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Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2007

Codice 12.2
D.D. 7 settembre 2007, n. 275

L. 164/92, art. 10, comma 1, lettera c) - Vino D.O.C.G. “Gavi” - Aumento della resa vendemmia 2007.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Di stabilire , ai sensi della L. 164 del 10 febbraio 1992, art. 10, comma1 lett. C) e per le motivazione sopra in premessa che la resa massima in uva ad ettaro, raccolta nella vendemmia 2007, da destinare alla produzione di vino a Docg “Gavi” è aumentatala da 95 a 100 q.li/ha.

2. Di stabilire, ai sensi della normativa vigente, che la tolleranza massima di detti limiti di resa non può superare quella prevista da disciplinare, pari a 14 q.li/ha, pena la decadenza del diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia