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Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2007, n. 3-6755

Accantonamento della somma di Euro 3.100.000,00, sul cap. 12035/2007 (cod. SIOPE 1348) per il finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria finalizzata. Approvazione criteri e direttive per il bando 2007.

A relazione degli Assessori Artesio, Bairati::

La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, allo scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze scientifiche a livello applicativo ed incoraggiare la domanda di ricerca proveniente dai servizi periferici, promuove la Ricerca Sanitaria Finalizzata.

Si tratta di prassi consolidata che la Regione ha già adottato negli anni precedenti, finanziando numerosi progetti di ricerca che hanno consentito di migliorare il livello tecnico-qualitativo del Servizio sanitario regionale, innescando nel contempo processi di sviluppo economico del settore.

Infatti, uno degli scopi primari della ricerca sanitaria finalizzata è proprio quello di consentire l’introduzione, nella pratica dei servizi sanitari, delle migliori conoscenze scientifiche rese disponibili dalla ricerca di base e soprattutto dalla ricerca applicata, incrementando così le ricadute in termini di efficacia e di appropriatezza sull’operatività complessiva del sistema.

Essendo la salute un bene comune a valenza multisettoriale, la Regione vuole farsi carico di una forte promozione di contributi interdisciplinari coinvolgendo tutte le discipline, chiamate a riconsiderare la loro valenza dal punto di vista della tutela e della promozione della salute.

L’esperienza acquisita in questi anni conferma pertanto che la Ricerca Sanitaria finalizzata rappresenta uno strumento insostituibile ed essenziale per la realizzazione qualificata ed efficace degli obiettivi individuati nel Piano Socio-Sanitario Regionale (L.R. 06/08/2007 n. 18).

È quindi indispensabile predisporre gli atti preliminari necessari per l’acquisizione di progetti di ricerca riconducibili a filoni di attività che la Regione propone alla comunità scientifica, destinando a questo scopo una quota del fondo sanitario regionale.

I progetti ammessi al finanziamento sono riconducibili a tre tipologie:

Tipologia 1

Progetti riferiti ad attività di ricerca mirata alla riorganizzazione, alla valutazione e al monitoraggio funzionale del sistema sanitario regionale svolti da Aziende Sanitarie Locali e Aziende Sanitarie Ospedaliere del Piemonte (anche in collaborazione con le Università degli Studi Piemontesi o con altri Enti ed Istituzioni Pubbliche aventi finalità di ricerca senza scopo di lucro), presentati da singoli ricercatori dipendenti presso una delle suddette Aziende Sanitarie Regionali.

Tipologia 2

Progetti riferiti ad attività di ricerca sanitaria finalizzata svolti da Aziende Sanitarie Locali, Aziende Sanitarie Ospedaliere, Università degli Studi con sede legale in Piemonte, Enti ed Istituzioni pubbliche aventi finalità di ricerca senza scopo di lucro con sede in Piemonte, presentati da singoli ricercatori dipendenti presso uno dei suddetti Enti.

Tipologia 3

Progetti di ricerca su filoni strategici di particolare rilevanza del Servizio Sanitario Regionale. A tali progetti potranno partecipare più ricercatori e strutture di ricerca operanti nel territorio della Regione Piemonte.

Con successiva determinazione saranno ulteriormente dettagliati i criteri stabiliti nell’ambito del presente provvedimento.

La partecipazione come presentatore a più di un progetto, la domanda irregolare, incompleta o l’omessa dichiarazione di potenziali conflitti di interesse o di finanziamenti ottenuti da altri Enti per lo stesso o altri progetti, comporta automaticamente l’esclusione dalla partecipazione al bando.

I progetti verranno valutati da una commissione tecnico-scientifica, nominata dalla Direzione Sanità Pubblica e che includerà al suo interno un rappresentante dell’Assessorato Università, Ricerca, Innovazione che si riserva la possibilità di considerare il giudizio di valore che esperti di provata competenza ed esperienza nelle materie in questione formuleranno su ogni progetto.

In linea di massima i parametri di valutazione saranno:

Tipologia 1

a) congruenza e pertinenza del progetto con i filoni tematici del bando e rilevanza delle ricadute in sanità pubblica: fino a 60 dei 100 punti disponibili;

b) validità scientifica e fattibilità del progetto: fino a 30 dei 100 punti disponibili;

c) eventuali pubblicazioni: fino a 10 dei 100 punti disponibili.

Tipologia 2 e 3

a) validità scientifica e fattibilità del progetto: fino a 25 dei 100 punti disponibili;

b) ricadute per il sistema sanitario regionale: fino a 25 dei 100 punti disponibili;

c) pubblicazioni scientifiche: fino a 50 dei 100 punti disponibili.

I Progetti di tipologia 1 presentati dagli operatori delle ASR e dai presidi di cui all’art. 41 della L. 833/99 attinenti a tematiche specifiche e collegate al miglioramento delle attività di servizio, saranno considerati in un’apposita sezione.

La quota del finanziamento assegnato alle ricerche approvate e accettate, verrà erogata nella misura dell’80%, come prima assegnazione, su presentazione di regolare documentazione fiscale.

È fatto obbligo al responsabile della ricerca di riferire sullo stato di avanzamento dello studio con apposito rapporto da presentare alla Direzione Sanità Pubblica entro lo scadere del sesto mese dalla comunicazione e accettazione dell’avvenuto finanziamento.

Il restante 20% verrà erogato quando il responsabile della ricerca invierà alla Direzione Sanità Pubblica il rapporto finale sui risultati ottenuti e l’elenco delle spese sostenute, corrispondente all’intero ammontare della somma finanziata, corredato da apposito dettagliato rendiconto, reso con dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del Legale Rappresentante dell’ente destinatario del finanziamento.

Si precisa che qualora il progetto non venisse concluso e rendicontato entro i termini previsti non sarà possibile ottenere l’erogazione della quota a saldo.

L’utilizzo dei finanziamenti è rigorosamente vincolato allo svolgimento dei progetti di ricerca e i responsabili degli stessi non potranno, per nessun motivo, stornare i fondi accreditati per far fronte a spese per altri compiti.

Non sono in ogni caso finanziabili le spese riconducibili ad attività realizzate precedentemente alla concessione del finanziamento.

Al termine della ricerca, è fatto obbligo all’ente destinatario del finanziamento di restituire all’Amministrazione regionale le somme eventualmente non utilizzate.

Non sono ammesse modificazioni al progetto di ricerca che non siano state precedentemente autorizzate dall’Assessorato Tutela della Salute e Sanità.

La Direzione Sanità Pubblica si riserva la facoltà di effettuare controlli, nelle forme opportune, sul merito e sulla legittimità delle spese.

I progetti ammessi al finanziamento, avranno durata annuale o biennale dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione e di accettazione della medesima.

Atteso quanto sopra, per la realizzazione dei progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata che saranno previsti dal bando, è necessario accantonare, a favore della Direzione Sanità Pubblica, la somma complessiva di Euro 3.100.000,00 sul cap. 12035/2007 (cod. SIOPE 1348).

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, ad unanimità,

delibera

- di approvare, come esposto in premessa, i criteri e le direttive per il bando regionale relativo al finanziamento dei progetti di Ricerca Sanitaria finalizzata;

- di accantonare, a favore della Direzione Sanità Pubblica, la somma di Euro 3.100.000,00=, sul cap. 12035/2007 (cod. SIOPE 1348), quale quota necessaria per il finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria finalizzata (Acc. 101290);

- di stabilire che le spese per il funzionamento della commissione tecnico-scientifica, per la valutazione degli “Impact factor”, per la gestione informatizzata del bando, per la gestione di una banca dati sui ricercatori ed i controlli relativi alle cause di esclusione dal finanziamento, raccolta e pubblicazioni degli abstract dei progetti finanziati, siano a carico delle risorse stabilite per il finanziamento dei progetti di ricerca;

- di autorizzare la Direzione Sanità Pubblica alla stesura del bando per la Ricerca Sanitaria Finalizzata che sarà approvato con successiva determinazione dirigenziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)