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Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2007
Codice 25.8
D.D. 11 giugno 2007, n. 975
Autorizzazione idraulica in sanatoria - pratica n. 2050 - Ditta SE.ME spa. - richiesta nulla-osta idraulico in sanatoria e concessione demaniale per lesistente ponte per pista sciabile denominata Roticcia nellambito del comprensorio sciistico dellAlpe di Mera, realizzato in attraversamento del Rio Boscaiolo in loc. Alpe Roticcia nel Comune di Pila (VC).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare, in sanatoria lopera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
- lopera realizzata deve corrispondere al progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dalveo), in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- lAmministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
- lautorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con lobbligo di tenere sollevata lAmministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dalluso dellautorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.
Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione, ai sensi e per gli effetti dellarticolo 11 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto Regionale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso allAutorità giudiziaria competente nei termini di legge.
Il Dirigente responsabile
Felice Storti