Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2007
Codice 12.2
D.D. 7 settembre 2007, n. 275
L. 164/92, art. 10, comma 1, lettera c) - Vino D.O.C.G. Gavi - Aumento della resa vendemmia 2007.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1. Di stabilire , ai sensi della L. 164 del 10 febbraio 1992, art. 10, comma1 lett. C) e per le motivazione sopra in premessa che la resa massima in uva ad ettaro, raccolta nella vendemmia 2007, da destinare alla produzione di vino a Docg Gavi è aumentatala da 95 a 100 q.li/ha.
2. Di stabilire, ai sensi della normativa vigente, che la tolleranza massima di detti limiti di resa non può superare quella prevista da disciplinare, pari a 14 q.li/ha, pena la decadenza del diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart.16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia