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Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Deliberazione G.P. n 320 del 24 luglio 2007. 1) Progetto di derivazione idrica ad uso idroelettrico dal torrente Corsaglia nel Comune di Montaldo di Mondovì. Proponente: San Michele s.r.l. - Loc. La Perla - 25070 Livemmo di Pertica Alta (BS). 2) Progetto di derivazione idroelettrica sul torrente Corsaglia tra ex-Fabbrica Revelli e loc. Botteri, nei Comuni di Frabosa Soprana e Montaldo di Mondovì. Proponente: G.R.B. di Rossi Ezio e C. s.n.c. - Via S. Anna 30/G,12084 Mondovì. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i., contestuale Valutazione d’Incidenza ex D.P.R. 357/1997 e D.P.G.R. 16.11.2001, n. 16/R ed esito dell’esame congiunto dei progetti ammessi in concorrenza ai sensi del DPGR 29 Luglio 2003, n. 10/R

(omissis)

Tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore;

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di considerare le premesse, parte integrante della presente deliberazione;

2. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di derivazione idroelettrica sul Torrente Corsaglia tra ex-fabbrica Revelli e loc. Botteri nei Comuni di Frabosa Soprana e Montaldo di Mondovì presentato dalla Società GRB di Rossi Ezio e C. s.n.c., con sede in Mondovì, Via S. Anna 36, in quanto ritenuto preferibile rispetto al progetto concorrente sulla base della valutazione dei parametri della lunghezza del tratto sotteso e della distanza lasciata libera tra le derivazioni esistenti e quelle in progetto;

3. di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale e contestuale valutazione di incidenza negativa in merito al progetto di derivazione idrica ad uso idroelettrico dal Torrente Corsaglia nel Comune di Montaldo di Mondovì presentato dalla Società San Michele S.r.l., con sede legale in Livemmo di Pertica Alta (BS), loc. La Perla, per le motivazioni esplicitate nella nota di comunicazione dei motivi ostativi e riportate in premessa;

4. per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera ed in fase di esercizio dell’impianto, il giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui al precedente punto 2. è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la lunghezza del tratto sotteso deve essere limitata, lasciando libero da derivazioni, tra la restituzione e la presa Enel di Molline localizzata a valle, almeno 1 km e spostando quindi la restituzione a monte della borgata Botteri,

- Rilevato che in prossimità del ponte della strada provinciale a valle della frazione Corsaglia, è stata installata una stazione idrometrica collegata alla rete regionale di monitoraggio idrometeorologico dell’ARPA Piemonte e che la sezione prescelta è stata individuata come la maggiormente significativa per il monitoraggio quantitativo del torrente Corsaglia e viste le finalità di tale rete di monitoraggio -tra le quali anche quella legata alla previsione di calamità naturali e di allertamento- risulta che tale sezione non può essere sottesa da alcun prelievo. Pertanto l’opera di presa dovrà essere spostata a valle del sopraccitato ponte, in modo da escludere ogni interferenza tra il rigurgito generato dall’opera di presa, le relative modalità di presa, ed il misuratore sopra citato.

- Dovrà essere effettuato il monitoraggio della qualità delle acque, mediante l’applicazione del metodo IBE prima dell’inizio dei lavori e per tre anni successivi il completamento degli stessi. Parimenti dovrà essere eseguito il monitoraggio di alcuni parametri fisici e della portata derivata e rilasciata. Qualora si dovesse riscontrare un peggioramento qualitativo dell’ecosistema, dovrà essere rivisto il valore del DMV; in tal caso dovrà altresì essere predisposto l’adeguamento delle soglie dell’imbocco dell’opera di presa.

- Dovrà essere prestata la massima attenzione nella fase di ripristino delle aree interferite dalla posa della condotta e nelle aree di cantiere. Nelle operazioni di scavo si raccomanda di effettuare lo scotico, accumulo e rimessa in pristino dello strato superficiale del terreno vegetale separatamente dall’inerte roccioso sottostante. Laddove tale operazione risultasse difficile si dovrà separare, mediante vagliatura meccanica l’inerte roccioso proveniente dagli scavi in quanto ancora ricco di frazione organica e minerale, e utilizzare questa frazione organica come strato di ricoprimento finale dei ritombamenti. Per le operazioni di rivegetazione e rinaturalizzazione si dovranno effettuare semine e messa a dimora di specie autoctone, laddove è previsto il taglio di specie arboree; per il ripristino del cotico erboso si dovranno utilizzare le miscele erbacee più idonee possibile rispetto alle caratteristiche pedoclimatiche che caratterizzano l’area d’intervento e le specie si dovranno reperire possibilmente da produttori locali. Tutti questi interventi di ripristino dovranno essere effettuati nelle stagioni idonee (primavera e autunno) e dovrà essere previsto un periodo di manutenzione, da svolgersi almeno nell’anno successivo alla realizzazione delle opere stesse, in modo da garantire l’attecchimento del materiale vegetale.

- Dovranno essere adottate tutte le precauzioni per limitare durante la fase di cantiere l’intorbidamento delle acque e per evitare sversamenti accidentali di combustibili e olii delle macchine operatrici, in modo da ridurre le possibilità d’inquinamento delle acque.

- Le eventuali eccedenze dei terreni di scavo non utilizzati per opere di riempimento, dovranno essere conferite a discariche autorizzate o smaltite presso le imprese locali di costruzione; tale materiale non dovrà essere depositato nemmeno temporaneamente sulle aree di cantiere, ma avviato subito alla destinazione finale.

- Il materiale di risulta del manto stradale degli attraversamenti dovrà essere conferito in discarica autorizzata e non potrà assolutamente essere utilizzato per riempimenti.

