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Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2007

Codice 26.4
D.D. 19 giugno 2007, n. 259

Art. 96 L.R. 26.04.2000 n. 44, e s.m.i. Sago d’Orta. Comune di Omegna. Parere relativo alla posa di due pontili fissi, occupazione spiaggia demaniale, occupazione specchio d’acqua richiesti da Bezzi Marco.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di esprimere ai sensi del comma 1, lettera a) dell’art. 96 della L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento, all’istanza presentata dal Signor Bezzi Marco, come meglio identificato in premessa, relativo al progetto di intervento per la posa di n. 2 pontili fissi rispettivamente di mq. 4,74 e 4,80, di occupazione spiaggia demaniale di mq 120,84, di occupazione specchio d’acqua di mq. 82,40.

La collocazione avverrà nello specchio d’acqua prospiciente i mappali nn. 2, 9, 10, 11 - foglio n. 22 nel Comune di Omegna.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione, che vengono vistati da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

I pontili dovranno risultare conformi alle norme contenute nel “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002.

Vengono assegnate le sigle : OM61, OM62..

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il titolare del presente parere é direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

Dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento.

Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere adottato ogni utile accorgimento volto a garantire la sicurezza della navigazione nell’area di cantiere. In tale sede l’occupazione di specchio acqueo eccedente la superficie dei manufatti dovrà essere preventivamente comunicata al Settore Navigazione Interna e Merci (con l’indicazione dei mezzi e delle attrezzature presenti in acqua) e potrà essere soggetta a particolari prescrizioni.

Il titolare del presente parere ha altresì l’obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere in argomento.

Il presente provvedimento non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi. Il diretto interessato dovrà, pertanto, richiedere la regolarizzazione amministrativa e fiscale all’ente concedente, al quale spettano sia le valutazioni di merito che di compatibilità con altre concessioni o occupazioni presenti nell’area, in essere o in corso di perfezionamento.

Il presente parere, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 8 della L.R. 8.8.1997 n. 51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti