambito delle funzioni esercitate, sia all’interno dell’ente, sia nell’attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni;

e) il conseguimento dell’autogoverno;

f) la progressiva integrazione tra i Comuni al fine di gestire con efficienza ed efficacia l’intero territorio.

Art. 4
Programmazione e cooperazione

1 - L’Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.

2 - I rapporti con i comuni, con la provincia e con la regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

3 - In particolare i rapporti con i Comuni aderenti all’Unione sono improntati ai principi di trasparenza, con veicolazione di tutti gli atti fondamentali e di imparziale gestione delle politiche di sviluppo del territorio connesse alle funzioni attribuite.

Art. 5
Risorse finanziarie

1 - L’Unione ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2 - L’Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.

3 - Le risorse occorrenti per il funzionamento dell’Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri enti pubblici attribuite in forza di legge o per l’esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

4 - I comuni aderenti all’Unione assicurano il pareggio finanziario dell’ente attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali alla popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente.

5 - I trasferimenti di cui al comma 4 sono di norma disposti a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione. I comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

Art. 6
Sede dell’Unione

1 - L’Unione ha sede nel comune di Magliano Alfieri in Piazza G. Raimondo n. 1.

2 - Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell’Unione.

3 - I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi, purché compresi nell’ambito del territorio dell’Unione.

4 - Presso la sede dell’Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Art. 7
Stemma e gonfalone

1 - L’Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome “Roero tra Tanaro e Castelli” e con lo stemma da adottare con apposito atto del Consiglio.

2 - Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell’Unione, accompagnato dal presidente o suo delegato.

3 - L’utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.

Art. 8
Adesioni all’Unione

1 - Dopo la costituzione, il consiglio dell’Unione può accettare l’adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta a mezzo di deliberazione del consiglio comunale proponente assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2 - La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all’esame del Consiglio dell’Unione, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3 - L’ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l’istante, approvino il nuovo statuto dell’Unione con le modalità di cui al presente statuto.

4 - E’ data facoltà al consiglio dell’Unione, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all’Unione, di esigere dall’ente istante quote di partecipazione da definirsi con l’atto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all’art. 5 - comma 4.

Art. 9
Scioglimento dell’Unione

1 - L’Unione è a tempo indeterminato e si scioglie quando la metà dei consigli dei comuni partecipanti abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall’Unione stessa.

2 - Nei casi di cui al comma precedente, lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il consiglio dell’Unione ed i consigli dei comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell’ente.

3 - L’Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall’articolo 141 del T.U.E.L.

4 - Nei casi di scioglimento il personale dell’Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei comuni partecipanti. In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore. I dipendenti dell’Unione, originariamente trasferiti dai Comuni partecipanti, tornano in questi casi a far parte della dotazione organica di questi ultimi.

Art. 10
Recesso dall’Unione

1 - Ogni comune partecipante all’Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2 - Il comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al consiglio dell’Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione.

3 - Il recesso non deve recare nocumento all’Unione. All’uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente fino all’estinzione degli stessi.

4 - E’ consentito al comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il consiglio dell’Unione.

5 - Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all’atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.

Art. 11
Attività regolamentare

1 - L’Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dallo statuto.

2 - Entro sei mesi dalla nomina del Consiglio dell’Unione, lo stesso approva il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento per il funzionamento degli organi. Entro lo stesso termine la Giunta dell’Unione adotta il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Nelle more dell’approvazione si applicano le norme dettate nei regolamenti vigenti nel comune sede dell’Unione.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 12
Organi dell’Unione

1 - Sono organi dell’Unione: il consiglio, il presidente, la giunta.

CAPO I
IL CONSIGLIO

Art. 13
Status degli amministratori dell’Unione

1 - Ai componenti il consiglio e la giunta, nonché al presidente dell’Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.

2 - Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Titolo II - Capo IV del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i..

Art. 14
Composizione, elezione e durata del Consiglio

1 - Il Consiglio dell’Unione è l’espressione dei comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l’indirizzo politico dell’Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali.

2 - Il Consiglio è composto dal Sindaco e due Consiglieri Comunali, di cui uno di minoranza ove presente, per ciascun Comune partecipante. Qualora nel Consiglio di un Comune non sia rappresentata la minoranza consiliare i rappresentanti del Comune saranno tutti espressi dalla maggioranza consiliare.

3 - Ciascun consiglio comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti tra i propri componenti con il sistema del voto limitato.

4 - La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell’Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale o dalla data di ammissione all’Unione del nuovo ente.

5 - I componenti il consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all’assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del comune.

6 - Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel consiglio dell’Unione, il consiglio comunale interessato lo sostituisce nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza e nel caso di un sindaco viene sostituito dal vicesindaco.

Art. 15
Consiglieri

1 - Sono attribuiti ai consiglieri dell’Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio, nonché di interrogazione e mozione.

2 - Per i consiglieri che non intervengono alle sedute per tre sedute consecutive senza giustificati motivi, il presidente dell’Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

3 - Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

4 - Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l’eccessiva distanza dalla sede dell’Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato

5 - I consiglieri non residenti nell’Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio nel territorio dell’Unione.

Art. 16
Organizzazione del Consiglio

1 - Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati da statuto e regolamento.

2 - Il consiglio adotta il regolamento a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.

3 - La presidenza del consiglio compete al presidente dell’Unione e, in sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

Art. 17
Competenze del Consiglio

1 - Il Consiglio definisce l’indirizzo dell’Unione, esercita il controllo politico sull’amministrazione e la gestione, anche indiretta, dell’Unione stessa e adotta, per l’esercizio delle funzioni e servizi di propria competenza, gli atti attribuiti dalla legge ai consigli comunali.

2 - Nell’ambito dell’attività di indirizzo il consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare la giunta a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo.

3 - L’attività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante l’esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità al presente statuto.

Art. 18
Adunanze

1 - Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio e ne formula l’ordine del giorno.

2 - Il Consiglio, nella sua prima seduta dopo la costituzione, procede alla elezione del presidente dell’Unione, da scegliersi tra i componenti sindaci del consesso.

3 - Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il presidente, sentita la giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4 - Ai fini di cui al presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata per la costituzione dell’Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo presidente.

5 - La convocazione della prima seduta del consiglio è disposta e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, entro quarantacinque giorni dalla cessazione del presidente in carica.

6 - Nella prima seduta del Consiglio dell’Unione, le funzioni del Segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario del Comune designato come sede dell’Unione stessa.

7 - La convocazione può essere richiesta da uno dei sindaci o da un quinto dei consiglieri in carica, nel qual caso il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste, purché, corredate da proposte di deliberazione.

8 - Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

9 - Il regolamento disciplina il quorum strutturale ed ogni altra modalità per la validità delle sedute, per l’adozione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.

10 - Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

11 - Il consiglio delibera a maggioranza di voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge, dal presente Statuto o dal regolamento consiliare.

CAPO Il
IL PRESIDENTE

Art. 19
Elezione, cessazione

1 - Il presidente dell’Unione dovrà essere eletto tra i Sindaci dei Comuni facenti parte dell’Unione.

2- La sua elezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

3 - Il presidente dura in carica per il periodo di anni due e mesi sei e può essere rieletto.

4 - Il presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

5 - La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, contenere la proposta di un sindaco candidato alla presidenza e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

6 - L’approvazione della mozione comporta la decadenza del presidente.

Art. 20
Competenza

1 - Il presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa.

2 - Il presidente, quale organo responsabile dell’amministrazione dell’Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3 - Il presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell’Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al consiglio. Nell’esercizio delle proprie competenze, il presidente:

a) coordina e stimola l’attività dei componenti la giunta e ne mantiene l’unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

b) nell’ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi di responsabile dei servizi, tenuto conto delle professionalità esistenti nell’Ente e sentito il parere della Giunta. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di responsabilità, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per la qualifica di dirigente;

c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’ente;

d) nomina il segretario dell’Unione;

e) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

f) promuove direttamente o avvalendosi del segretario, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività dell’Unione;

g) stabilisce gli argomenti da porre all’ordine del giorno del consiglio e della giunta;

h) ha facoltà di delegare ai componenti della giunta i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il presidente può delegare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L’attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell’esercizio del potere di controllo;

i) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del segretario.

l) rappresenta l’Unione in giudizio previa delibera della Giunta che autorizza la lite.

Art. 21
Vicepresidente

1 - Il vicepresidente è il componente della giunta che a tale funzione viene designato dal presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2 - Quando il vicepresidente sia impedito, il presidente è sostituito dal componente della giunta più giovane.

CAPO III
LA GIUNTA

Art. 22
Composizione, nomina e cessazione

I - La giunta è composta dal presidente e dai Sindaci degli altri Comuni partecipanti.

2 - Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al presidente per iscritto e contestualmente comunicate al segretario dell’ente. In sua vece verrà nominato il Vicesindaco dell’Ente

3 - In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la giunta decade. Sino all’elezione del nuovo presidente, la Giunta rimane in carica e le funzioni del presidente sono svolte dal vice presidente.

Art. 23
Competenza

1 - La giunta collabora con il presidente nel governo dell’Unione per l’attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali, a:

a) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;

b) dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;

c) adottare i regolamenti relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi e per l’accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all’applicazione dei C.C.N.L ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei “budgets” di risorse da assegnare ai servizi;

d) riferire al consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;

e) adottare gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

Art. 24
Funzionamento

1 - La giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità (convocazione, ordine del giorno) e gli altri aspetti del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.

2 - Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti

3 - Le adunanze non sono pubbliche.

4 - Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

TITOLO III
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L’ORGANIZZAZIONE DELL’UNIONE

CAPO I
LA GESTIONE DELL’UNIONE

Art. 25
Principi e criteri di gestione

1 - L’Unione ispira l’organizzazione degli uffici e del personale a criteri d’autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

2 - L’attività dell’amministrazione s’ispira al criterio di separare e distinguere le funzioni d’indirizzo e controllo politico-amministrativo, esercitate dagli organi politici dell’ente, da quella di gestione, svolta dal direttore o dal segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.

3 - La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4 - La tecnostruttura indicata al secondo comma esercita, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all’utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.

5 - L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati tra loro per conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 26
Personale

1 - L’Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l’ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2 - Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l’uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

3 - La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto. Il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

a) la struttura organizzativo-funzionale;

b) la dotazione organica;

c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

4 - I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l’amministrazione dell’Unione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti:

b) analisi della produttività e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell’apparato. improntando l’organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

La dotazione organica dell’Unione, predisposta o modificata con delibera della Giunta sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio ai sensi dell’art. 2 comma 2 del presente statuto, sarà coperta in prima analisi con i dipendenti dei Comuni partecipanti e tramite procedure di assunzione previste dalla legge per i posti risultanti vacanti. Ove è possibile, nell’organizzazione del servizio gli organi gestionali competenti disporranno che il personale dipendente proveniente dai Comuni partecipanti, presti servizio presso la sede di servizio originaria.

CAPO II
ORGANI BUROCRATICI

Art. 27
Il direttore: funzioni e nomina

1 - Il Presidente, previa delibera della Giunta, può nominare un Direttore, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, scegliendolo tra esperti in materie tecniche o amministrative.

2 - Al Direttore sono assegnati tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, da perseguirsi secondo le modalità previste dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti, dagli atti di carattere generale o specifico degli organi politici.

3 - Il Direttore, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

a. predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Presidente, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b. organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Presidente e dalla Giunta;

c. promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

d. riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la

e. distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Presidente eventuali provvedimenti in merito.

Art. 28
Il segretario

1 - Il segretario è nominato dal presidente dal quale dipende funzionalmente, tra i segretari in servizio in almeno uno dei comuni aderenti con contratto a tempo determinato ed ha diritto ad una specifica indennità.

