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Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2007

Codice 25.6
D.D. 6 luglio 2007, n. 1149

L.R. 14/12/98 n. 40 - D.G.R. n. 21-27037 del 12/4/99 - Fase di verifica della procedura V.I.A. inerente : “ Progetto per interventi di sistemazione idrogeologica del F. Tanaro in comune di Ormea ( CN) ” - Tip. B1.13 - Pos. 11-VER-2007. Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. n. 40/1998 - Richiedente: Amministrazione Comunale di Ormea

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di ritenere che il progetto: ‘’Progetto per interventi di sistemazione Idrogeologica del fiume Tanaro in Comune di Ormea. presentato dal Comune di Ormea (CN)", sia escluso dalla Fase di Valutazione di cui all’art. 12 della L. R. 40/1998 subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento, di seguito elencate:

Prescrizioni da recepire nella redazione del progetto definitivo/esecutivo

- Ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D.523/1904, dovrà essere allegata al progetto definitivo una relazione idrologica/idraulica di dettaglio e degli elaborati grafici (sezioni e planimetrie) in scala adeguata;

- In sede di stesura del progetto definitivo si raccomanda di curare con particolare attenzione gli aspetti relativi alla riqualificazione e rivegetazione dei tratti spondali interessati dagli interventi (anche a titolo di compensazione), così come di assicurare il corretto raccordo morfologico tra opere di difesa e la sponda naturale;

- In applicazione all’art. 11 del DPAE 1° stralcio si ritiene che la provenienza del materiale inerte da utilizzare senza interventi di lavorazione e/o selezione, destinate all’opera pubblica in oggetto deve essere definito in sede progettuale, individuando cave in attività la cui produzione sia compatibile con le caratteristiche richieste. In alternativa, in carenza di cave già attive con disponibilità di materiale idoneo, il progetto dell’opera pubblica deve individuare i siti delle cave di prestito. In ogni caso i progetti di coltivazione e di recupero devono essere conformi alle previsioni del suddetto DPAE;

- Dovranno essere individuate le aree di deposito del materiale di disalveo e si dovrà procedere al ripristino di tali aree;

- Dovrà essere descritta più nel dettaglio l’interferenza dell’intervento con la vegetazione riparia, con anche l’indicazione del numero e delle specie di piante che sarà necessario abbattere. Dove risulterà necessario effettuare il taglio di vegetazione arborea, così come riportato nella Relazione Ambientale pag. 20, questo dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrebbe essere prevista la piantumazione compensativa di essenze arboree e arbustive autoctone per avviare il processo di rinaturalizzazione dell’area oggetto dei lavori;

- I progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Per accelerare e favorire la rinaturalizzazione dell’area, sulla porzione sommitale delle scogliere e sulle mantellate dovrà essere prevista l’idrosemina di specie erbacee. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie autoctone adatte alle condizioni stazionali. Al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nel triennio successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.

- Siano ottemperate le misure di mitigazione ambientale contenute nella Relazione tecnica e nella Relazione ambientale allegate al progetto preliminare.

Prescrizioni da recepire in fase di esecuzione dei lavori

- Per le opere di messa a dimora delle piante sarebbe opportuno prevedere un periodo di manutenzione da svolgersi almeno nell’anno successivo la realizzazione delle opere stesse, in modo da garantire l’attecchimento del materiale vegetale.

- Si richiede che vengano adottate tutte le precauzioni per limitare durante i lavori l’intorbidamento delle acque e per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da ridurre le possibilità d’inquinamento delle acque. A tutela della fauna ittica, durante la fase di cantiere, dovrà essere garantito il libero deflusso delle acque e, così come riportato in relazione a pag. 23, risulta opportuno evitare i lavori in alveo nel periodo di riproduzione (tra metà ottobre e febbraio);

- Al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo, distribuzione caotica di massi e ciottoli lungo l’alveo) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario.

- Si ricordi di comunicare al Dipartimento ARPA di Cuneo l’inizio e il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera, ai sensi dell’art. 8 della L. R. n. 40/1198;

- Poiché gli interventi in progetto interessano il fiume Tanaro e alcuni suoi affluenti, durante la fase di cantiere dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;

- Prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall’articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Cuneo e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del proponente;

- Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque dei corsi d’acqua interessati attraverso la realizzazione di savanelle temporanee e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le operazioni di disalveo e le deviazioni del corso d’acqua;

- Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

- ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte VI i rifiuti prodotti durante la fase di cantiere dovranno essere conferiti ai soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento e/o recupero.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di Deposito Progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo