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Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2007, n. 34-6497

L.R. 51/2000. Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili. Proroga Scadenza Piani Provinciali 2004-2005, criteri di utilizzo e disciplinare dei Piani Provinciali.

A relazione dell’Assessore Migliasso:

Visto il Dlgs 469/97 “Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro” e, in particolare, l’art. 2: “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro”;

vista la L.R. 41/98 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro” ed in particolare l’art. 9 della stessa con il quale si istituisce l’Agenzia Piemonte Lavoro, attribuendo ad essa, tra le altre, funzioni di supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali del lavoro";

vista la L. 68/99 norme per il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare l’art. 14 che prevede l’istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili;

vista la L.R. 51 del 29/08/2000 “Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili” emanata in attuazione del succitato art.14;

vista la DGR 54-7604 del 04/11/2002 “Criteri di riparto a favore delle Province Piemontesi del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili e previsione della predisposizione dei relativi piani Provinciali per l’accesso ai finanziamenti”;

vista la DGR 59-9335 del 12/5/2003 avente per oggetto: Affidamento di funzioni all’Agenzia Piemonte Lavoro (A.P.L.) in tema di L.R. 51/2000 “Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili”. Attribuzione all’Agenzia della gestione del Fondo Regionale Disabili secondo le modalità di legge e le linee di programmazione regionale e trasferimento delle relative risorse;

vista la DGR n. 82-14083 del 22/11/04 “ L.R. 51/2000, Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili. Programmazione delle attività 2004-2005: assegnazione della somma di Euro . 3.962.063,18 sul cap. 11165/04 e di Euro . 180.000,00 sul cap. 11090/04 alla Dir. 15 Formazione Professionale - Lavoro mediante accantonamento; criteri di riparto alle Province Piemontesi, ambiti e modalità di utilizzo, affidamento delle somme medesime all’Agenzia Piemonte Lavoro (APL);

vista la DGR n. 66-1282 del 4/11/05 “ L.R. 51/2000. Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili- Modifica alla DGR n. 82-14083 del 22/11/04;

visto l’ esito del monitoraggio dell’APL, relativo all’utilizzo delle risorse del Fondo Regionale per il periodo 2002-2003, che evidenzia le difficoltà di spesa da parte delle Province Piemontesi riconducibili anche ai criteri di utilizzo del Fondo previsti sulla DGR 54-7604 del 4/11/02 e successive;

viste le richieste formulate dalle Province Piemontesi, risultanti dall’ incontro in data 10 novembre 2006 e verificate in successivi incontri, in merito alle modifiche dei criteri di utilizzo delle risorse del Fondo Regionale ed alla proroga dei Piani Provinciali 04-05;

considerata quindi la necessità di aggiornare i criteri di utilizzo delle risorse del Fondo Regionale relative ai Piani Provinciali 04-05;

ritenuto di consentire alle Province Piemontesi di riformulare i piani 2004-2005, relativamente alle risorse non ancora impegnate, secondo i criteri ed il disciplinare aggiornati, e di presentarli all’APL per l’approvazione;

ritenuto conseguentemente necessario prorogare la scadenza dei Piani Provinciali 2004 -2005 - prevista per il 31/12/07- alla data del 31/12/08;

ritenuto di predisporre un nuovo disciplinare al fine di regolamentare l’utilizzo delle suddette risorse;

tutto ciò premesso la Giunta Regionale,

delibera

- di approvare i criteri di utilizzo delle risorse del Fondo Regionale relative ai Piani Provinciali 2004-2005 secondo le modalità contenute nell’allegato 1 alla presente DGR quale parte integrante;

- di approvare il disciplinare di cui all’allegato 2 alla presente DGR quale parte integrante, al fine di regolamentare l’utilizzo delle risorse del Fondo Regionale;

- di consentire alle Province Piemontesi di riformulare i Piani 2004-2005, relativamente alle risorse non ancora utilizzate, secondo i criteri di cui all’allegato 1, secondo il disciplinare relativo alle modalità di utilizzo delle risorse di cui all’allegato 2 e di presentarli all’APL per l’approvazione;

- di prorogare la scadenza dei Piani Provinciali 2004-2005 prevista per il 31/12/07-alla data del 31/12/08.

Gli allegati della presente D.G.R. sostituiscono l’allegato di cui alla D.G.R. 66-1282 del 4-11-05.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

Criteri di utilizzo del Fondo Regionale relativi ai Piani Provinciali 2004-2005.

Ambiti di utilizzo delle risorse:

Ambito A (azioni di assistenza tecnica):

A1- attività di consulenza ed informazione agli enti che, in collaborazione con i servizi per l’impiego, svolgono attività di sostegno ed integrazione lavorativa dei disabili, ai datori di lavoro, agli operatori del settore della disabilità ed ad ogni altro soggetto interessato al buon esito dell’ inserimento lavorativo;

A2 - attività di assistenza ai Servizi Provinciali per l’Impiego nella realizzazione di progetti di inserimento lavorativo mirato , mediante l’utilizzo di esperti nello svolgimento di attività di tutorato per gli inserimenti lavorativi di soggetti deboli del mercato del lavoro.

Ambito B (contributi agli enti che svolgono attività di sostegno ed integrazione lavorativa dei disabili).

Per l’assegnazione delle risorse di cui all’ambito B) le Province devono richiedere la predisposizione, da parte degli Enti di cui all’art.11 comma 5 della L.68/99, di appositi progetti individuali di inserimento lavorativo mirato, sottoscritti dal datore di lavoro e dal lavoratore interessato, contenenti la specificazione degli obiettivi, delle risorse, dei tempi, delle diverse fasi di attività e della loro integrazione.

I progetti saranno predisposti attraverso la stretta collaborazione tra gli Enti ed i Servizi per l’Impiego Provinciali che coordineranno l’organizzazione delle attività.

Condizione indispensabile ai fini dell’ accesso dei progetti ai contributi è che gli stessi vengano realizzati in rete con gli attori territoriali coinvolti nei percorsi di integrazione socio-lavorativa delle persone disabili garantendo, per quanto possibile, un ruolo attivo alle persone disabili.

Elemento di rilievo per la finanziabilità dei progetti è la validazione delle Province della qualità del progetto di inserimento lavorativo con particolare attenzione alla adeguatezza delle attività di affiancamento, adeguamento e rinforzo delle competenze professionali e tutorato poste in essere al fine di realizzare inserimenti lavorativi stabili.

Ulteriori criteri di priorità per la finanziabilità dei suddetti progetti sono, in ordine di importanza, i seguenti :

- realizzazione di inserimenti lavorativi relativi a portatori di handicap intellettivo o soggetti psichiatrici;

- realizzazione di inserimenti lavorativi che prevedono forme di stabilizzazione occupazionale;

- realizzazione di inserimenti lavorativi rivolti a soggetti disabili ultraquarantenni;

- effettuazione di inserimenti lavorativi da parte di datori di lavoro non obbligati alle assunzioni ai sensi della l. 68/99;

- assolvimento totale, da parte del datore di lavoro, della quota d’obbligo di cui alla L.68/99 nella minor durata temporale;

- realizzazione di inserimenti lavorativi da parte di datori di lavoro, operanti in bacini territoriali di riferimento per i CPI, che presentano un maggior indice di gravità occupazionale;

- realizzazione di inserimenti lavorativi, facenti parte di piani di sviluppo d’impresa previsti all’interno di piani di zona, patti territoriali, di piani di riqualificazione urbana, di contratti di quartiere e di altri programmi di sviluppo locale.

Ambito C (contributi aggiuntivi come previsto dall’art. 14 comma 4 lett. b della L.68/99 rispetto agli interventi realizzati con ricorso al F.N. di cui all’art. 13 comma 1 lett.c della l. 68/99 che riconosce , ai datori di lavoro, il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie per la trasformazione del posto di lavoro a favore di disabili con invalidità superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche).

A tal proposito:

- poiché il Fondo Regionale di cui all’art.14 comma 4 lettera b L.68/99 eroga contributi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’art. 13 comma 1 lettera c della L.68/99, non è possibile riconoscere al datore di lavoro contributi diversi rispetto a quelli per cui è stata fatta richiesta a valere sul Fondo Nazionale;

- l’articolo 13, comma 1, lettera c), l. 68/99 riconosce la possibilità per il datore di lavoro di richiedere uno solo fra i rimborsi forfettari e parziali ivi previsti;

- la richiesta di contributo aggiuntivo a valere sul Fondo Regionale deve essere prevista nell’ambito del progetto di inserimento lavorativo mirato e deve essere, preferibilmente, effettuata contestualmente all’istanza di contributo a valere sul Fondo Nazionale;

- il riconoscimento del contributo a valere sul Fondo Regionale è subordinato al riconoscimento del contributo a valere sul Fondo Nazionale.

Per le finalità di cui all’art.13 comma 1 lettera c L.68/99 le Province possono riconoscere ai datori di lavoro obbligati all’assunzione ai sensi della predetta legge un contributo a valere sul Fondo Regionale la cui entità cumulata con il contributo riconosciuto dal Fondo Nazionale non può superare l’80% dell’intera spesa sostenuta.

Per i datori di lavoro non obbligati alle assunzioni ai sensi della L.68/99 le Province, utilizzando fondi propri, possono riconoscere un contributo, che cumulato con le quote riconosciute dal Fondo Nazionale e dal Fondo Regionale, consenta di coprire la totalità delle spese sostenute dal datore di lavoro.

Ambito D (altre provvidenze in attuazione delle finalità della legge 68/99):

D1 - Rimborso per le spese di affiancamento.

La Provincia può provvedere al rimborso del costo lordo delle ore lavorative effettivamente svolte per il soggetto impegnato nelle attività di affiancamento in qualità di tutor aziendale.

Il tutor aziendale può essere un dipendente del datore di lavoro oppure un esperto esterno individuato dal datore di lavoro stesso.

D2 - Rimborso per le spese di adeguamento delle competenze professionali.

La Provincia può rimborsare le spese sostenute dal datore di lavoro per interventi di adeguamento delle competenze professionale svolti all’interno della struttura produttiva o all’esterno della stessa, se giudicati compatibili con le mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere.

D3 - Rimborso per accompagnamento e trasporto del disabile presso il luogo di lavoro.

La Provincia può riconoscere il rimborso dell’importo globale lordo della spesa sostenuta per l’accompagnamento ed il trasporto del disabile presso il luogo di lavoro nel primo anno di attività del soggetto.

Il rimborso è riconosciuto una sola volta per ciascun progetto di inserimento lavorativo per un periodo massimo di 12 mesi.

D4 - Borsa lavoro.

Vista la normativa vigente in ordine ai tirocini (D.M 142/98 e DGR 38-29528 del 1 marzo 2000) la Provincia può riconoscere, fino alla data di assunzione del disabile e per un massimo di un anno, una borsa lavoro il cui importo dovrà essere compreso tra i 450 e i 550 euro mensili.

Nel caso di assunzione, precedente la conclusione del tirocinio, la borsa lavoro restante potrà essere erogata al datore di lavoro sotto forma di integrazione al salario per mancata produttività iniziale del disabile.

D5 - spese per il mantenimento del posto di lavoro.

La Provincia può riconoscere le spese sostenute per azioni di supporto e consulenza alle imprese e al lavoratore, anche a distanza di tempo dall’assunzione, per favorire il mantenimento del posto di lavoro da parte del disabile , oppure per prospettare una sua ricollocazione.

D6 - La Provincia può riconoscere un contributo per l’assunzione:

a) a datori di lavoro che pur avendone diritto, non usufruiscono del Fondo Nazionale data l’esiguità delle risorse a disposizione;

b) a datori di lavoro che hanno beneficiato del Fondo Nazionale in modo limitato (per importo o per durata) data l’esiguità delle risorse a disposizione.

Tutto ciò privilegiando le assunzioni stabili e rivolte alle tipologie di disabilità più gravi o più difficilmente inseribili al lavoro;

c) a datori di lavoro che trasformano il tirocinio della persona disabile in rapporto di lavoro a tempo determinato od a tempo indeterminato oppure trasformano il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

D7 - nell’ambito delle “altre provvidenze” si può riconoscere ogni altra attività di promozione ed incentivazione agli inserimenti lavorativi proposti dai Servizi Provinciali per l’impiego, previa loro approvazione da parte della Regione e il loro inserimento nel “Catalogo delle attività di servizio e degli strumenti operativi” previsto dalla DGR n. 74 - 666 dell’1 agosto 2005 punto C. A queste attività non potranno essere attribuite risorse superiori al 30% dell’ambito D “altre provvidenze”.

Si ricorda che le delibere a cui fare riferimento per l’utilizzo del Fondo Regionale per i Piani Provinciali 2004-2005 sono unicamente quelle indicate nella DGR di cui il presente allegato è parte integrante.

Allegato 2