Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2007

Codice 15.10
D.D. 6 settembre 2007, n. 418

Legge regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 6, commi 1 e 5. Attuazione della D.G.R. n. 61 - 6593 del 30.07.2007. Determinazione delle modalita’ per la presentazione e l’esame delle domande presentate da nuove imprese di cui all’art. 3 della legge.

Vista la legge regionale 14 giugno 1993 n. 28, modificata ed integrata dalla l.r. 9 maggio 1997 n. 22: “Misure straordinarie per incentivare l’occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l’inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati”;

visto l’art. 7 della l.r. 12/2004 che ha modificato ed integrato l’art. 3 della legge regionale sopra citata;

visto l’art. 6 della l.r. 4/2005 che ha modificato il comma 3 dell’art. 6 della legge regionale sopra citata;

visto l’art. 29, comma 2, della l.r. 9/2007 che ha modificato il comma 3 dell’art. 6 della legge regionale sopra citata;

visto il Titolo II della citata legge: “Promozione, sostegno e diffusione di nuove iniziative imprenditoriali”;

visto l’art. 3 della legge regionale 08.08.1997, n. 51, che disciplina “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale”;

visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

vista la D.G.R. n. 31 - 624 del 01.08.2005 avente ad oggetto: “Misura D3, Linee di intervento 1, 2 e 3 del Complemento di Programmazione - POR Ob. 3, FSE 2000/2006 - Approvazione delle modalità di attuazione per gli anni 2005-2006 e del riparto delle risorse tra le Province”;

viste: la D.G.R. n. 42 - 6706 del 22.07.2002 e la D.G.R. n. 55-13639 dell’11.10.2004 che hanno definito gli indirizzi per la Misura D3, Linea 4 - Misura D4, Linea 2 - Misura E1, Linea 2 del POR Ob. 3, FSE 2000/2006;

vista la D.G.R. n. 61 - 6593 del 30.07.2007, predisposta ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 5, della legge in oggetto, che ha approvato i criteri generali applicativi della legge;

preso atto che la citata deliberazione prevede, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r. 51/1997, che con apposita determinazione vengano stabilite le modalità per la presentazione e l’esame delle domande di contributo e finanziamento, l’elenco specifico delle spese ammissibili e le indicazioni che devono essere contenute nel progetto di impresa;

ritenuto di assumere la presente determinazione relativamente alle domande che saranno presentate dal giorno successivo la pubblicazione della medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/2001;

visto l’art. 22 della l.r. 51/1997;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 61 - 6593 del 30.07.2007;

determina

Di stabilire che le imprese che intendono accedere ai benefici della legge regionale in oggetto, a partire dal giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente determinazione, devono presentare domanda all’Amministrazione regionale secondo le modalità definite negli allegati “A” e “B”, costituenti parte integrante della presente determinazione, utilizzando gli appositi moduli, predisposti in conformità alla legge, alla deliberazione di approvazione dei criteri generali, alla presente determinazione e agli orientamenti predisposti dall’Amministrazione regionale sull’osservanza del Regolamento “de minimis” vigente.

Le agevolazioni di cui alla legge regionale in oggetto indicata sono soggette al regime “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUUE L 379 del 28.12.2006. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa non può superare i 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari; l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari (art. 2, comma 2 del predetto Regolamento “de minimis”). Le agevolazioni non possono essere concesse per le spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.

Gli effetti giuridico-amministrativi relativi a termini per la presentazione delle domande, termini ammissibilità delle spese ecc. decorrono, per le imprese attive nel settore dei trasporti e per quelle attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dal 1 gennaio 2007 per effetto del sopra citato Regolamento “de minimis”.

Le imprese beneficiarie devono rispettare le disposizioni predisposte dall’Amministrazione regionale sull’osservanza del sopra citato Regolamento “de minimis”.

Le imprese che presentano domanda di contributo e finanziamento possono operare in qualsiasi settore ad eccezione di quelli esclusi con riferimento all’Allegato “C” e all’Allegato I del Trattato CE, costituenti parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Silvana Pilocane

Allegato A

IMPRESA INDIVIDUALE

1 DESTINATARI DEI BENEFICI DI LEGGE

1.1 Sono ammissibili a contributo e finanziamento, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni, le imprese individuali costituite da un soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:

a) giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni;

b) lavoratori o lavoratrici posti in mobilità ai sensi della vigente normativa;

c) lavoratori o lavoratrici direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi;

d) iscritti, da almeno sei mesi, in stato di disoccupazione ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;

e) donne;

f) emigrati piemontesi, compresi i lavoratori frontalieri, così come definiti dall’art. 2 della legge regionale 9 gennaio 1987, n.1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) modificata dalla legge regionale 20 dicembre 1988, n.45.

1.2 I soggetti di cui al punto 1.1, lett. a), b), c), d) ed e), devono essere residenti in Piemonte alla data di presentazione della domanda.

1.3 Le società devono avere sede legale, amministrativa nella Regione, l’attività oggetto dell’intervento agevolativo deve essere allocata in Piemonte;

1.4 Per la data di costituzione dell’impresa individuale, si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato territorialmente competente.

1.5 Le imprese costituite da donne e le imprese che hanno usufruito dei servizi consulenziali prestati dagli sportelli provinciali, di cui alla Misura D3, Linea 4 - Misura D4, Linea 2 - Misura E1, Linea 2 del P.O.R. Ob. 3, F.S.E. 2000/2006, hanno priorità di valutazione.

2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande tendenti all’ottenimento dei contributi e finanziamenti devono essere presentate dalle imprese individuali entro 12 mesi dalla data della loro costituzione.

Le predette domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione regionale, in conformità alla legge, alla deliberazione di approvazione dei criteri generali e agli orientamenti predisposti dall’Amministrazione regionale sull’osservanza del Regolamento “de minimis” vigente.

3 CONTENUTI ED INDICAZIONI CHE DEVONO ESSERE INSERITI NEL PROGETTO DI IMPRESA

3.1 Descrizione dell’impresa.

3.1.1 Precedenti esperienze lavorative dell’imprenditore.

3.1.2 Attività esercitata dall’impresa.

3.1.3 Situazione finanziaria dell’impresa, notificando, in particolare:

la dotazione finanziaria dell’impresa;

le previsioni di adeguamento della dotazione finanziaria;

i canali di finanziamento.

3.1.4 Informazioni relative ad eventuali finanziamenti richiesti ad Istituti di Credito (compresi i fidi, dei quali, se accordati, occorre specificare tipo e garanzie offerte dall’imprenditore).

3.2 Contenuti del progetto di impresa.

3.2.1 Descrizione del progetto di impresa:

presentazione dell’idea e motivazioni sulla scelta del settore o dei settori merceologici;

descrizione del prodotto e/o del servizio;

analisi di mercato: principali concorrenti, spazi che si intendono coprire, fornitori, tendenze di sviluppo;

piano economico-previsionale e situazione finanziaria previsionale.

3.2.2 Piano degli investimenti che risultano necessari per l’attuazione del progetto.

Il piano degli investimenti deve riportare, in particolare, la descrizione di tutti gli investimenti necessari per la realizzazione del progetto di impresa.

3.2.3 Spese di avvio.

Descrizione delle spese, importo complessivo di tali spese e relativa modalità di copertura finanziaria.

3.2.4 Spese per servizi di assistenza tecnica e gestionale.

a) descrizione delle spese e loro importo;

b) ragioni di opportunità delle attività di assistenza tecnica e gestionale;

c) per le spese di formazione specificare:

tipologia del corso;

numero delle ore di svolgimento del corso;

organismo, ente, società fornitori della formazione.

I corsi di formazione devono essere forniti da operatori accreditati per l’erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente.

4 SPESE AMMISSIBILI

4.1 Le spese di avvio ammissibili a contributo devono essere sostenute (fatturate e pagate) dalla data di assegnazione della Partita IVA fino a 6 mesi dopo la data di presentazione della domanda.

Spesa per la predisposizione del progetto di impresa:

parcella professionale inerente la predisposizione del progetto di impresa;

Spesa per la costituzione dell’impresa:

consulenza ed assistenza alla costituzione dell’impresa;

parcella notarile relativa all’eventuale atto di acquisizione di azienda;

contratti per gli allacciamenti, (compresa la registrazione del sito internet) ed i collegamenti ai servizi necessari per l’avvio dell’impresa (esclusi i canoni);

spese di pubblicità e promozione (compresa la realizzazione del logo).

4.2 Le spese relative ai servizi di assistenza tecnica e gestionale devono essere sostenute (fatturate e pagate) nei dodici mesi successivi la costituzione dell’impresa e riguardano:

studi di fattibilità e ricerche di mercato per la definizione del progetto d’impresa;

assistenza tecnica e gestionale (spese per servizi tecnici-professionali);

corsi di formazione.

4.3 Le spese per investimenti ammissibili a finanziamento devono essere sostenute (fatturate e pagate) dalla data di assegnazione della Partita IVA fino a 24 mesi dopo la data di costituzione dell’impresa; tali spese riguardano l’acquisizione di:

macchinari ed attrezzature;

automezzi (è escluso l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi) nel limite massimo di valore previsto dalle leggi vigenti (euro 18.075,99 per ogni autovettura); per autocarri, camion e furgoni non c’è il limite sopra citato;

sistemi informatici e relativi programmi applicativi;

licenze, registrazione brevetti e marchi (escluso l’avviamento commerciale);

attivazione o adeguamento degli impianti tecnici e dei locali (esclusi interventi subordinati a permesso di costruire o interventi che modificano la destinazione d’uso dell’immobile).

Tali beni (anche usati) devono essere direttamente connessi e necessari all’attività prevista nel progetto di impresa e la loro realizzazione dovrà essere dimostrata da perizia asseverata redatta e sottoscritta da un professionista abilitato (il cui costo è a carico dell’impresa).

Non sono ammissibili i beni acquistati mediante contratto di locazione finanziaria.

5 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO E FINANZIAMENTO

5.1 Copia fotostatica della carta di identità dall’imprenditore, la cui mancanza determina l’immediato rigetto dell’istanza.

5.2 Dichiarazione dell’imprenditore, redatta secondo il modulo predisposto dall’Amministrazione regionale, di appartenenza ad una delle categorie previste dall’art. 3, comma 1, della l.r. n. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

5.3 Copia fotostatica del modello AA9/8 relativo alla dichiarazione di inizio attività da cui si rileva la data di attribuzione della Partita IVA.

5.4 Copia del relativo contratto per le imprese operanti in franchising e per le imprese che acquisiscono un’azienda o un ramo d’azienda.

5.5 Copia del contratto relativo al titolo di possesso (proprietà, affitto e comodato d’uso) dell’immobile sede operativa dell’impresa.

5.6 Bilancio di verifica per le imprese la cui attività è iniziata da più di tre mesi.

5.7 Testo del progetto di impresa (per l’impresa che ha usufruito dei servizi consulenziali prestati dagli sportelli provinciali allegare anche copia del business plan validato dalla Provincia e relativo foglio di validazione).

6 CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO E FINANZIAMENTO

Le domande di contributo e finanziamento non possono essere valutate e sono considerate inammissibili ai benefici di legge per le seguenti cause:

6.1 Domande presentate oltre i 12 mesi dalla data della costituzione.

6.2 Domande che richiedono solo ed esclusivamente il contributo regionale a fondo perduto e quindi prive di richiesta di finanziamento agevolato.

6.3 Domande che richiedono un finanziamento a tasso agevolato per la realizzazione di investimenti con una spesa complessiva inferiore a euro 15.000,00.

6.4 Domande non corredate dal progetto di impresa che contenga gli elementi previsti dall’art. 6, comma 4, della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni e le indicazioni contenute al punto 3 del presente allegato.

6.5 Domande di imprese che acquisiscono, di diritto o di fatto, attività preesistenti alla data di presentazione della domanda, facenti capo al coniuge, a parenti in linea retta, a fratelli e sorelle dell’imprenditore.

6.6 Domande di imprese che rappresentano un’estensione o continuazione, di diritto o di fatto, di attività preesistenti, alla data di presentazione della domanda, facenti capo all’imprenditore medesimo e al coniuge, a parenti in linea retta, a fratelli e sorelle dell’imprenditore.

6.7 Domande di imprese che acquisiscono, di diritto o di fatto, attività preesistenti, alla data di presentazione della domanda, esercitate anche in forma professionale, facenti capo all’imprenditore.

6.8 Domande di imprese che operano con contratto di affitto d’azienda o di ramo d’azienda.

6.9 Domande di società operanti nei settori esclusi dal Regolamento “de minimis” vigente di cui all’allegato “C”.

7 CAUSE DI REVOCA DEI BENEFICI DI LEGGE

Le agevolazioni di legge verranno revocate per le seguenti cause:

7.1 Azienda ceduta od affittata, in tutto o in parte, ad altra impresa o società, impresa cessata o in liquidazione nei tre anni successivi alla data di concessione delle agevolazioni di legge.

7.2 Variazione da impresa individuale a società.

7.3 Mancata dimostrazione della realizzazione degli investimenti tramite presentazione della perizia asseverata redatta e sottoscritta da un professionista abilitato.

Allegato B

SOCIETA’ DI PERSONE O DI CAPITALI

1 DESTINATARI DEI BENEFICI

1.1 Sono ammissibili a finanziamento e contributo, ai sensi dell’art. 3, commi 1, 3 e 4 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni, le società che, all’atto della loro costituzione, risultino formate per almeno il 60% dei soci da soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) giovani di età fra i diciotto ed i trentacinque anni;

b) lavoratori o lavoratrici posti in mobilità ai sensi della vigente normativa;

c) lavoratori o lavoratrici direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi;

d) iscritti, da almeno sei mesi, in stato di disoccupazione ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;

e) donne;

f) emigrati piemontesi, compresi i lavoratori frontalieri, così come definiti dall’articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1987, n.1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori), modificata dalla legge regionale 20 dicembre 1988, n.45.

Inoltre i soggetti appartenenti alle categorie sopra richiamate devono sottoscrivere:

almeno il 60% del capitale sociale nelle società di persone;

almeno l’ 80% del capitale sociale nelle società di capitali.

1.2 I soci di categoria di cui al precedente punto 1.1, lett. a), b), c), d) ed e), devono essere residenti in Piemonte alla data di presentazione della domanda;

1.3 Le società devono avere sede legale, amministrativa nella Regione, l’attività oggetto dell’intervento agevolativo deve essere allocata in Piemonte;

1.4 Per la data di costituzione della società si fa riferimento all’atto costitutivo.

1.5 Le società di persone formate per almeno l’80% dei soci da donne, le società di capitale dove le donne detengono l’80% del capitale e sono in maggioranza nell’ organo dirigente e le società che hanno usufruito dei servizi consulenziali prestati dagli sportelli provinciali, di cui alla Misura D3, Linea 4 - Misura D4, Linea 2 - Misura E1, Linea 2 del P.O.R. Ob. 3, F.S.E. 2000/2006, hanno priorità di valutazione.

2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande tendenti all’ottenimento dei contributi e dei finanziamenti devono essere presentate dalle società entro 12 mesi dalla loro costituzione.

Le predette domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione regionale in conformità alla legge, alla deliberazione di approvazione dei criteri generali e agli orientamenti predisposti dall’Amministrazione regionale sull’osservanza del Regolamento “de minimis” vigente.

3 CONTENUTI ED INDICAZIONI CHE DEVONO ESSERE INSERITI NEL PROGETTO DI IMPRESA

3.1 Descrizione della società.

3.1.1 Origine, organizzazione della società, caratteristiche e provenienza dei soci, loro eventuali precedenti esperienze lavorative.

3.1.2 Attività esercitata dalla società.

3.1.3 Situazione finanziaria della società, notificando, in particolare:

la dotazione finanziaria della società;

le previsioni di adeguamento della dotazione finanziaria;

i canali di finanziamento;

l’ammontare e le condizioni di eventuali prestiti contratti con i soci, allegando copia del regolamento del prestito sociale.

3.1.4 Informazioni relative ad eventuali finanziamenti richiesti ad Istituti di Credito (compresi i fidi dei quali, se accordati, occorre specificare tipo e garanzie offerta dalla società).

3.2 Contenuti del progetto di impresa.

3.2.1 Descrizione del progetto di impresa:

presentazione dell’idea e motivazioni sulla scelta del settore o dei settori merceologici;

descrizione del prodotto e/o del servizio;

analisi di mercato: principali concorrenti, spazi che si intendono coprire, fornitori, tendenze di sviluppo;

scelte strategiche: scelte di marketing, scelte produttive, scelte organizzative, scelte di finanziamento;

piano economico-previsionale e situazione finanziaria previsionale.

3.2.2 Piano degli investimenti che risultano necessari per l’attuazione del progetto.

Il piano degli investimenti, deve riportare, in particolare, la descrizione di tutti gli investimenti necessari per la realizzazione del progetto di impresa.

3.2.3 Spese di avvio.

Descrizione delle spese, importo complessivo e relativa copertura finanziaria.

3.2.4 Spese per servizi di assistenza tecnica e gestionale.

a) descrizione delle spese e loro importo;

b) ragioni di opportunità delle attività di assistenza tecnica e gestionale;

c) per le spese di formazione specificare:

tipologia del corso;

numero delle ore di svolgimento del corso;

numero e ruolo dei soci formati;

organismo, ente, società fornitori della formazione.

I corsi di formazione devono essere forniti da operatori accreditati per l’erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente.

4 SPESE AMMISSIBILI

4.1 Le spese di avvio ammissibili a contributo devono essere sostenute (fatturate e pagate) dalla data di costituzione della società fino a 6 mesi dopo la data di presentazione della domanda.

Spesa per la predisposizione del progetto di impresa;

parcella professionale inerente la predisposizione del progetto di impresa;

Spesa per la costituzione della società:

consulenza ed assistenza alla costituzione della società;

parcella notarile relativa all’atto costitutivo;

parcella notarile relativa all’eventuale atto di acquisizione di azienda;

contratti per gli allacciamenti (compresa la registrazione del sito internet) ed i collegamenti ai servizi necessari per l’avvio dell’impresa (esclusi i canoni);

spese di pubblicità e promozione (compresa la realizzazione del logo).

4.2 Le spese relative ai servizi di assistenza tecnica e gestionale devono essere sostenute (fatturate e pagate) nei dodici mesi successivi la costituzione della società e riguardano:

studi di fattibilità e ricerche di mercato per la definizione del progetto d’impresa;

assistenza tecnica e gestionale (spese per servizi tecnici-professionali);

corsi di formazione.

4.3 Le spese per investimenti ammissibili a finanziamento devono essere sostenute (fatturate e pagate) fino a 24 mesi dopo la costituzione della società e riguardano l’acquisizione di:

macchinari ed attrezzature;

automezzi (è escluso l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi) nel limite massimo di valore previsto dalle leggi vigenti (euro 18.075,99 per ogni autovettura); per autocarri, camion e furgoni non c’è il limite sopra citato;

sistemi informatici e relativi programmi applicativi;

licenze, registrazione brevetti e marchi (escluso l’avviamento commerciale);

attivazione o adeguamento degli impianti tecnici e dei locali (esclusi interventi subordinati a permesso di costruire o interventi che modificano la destinazione d’uso dell’immobile).

Tali beni (anche usati) devono essere direttamente connessi e necessari all’attività prevista nel progetto di impresa e la loro realizzazione dovrà essere dimostrata da perizia asseverata redatta e sottoscritta da un professionista abilitato (il cui costo è a carico della società).

Non sono ammissibili i beni acquistati mediante contratto di locazione finanziaria.

5 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO E FINANZIAMENTO.

5.1 Copia fotostatica della carta d’identità del legale rappresentante la cui mancanza determina l’immediato rigetto dell’istanza.

5.2 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata copia dell’atto costitutivo,dello statuto, con le eventuali variazioni intervenute fino alla data di presentazione della domanda; nonchè (per le società di capitali) copia delle eventuali deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative alle ammissioni o alle dimissioni dei soci, successive la costituzione della società.

5.3 Elenco nominativo di tutti i soci della società, redatto secondo il modello predisposto dall’Amministrazione regionale, con specifica evidenziazione di quelli appartenenti alle categorie previste dall’art. 3, comma 1, della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

5.4 Dichiarazione individuale, redatta secondo il modulo predisposto dall’Amministrazione regionale, da parte dei soci appartenenti ad una delle categorie di cui all’art. 3, comma 1, della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

5.5 Copia libro soci, con l’indicazione delle quote sottoscritte da ogni socio (obbligatorio solo per le società di capitali).

5.6 Copia del relativo contratto per le società che operano in franchising o che acquisiscono un’azienda o un ramo d’azienda.

5.7 Copia del contratto relativo al titolo di possesso (proprietà, affitto e comodato d’uso) dell’immobile sede operativa dell’impresa.

5.8 Bilancio di verifica per le società la cui attività è iniziata da più di tre mesi.

5.9 Testo del progetto di impresa (per la società che ha usufruito dei servizi consulenziali prestati dagli sportelli provinciali allegare anche copia del business plan validato dalla Provincia e relativo foglio di validazione).

6 CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO E FINANZIAMENTO

Le domande di contributo e finanziamento non possono essere valutate e sono considerate inammissibili ai benefici di legge per le seguenti cause.

6.1 Domande presentate oltre i 12 mesi dalla data della costituzione.

6.2 Domande che richiedono solo ed esclusivamente il contributo regionale a fondo perduto e quindi prive di richiesta di finanziamento agevolato.

6.3 Domande che richiedono un finanziamento a tasso agevolato per la realizzazione di investimenti con una spesa complessiva inferiore a euro 15.000,00.

6.4 Domande non corredate dal progetto di impresa che contenga gli elementi previsti dall’art. 6, comma 4, della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni e le indicazioni contenute al punto 3 del presente allegato.

6.5 Domande di società che acquisiscono, di diritto o di fatto, attività preesistenti, alla data di presentazione della domanda, facenti capo al coniuge, a parenti in linea retta, a fratelli e sorelle dei soci e/o degli amministratori.

6.6 Domande di società che acquisiscono, di diritto o di fatto, attività preesistenti, alla data di presentazione della domanda, esercitate anche in forma professionale, facenti capo ai soci e/o agli amministratori.

6.7 Domande di società che rappresentano un’estensione o continuazione, di diritto o di fatto, di attività preesistenti, alla data di presentazione della domanda, facenti capo ai soci e/o agli amministratori, al loro coniuge, ai loro parenti in linea retta, a fratelli e sorelle dei medesimi.

6.8 Domande di imprese operanti con contratto di affitto d’azienda o di ramo d’azienda.

6.9 Domande di società operanti nei settori esclusi dal Regolamento “de minimis” vigente di cui all’allegato “C”.

7 CAUSE DI REVOCA DEI BENEFICI DI LEGGE

Le agevolazioni di legge verranno revocate per le seguenti cause:

7.1 Variazione della compagine sociale nei tre anni successivi la data di concessione delle agevolazioni previste dalla legge quando i soci che subentrano non sono previsti tra i destinatari della legge ( vedi articolo 3, comma 6).

7.2 Variazione della compagine sociale nel caso in cui la variazione non venga comunicata entro sessanta giorni all’ Amministrazione regionale (vedi articolo 3, comma 6).

7.3 Azienda ceduta od affittata, in tutto o in parte, ad altra impresa o società, società cessata o in liquidazione nei tre anni successivi la data di concessione delle agevolazioni di legge.

7.4 Variazione della forma societaria da società ad impresa individuale.

7.5 La società non dimostra la realizzazione degli investimenti tramite presentazione della perizia asseverata redatta e sottoscritta da un professionista abilitato.

Allegato C

ATTIVITA’ ESCLUSE

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA’:

A

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA (Sezione A della classificazione ATECO 2002 )

01

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

01.1

Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura

01.2

Allevamento di animali

01.3

Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali (attivita’ mista)

B

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (Sezione B della classificazione ATECO 2002)

05

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.0

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

05.01

Pesca

05.02

Piscicoltura

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

15.20.1

Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura, ecc.

15.20.2

Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve a base di pesce, crostacei e molluschi

G

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO

51.38.1

Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi

51.38.2

Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

52.23.0

Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell’articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell’allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell’articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.

Pertanto un’impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis “generali” - secondo il regolamento 1998/2006 fino all’ammontare massimo di 200.000,00 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).

Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

ATTIVITA’ AMMESSE CON LIMITAZIONI

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA’:

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60.24.0 trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che - nei limiti del tetto di 100.000,00 euro stabilito nell’articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 - tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE(1) DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

G

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l’importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all’allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono altresì esclusi dall’applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti

direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di

distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;

- condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;

- concessi ad imprese in difficoltà.

1 Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l’esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attivita’.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l’essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l’ imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l’ eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell’ ambito dell’azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

Allegato