2 - Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente. Sovrintende all’attività dei funzionari e ne coordina l’attività, con poteri di sostituzione in caso d’inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l’adozione delle misure previste dall’ordinamento.

3 - Assolve a tutte le funzioni conferite dal presidente, fatte salve quelle gestionali assegnate al direttore generale, qualora nominato. Se le funzioni di direttore generale sono conferite al Segretario, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la contrattazione collettiva di comparto.

Art. 29
Consulta dei responsabili di servizio

1 - I responsabili di servizio sono riuniti in consulta per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e degli organi di controllo interno in materia d’organizzazione e gestione amministrativa dell’ente.

2 - La consulta è convocata e presieduta dal segretario. Alle riunioni della consulta possono partecipare il presidente ed i componenti della giunta.

3 - La consulta concorre all’attività di programmazione della gestione economica e finanziaria nonché alla organizzazione dell’ente formulando parere preventivo su:

a) bilancio e relative variazioni;

b) piano esecutivo di gestione e piano degli obiettivi;

c) dotazioni organiche:

d) ogni altra materia prevista dai regolamenti.

Art. 30
Responsabili di servizio

1 - I responsabili dei servizi, con l’osservanza dei principi e criteri fissati dall’ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell’Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.

2 - Ai responsabili dei servizi è attribuita, in base alla legge ed al complesso normativo locale, l’attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell’ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

3 - I responsabili preposti ai singoli servizi dell’ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Art. 31
Incarichi di responsabile di servizio
e contratti a tempo determinato

1 - Il presidente, su proposta del direttore o del segretario e sentita la Giunta, prepone ai singoli servizi dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

2 - La copertura dei posti di responsabile di servizio con alta specializzazione può avvenire con nomina del presidente con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del presidente. In via eccezionale e con provvedimento motivato il contratto può essere di diritto privato.

3 - I soggetti di cui al comma 2 sono scelti sulla base di “curricula” che ne comprovino l’effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove selettive.

CAPO III
I SERVIZI

Art. 32
Gestione dei servizi

1 - L’Unione gestisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell’Unione stessa.

2 - La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli enti locali.

3 - Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 33
Designazioni, durata in carica
e revoca di rappresentanti
dell’Unione componenti di altri organi

1 - In esecuzione degli indirizzi dettati dal consiglio, il presidente sentita la giunta nomina i rappresentanti dell’Unione in organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono essere sentiti su specifici argomenti.

2 - I rappresentanti dell’Unione in società di capitali ed in altri enti durano in carica fino alla scadenza del mandato del presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.

3 - I suddetti rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dall’Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4 - Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall’incarico da parte del presidente, quando siano sorte, dopo la nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di requisiti soggettivi previsti per la nomina

5 - I rappresentanti stessi dovranno essere dichiarati decaduti dal presidente, quando, verificata l’esistenza di cause di incompatibilità all’incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

CAPO IV
IL CONTROLLO INTERNO

Art. 34
Principi generali del controllo interno

1 - AI fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell’attività svolta, l’ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;

b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell’azione amministrativa ai principi dell’ordinamento finanziario e contabile;

c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell’ambito di una corretta gestione delle risorse pubbliche;

d) controllo per la valutazione del personale, per l’erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l’accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 35
Organo di revisione dei conti

1 - L’attività di vigilanza definita alla lettera a) dell’Art. 34 è svolta dall’organo di revisione dei conti.

2 - L’organo è eletto dal consiglio con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli enti locali; i candidati. oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

3 - Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell’organo di revisione. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

4 - Nell’esercizio delle loro funzioni, l’organo di revisione può accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio dell’ente, che hanno l’obbligo di rispondere, nonché gli eventuali rappresentanti dell’Unione in qualsivoglia ente; possono presentare relazioni e documenti al consiglio.

5 - L’organo di revisione può assistere alle sedute del consiglio, e, se invitato, della giunta. Su richiesta del presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

Art. 36
Controllo interno di regolarità contabile

1 - Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all’andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.

2 - L’ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

3 - Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l’applicazione dei principi dettati dall’ordinamento.

Art. 37
Controllo di gestione

1 - Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l’uso delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell’organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2 - La funzione del controllo di gestione è assegnata ad un collegio di esperti nominati dal presidente che si avvale della collaborazione dei responsabili di servizio e della struttura operativa dei servizi finanziari.

3 - Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell’esercizio, sono disciplinati dal regolamento.

Art. 38
Controllo per la valutazione del personale

1 - Le prestazioni dei responsabili di servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.

2 - Apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dal presidente su proposta della Giunta, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell’attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della giunta.

3 - Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.

4 - La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi subordinano a procedure valutative.

5 - Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) conoscenza dell’attività del valutato;

b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell’interessato, qualora il giudizio non sia positivo.

6 - La procedura di valutazione è propedeutica all’accertamento delle responsabilità dei responsabili di servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell’incarico.

Art. 39
Controllo e pubblicità degli atti monocratici

1 - Le determinazioni dei responsabili di servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.

2 - Le determinazioni sono sottoposte al regime di pubblicazione, previsto per le deliberazioni dell’ente ed all’obbligo della comunicazione alla giunta.

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE
ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 40
Principi generali

1 - L’Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell’azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2 - A questo scopo l’attività dell’ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 41
Accordi di programma

1 - Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata dell’Unione e di altri enti pubblici, il presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l’integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi. dei modi e dei finanziamenti relativi all’opera, all’intervento o al progetto al quale si riferisce l’accordo. L’accordo è stipulato dal presidente.

2 - L’accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all’accordo.

3 - Ove ne ricorrano i presupposti, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all’Art. 34 del T.U.E.L.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE
ALL’ATTIVITA’ DEL UNIONE

Art. 42
Associazionismo e partecipazione

1 - Gli organi dell’Unione si avvalgono, per l’amministrazione dell’ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l’esercizio di tale facoltà, per favorire una più completa democrazia.

2 - L’Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.

3 - L’Unione, nel procedimento relativo all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all’atto da emanarsi.

Art. 43
Istanze e petizioni

1 - Tutti gli interessati possono rivolgere al presidente istanze su materie inerenti l’attività amministrativa.

2 - Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all’attività dell’Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.

3 - Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l’esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 44
Proposte di atti amministrativi

1 - Gli elettori dei comuni dell’Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al presidente.

2 - Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all’Unione.

3 - Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall’organo competente entro 45 giorni dalla data di presentazione.

4 - Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

CAPO IL
ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 45
Accesso

1 - Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell’Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dell’Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.

2 - Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

3 - Allorché un provvedimento dell’amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

4 - Il regolamento prevede che il funzionario responsabile del procedimento, disciplini tutte le modalità dell’intervento, fissi i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l’amministrazione debba pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5 - Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal regolamento.

6 - Il regolamento disciplina altresì l’istituto dell’accesso differito e detta norme per il rilascio di copie.

7 - E’ in ogni caso fatta salva la facoltà per l’amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 46
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1 - Tutti gli atti dell’amministrazione o degli altri enti funzionali e dipendenti dall’Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’amministrazione.

2 - L’informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L’Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

3 - I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant’altro li riguardi, concernenti un procedimento amministrativo.

TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 47
Statuto

1 - Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento dell’Unione ed a esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

2 - E’ ammessa l’iniziativa di almeno il 30 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all’Unione, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 48
Regolamenti

1 - L’Unione emana regolamenti:

a) nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza.

2 - Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 49
Adeguamento delle fonti normative
a leggi sopravvenute

1 - Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella costituzione, nelle leggi di riforma, entro i 120 giorni dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2 - Costituiscono limite per l’autonomia normativa dell’Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

Art. 50
Disposizioni finali e transitorie

1 - Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio.

2 - Per quanto non disciplinato nel presente statuto, si applica, per quanto compatibile, le norme vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.