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Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2007, n. 78-6022

Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Autorizzazione al CA CN 6 a rinnovare tre Aree a caccia specifica istituite nel territorio di competenza, limitatamente alle stagioni venatorie 2007/2008 e 2008/2009, e finalizzate alla tutela della tipica fauna alpina e della piccola fauna stanziale.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di autorizzare, per quanto sopra specificato, il Comitato di gestione del CA CN 6 a rinnovare le ACS “Monte Fantino”, “Cima Robert” e “Briaglia”, limitatamente alle stagioni venatorie 2007/2008 e 2008/2009.

Il perimetro delle ACS, di cui si autorizza il rinnovo con il presente provvedimento, deve essere delimitato, a cura del CA CN 6, da apposite tabelle contenenti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell’articolo di legge regionale di riferimento. La manutenzione delle tabelle compete allo stesso organismo.

Nelle ACS confermate l’attività venatoria è disciplinata dai Regolamenti proposti dal Comitato di gestione ed allegati quali parti integranti alle DD.G.R. n. 15-3658 del 3.8.2001, n. 20-10409 del 15.9.2003 e n. 86-678 del 1.8.2005.

Le suddette ACS sono finalizzate:

- ad una razionale gestione della specie camoscio (Rupicapra rupicapra) nell’ACS “Monte Fantino”;

- alla tutela ed all’incremento delle specie appartenenti alla piccola fauna alpina (galliformi e lagomorfi) in esse presenti, nell’ACS “Cima Robert;

- a realizzare una efficace tutela della specie lepre (Lepus europaeus), della starna (perdix perdix) e del fagiano (Phasianus colchicus) nell’ACS “Briaglia”;

A tal fine l’attività venatoria è rivolta esclusivamente:

- nell’ACS “Monte Fantino” alla specie camoscio;

- nell’ACS “Cima Robert” alle specie camoscio, capriolo (Capreolus capreolus), nel rispetto del piano di prelievo selettivo approvato dalla Giunta regionale e delle disposizioni vigenti in materia, nonché cinghiale (Sus scrofa);

- nell’ACS “Briaglia” alle specie con maggior impatto sull’ecosistema e sulle produzioni agricole (cinghiale) ed alla specie Capriolo (Capreolus capreolus).

Nelle ACS sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000.

L’eventuale rinnovo delle ACS in argomento, al termine della validità delle stesse, è subordinato alla valutazione positiva dei risultati oggettivi conseguiti in ordine alla salvaguardia ed incremento delle specie oggetto di tutela nonché al contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)