- Le opere in alveo e per la difesa spondale dovranno essere realizzate in periodi che non interferiscono con la stagione riproduttiva della fauna ittica.

- Rilevato che la soluzione presentata in fase integrativa, che prevede quattro attraversamenti sul Torrente Corsaglia ed uno sul Rio Geremia, non rappresenta la migliore soluzione dal punto di vista ambientale, per ridurre al minimo gli impatti negativi sull’ecosistema acquatico, si richiama la necessità di rendere il fondo dell’alveo disomogeneo, distribuendo materiale di varia pezzatura (ciottoli, massi, ghiaia), con l’intento di ricostruire un habitat più simile a quello naturale e per consentire nel tempo la formazione di un materasso alluvionale naturale al di sopra del manufatto in c.a. Questi accorgimenti dovranno essere eseguiti per tutti i tratti di fiume che saranno attraversati dalla condotta.

- Se per la posa della condotta si rendesse necessario effettuare il taglio della copertura forestale, a livello di progettazione esecutiva dovrà essere predisposto uno specifico progetto che dettagli gli interventi di compensazione dell’area boscata eventualmente eliminata, tramite il rimboschimento di una pari superficie non boscata, o il miglioramento dell’area boscata, per una superficie pari almeno a tre volte l’area boscata eliminata, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

- Per la realizzazione dell’edificio della centrale dovrà essere prevista la formazione di una fascia arboreo-arbustiva di vegetazione ripariale lungo la sponda, ad integrazione e miglioramento dell’esistente, al fine di preservare per quanto possibile le caratteristiche di naturalità del corso d’acqua. Comunque anche per tutta l’area esterna al fabbricato della centrale si dovrà provvedere alla messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone a gruppi e alternate, evitando eccessive geometrizzazioni, al fine di garantire una maggiore naturalità delle sistemazione in continuità con la vegetazione esistente.

- Prima della realizzazione delle opere in alveo, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo la data di inizio dei lavori al Servizio Tutela Flora e Fauna della Provincia , al fine di consentire eventuali interventi a tutela dell’ecosistema acquatico interessato, nonché per il controllo delle modalità realizzative della scala di risalita per l’ittiofauna. Dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione di derivazione e per un periodo non inferiore a cinque anni, il proponente dovrà impegnarsi inoltre a predisporre varianti al dispositivo di risalita dell’ittiofauna nel caso in cui il Servizio Vigilanza del predetto Settore dovesse riscontrare difetti nella funzionalità del manufatto.

- Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere tempestivamente effettuato il recupero ed il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

- Come indicato nella relazione integrativa, il progetto dovrà aderire al sistema di certificazione comunitaria di ecogestione e audit (EMAS) ed attenersi al Regolamento EMAS CE 761/2001.

In applicazione dell’art. 18, comma 5, del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R, il proponente deve pertanto adottare le relative procedure di gestione ambientale del prelievo e delle infrastrutture ad esso correlate entro due anni dall’entrata in esercizio della derivazione e ne deve garantire il mantenimento per tutta la durata della concessione, pena la revoca della concessione stessa.

- Qualora si avesse la cessazione dell’attività, il proponente avrà cura a sue spese di provvedere allo smantellamento dell’opera di presa ed al ripristino dell’alveo nello stato ante operam.

- Tutti i predetti obblighi debbono essere inseriti nel disciplinare di concessione di derivazione.

5. di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi, conservati agli atti dell’Ente ;

6. di dare atto che, in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., si sono considerati acquisiti gli assensi dell’ASL 16, della Regione Piemonte Direzione Difesa del Suolo, del Comune di Montaldo di Mondovì e della Comunità Montana Valli Monregalesi, in quanto i suddetti Enti non hanno espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;

7. di rinviare la formalizzazione della concessione di derivazione ex D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R, a successiva separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione, subordinatamente alla presentazione di quanto richiesto al punto 3, lett. a, b, c delle premesse al presente deliberato;

8. di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ai sensi della L.R 45/89 e s.m.i a successiva separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

9. di rinviare altresì la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i al relativo provvedimento di competenza del Comune di Frabosa Soprana, da assumere oltre i termini del presente procedimento, subordinatamente alla preventiva acquisizione da parte del proponente della disponibilità di tutti i terreni oggetto di intervento e dopo la formalizzazione delle autorizzazioni ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. ed ai sensi del D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R, connesse al presente procedimento;

10. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio dell’opera;

11. di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 9 sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 4. nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni ex D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R, ex L.R. 45/89 e s.m.i., ex R.D. 523/1904, ex D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

12. di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA;

13. di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via M. D’Azeglio 4, Cuneo;

14. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

15. di dare atto che la notifica del presente provvedimento alla Società San Michele S.r.l., con sede legale in Livemmo di Pertica Alta (BS), loc. La Perla, proponente del progetto di derivazione idrica ad uso idroelettrico dal Torrente Corsaglia nel Comune di Montaldo di Mondovì (individuato come “Progetto 1" nelle premesse al presente deliberato), si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi e concessori connessi;

16. di inviare il provvedimento ai proponenti e a tutti i soggetti interessati;

17. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso;

18. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

19. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

- nota prot. n. 14339 del 04.05.06 del Settore regionale Gestione Beni Ambientali (Allegato 1);

- note prot. n. 21999 e n 22000 in data 02.05.2006 del Settore Decentrato OO.PP. della Regione Piemonte (Allegato 2);

- nota prot. n. 3655 del 13.04.2006 del Corpo Forestale dello Stato (Allegato 3);

- note prot. n. 9122 del 08.12.2004 e n. 4500 dell’11.04.2006 del Corpo Forestale dello Stato (Allegato 4).

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati (omissis)