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Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2007

Codice 25.3
D.D. 25 maggio 2007, n. 863

L.R. n. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto “Alluvione ottobre 2000 - Lavori di completamento di una difesa spondale sul torrente Rimolerio in localita’ Nusiglie del Comune di Locana” presentato dal Comune di Locana - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di non sottoporre il progetto “Alluvione ottobre 2000-Lavori di completamento di una difesa spondale sul torrente Rimolerio in località Nusiglie del Comune di Locana”,, presentato dal Comune di Locana (TO), alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 12 della L.R. 40/1998, per le ragioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni e della realizzazione dell’intervento:

Aspetti relativi alla fase di redazione del progetto definitivo/esecutivo:

- il progetto definitivo/esecutivo dovrà sviluppare, con elaborati di dettaglio, la progettazione degli interventi di recupero e di mitigazione paesistico-ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa; le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie erbacee, arboree ed arbustive autoctone adatte alle condizioni stazionali; al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, dovrà essere previsto un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nell’anno successivo alla realizzazione delle opere stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite;

- dovranno essere indicate le aree di cantiere, se queste prevedano baraccamenti per ospitare gli operai, se siano previsti servizi igienici o altro che diano potenzialmente luogo ad uno scarico e come questo venga gestito; dovranno essere previste opere di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei suddetti siti;

- dovranno essere indicate le mitigazioni/prescrizioni da adottarsi in fase di cantiere nel corso degli interventi in alveo, quali ad esempio le regimazioni provvisorie del corso d’acqua e gli accorgimenti da adottarsi per evitare rischi di contaminazione del suolo e delle acque;

- dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;

- occorrerà valutare se sia presente una falda in relazione diretta con il corso d’acqua, e quindi se esiste la possibilità di una contaminazione della falda o di una variazione del suo regime idrologico nel corso dei lavori;

- prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall’articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Torino e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del proponente.

- nel caso di interventi in prossimità di ricettori sensibili, o di insediamenti anche isolati posti nell’intorno dell’area di intervento, occorre effettuare una previsione dei livelli acustici indotti e verificare il rispetto dei limiti della zonizzazione acustica vigente, se disponibile, adeguando di conseguenza il cronoprogramma dei lavori e la durata delle operazioni di cantiere;

- dovrà essere prevista la quantificazione e l’individuazione dei materiali inerti occorrenti per la realizzazione delle opere privilegiando il riutilizzo del materiale derivante dagli scavi;

Aspetti relativi alla fase di cantiere ed all’esecuzione dei lavori:

- durante la fase di cantiere dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque; non dovrà essere effettuato in particolare sul sito d’intervento alcun tipo di stoccaggio di sostanze pericolose per l’ambiente, se non in condizioni di sicurezza;

- il rischio di contaminazione chimica delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e del sottosuolo, può essere controllato mediante l’utilizzo, in caso di evento accidentale, delle tecnologie disponibili sul mercato (panne contenitive, sepiolite) che dovrebbero essere presenti in cantiere per un intervento rapido e tempestivo in caso di incidente;

- nel caso in cui le operazioni richiedessero l’allestimento di una o più aree destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cantiere (sostituzione olio lubrificante, riparazioni, rifornimento, ecc.) dovranno essere garantite tutte le condizioni di sicurezza per i lavoratori e l’ambiente; in particolare nel caso di sostituzione di olio lubrificante, riparazione e/o sostituzione di pezzi meccanici, si dovrà garantire l’idonea procedura di raccolta e smaltimento dei rifiuti suddetti, secondo le normative vigenti;

- in caso di periodi particolarmente siccitosi, favorevoli al sollevamento delle polveri in atmosfera, durante le lavorazioni si dovrà provvedere alla bagnatura della viabilità percorsa dai mezzi operativi;

- prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con la Provincia di Torino, le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente;

- il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

- al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea e quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere ripristinate secondo le indicazioni contenute nella relazione ambientale allegata al progetto preliminare. Gli interventi di recupero ambientale dovranno inoltre essere eseguiti in ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto.

4. di stabilire che il soggetto proponente prima dell’inizio dei lavori dovrà richiedere ed ottenere tutte le necessarie autorizzazioni per la realizzazione dell’opera (autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004 - vincolo paesaggistico, autorizzazione di cui alla L.R. 45/89 - vincolo idrogeologico, permesso di costruire, ecc.).

5. di richiamare tutte le condizioni contenute nei contributi pervenuti dai soggetti interessati, non espressamente ed esplicitamente richiamati, ed in particolare:

- Direzione Regionale Territorio Rurale, nota prot. n. 3535/13.1 del 09.05.2007;

- Direzione Regionale Industria - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, nota prot. n. 3538/16.4 del 29.03.2007;

- “Relazione di Contributo Tecnico-Scientifico” inviata dall’ARPA - Struttura S.S. 06.03, nota prot. n. 67061 del 16.05.2007;

- Provincia di Torino - Servizio Difesa del Suolo, nota in data 30.03.2007 prot. 370324 trasmessa dal servizio Valutazione di impatto ambientale con nota in data 24.04.2007 prot. 486207;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte dei soggetti legittimati, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento secondo quanto previsto dal D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte secondo quanto stabilito dal vigente Statuto.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi