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Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2007, n. 62-6006

Recepimento dell’accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, relativo a “Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di recepire come parte integrante della presente Deliberazione l’allegato Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, recante “Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;

- di considerare “piccoli quantitativi di prodotti primari”, ai fini dell’esclusione dal campo di applicazione e dall’obbligo di registrazione ai sensi del Regolamento CE/852/2004, quelli ceduti da imprese agricole alle quali si applicano le disposizioni dell’articolo 32-bis del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni e integrazioni;

- di considerare assolte dall’obbligo di registrazione, previsto dal Regolamento CE/852/2004 e dall’Accordo Stato Regioni relativo all’applicazione del Regolamento CE/852/2004, tutte le imprese alimentari già iscritte e presenti, alla data di pubblicazione della presente Deliberazione, nel Registro Nazionale delle Imprese (istituito con la Legge 29/12/1993 n. 580), accessibili e consultabili da parte degli uffici regionali e delle ASL tramite l’Anagrafe delle Attività Economiche Produttive della Regione Piemonte, ovvero già iscritte in altre banche dati nazionali o regionali accessibili e consultabili attraverso altri sistemi informativi esistenti;

- di dare corso, sia pure in modo provvisorio, ai contenuti dell’Accordo Stato Regioni relativo all’applicazione del Regolamento CE/852/2004, per gli aspetti riguardanti le Dichiarazioni di Inizio Attività (di seguito DIA), semplici e differite, in attesa che vengano definite le modalità di comunicazione informatizzate tramite il Portale delle Imprese o altre modalità definitive concordate tra le Regioni ed il Ministero della Salute. La Dichiarazione di Inizio Attività, sostituisce sia l’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2, Legge 283/1962 ed all’art. 29, R.D. 3298/1928 (per le attività che vi erano soggette), che le altre autorizzazioni sanitarie in contrasto con i principi contenuti nel Regolamento CE/852/2004, sia altre attestazioni, effettuate con le modalità e sulla base dei requisiti previsti dai regolamenti comunali di igiene degli alimenti. Resta, invece, impregiudicato il valore dei regolamenti comunali concernenti materie diverse, quali ad esempio i regolamenti edilizi, nonché di ogni altra normativa concernente aspetti diversi da quello della produzione, somministrazione e commercializzazione degli alimenti;

- di demandare ai Comuni del Piemonte o, qualora presenti, agli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), così come previsto dall’Accordo Stato Regioni relativo all’applicazione del Regolamento CE/852/2004, il compito di ricevere le DIA dalle imprese alimentari e di trasmettere ai rispettivi Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, copia delle notifiche di inizio, variazione, cessazione e chiusura attività, di tutte le nuove imprese alimentari soggette a DIA, in attesa che vengano stabiliti canali di comunicazione informatizzata tramite il Portale delle Imprese o altre modalità definitive e semplificative concordate tra le Regioni ed il Ministero della Salute;

- di demandare alla Direzione di Sanità Pubblica la predisposizione di indicazioni relative alle modalità operative, per dare corso, sia pure in modo provvisorio, ai contenuti dell’Accordo Stato Regioni relativo all’applicazione del Regolamento CE/852/2004, per gli aspetti riguardanti le Dichiarazioni di Inizio Attività semplici e differite;

- di demandare alla Direzione di Sanità Pubblica, tenendo conto delle considerazioni espresse in premessa, il compito di affrontare gli aspetti legati:

all’accesso alle banche dati da parte degli Uffici regionali e dei Servizi delle ASL;

alla codifica delle attività ai fini dell’estrazione di dati settoriali o territoriali;

alla creazione ed allo sviluppo di archivi informatizzati regionali e locali contenenti dati riferiti all’attività di controllo ufficiale degli alimenti (categorizzazione del rischio relativo, esiti del controllo ufficiale, attività di campionamento, ecc.), da integrarsi e raccordarsi con le già citate banche dati (registro delle imprese, AAEP, anagrafe zootecnica, anagrafe delle imprese agricole, ecc_);

- di demandare alla Direzione di Sanità Pubblica ed agli organi di controllo delle ASL la supervisione, la vigilanza ed i controlli sulla corretta applicazione delle indicazioni oggetto della presente Deliberazione.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato