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Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Deliberazione G.P. n. 300 del 3 luglio 2007. Oggetto: Progetto di impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dal Fiume Po nel Comune di Casalgrasso (CN). Proponente: Idropadana s.a.s. (dal 31.01.2006 Idropadana s.r.l.), con sede legale in Torino, Corso Orbassano 336. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..

(omissis)

Preso atto dei pareri e delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 05.09.2005, del 28.11.2006, del 05.02.2007, del 04.04.2007 e del 10.05.2007.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente deliberazione.

2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dal Fiume Po nel Comune di Casalgrasso, presentato da parte del Sig. Costanzo Villosio, in qualità di legale rappresentante della Società Idropadana s.a.s. (dal 31.01.2006 Idropadana s.r.l.), con sede legale in Torino, Corso Orbassano 336, e sede amministrativa in Settimo Torinese, Via Vespucci 11, in quanto -nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate- gli interventi in progetto, così come risultanti a seguito delle integrazioni prodotte dal proponente su richiesta dell’autorità competente, paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti nell’ambito di riferimento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l’integrità e la qualità paesaggistica.

3. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera ed in fase di esercizio dell’impianto, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. previamente al rilascio del permesso di costruire ex D.P.R. 06.06.2001, n. 380, il proponente dovrà redigere il progetto esecutivo del fabbricato centrale proponendo una soluzione progettuale che ne preveda il parziale interramento e concordandone comunque i contenuti con l’Ente di Gestione del Parco del Po-tratto torinese-;

b. l’impianto deve essere ad acqua fluente e deve rilasciare le portate naturali del Fiume Po, l’invaso deve avere la sola funzione di innalzamento dei livelli e non di modifica del regime delle portate.

c. per ridurre al minimo gli impatti negativi sull’ecosistema acquatico, è fatto obbligo al proponente di ripristinare il fondo alveo nello stato originario, operando a tal fine in un periodo che non interferisca con la stagione riproduttiva della fauna ittica;

d. dovrà essere garantito il rilascio di un DMV pari ad almeno 6 m3/s.;

e. per tutta la durata di funzionamento della derivazione dovranno essere installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati, delle portate in alveo a monte della traversa, e del DMV. I risultati dovranno essere trasmessi a cura del proponente con frequenza annuale a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto oltre che all’Amministrazione Provinciale di Cuneo anche al Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo e all’Ente di Gestione del Parco del Po-tratto torinese;

f. in corrispondenza della traversa di derivazione dovrà essere presente ed accessibile al personale addetto al controllo, un dispositivo di evidenziazione (display) della portata istantanea e del volume derivato dall’inizio dell’anno, del deflusso rilasciato (DMV), nonché della portata defluente in alveo a monte della presa;

g. dovranno essere predisposti, e mantenuti in regolare stato, idonei dispositivi di controllo visivo del livello idrico a monte delle paratoie ed in prossimità della scala di risalita dell’ittiofauna.

h. si preservi il più possibile la vegetazione esistente, limitando allo stretto necessario gli interventi al soprassuolo arboreo e provvedendo in ogni caso al ripristino della vegetazione eventualmente danneggiata;

i. in recepimento delle valutazioni svolte dall’Ente di Gestione del Parco del Po-tratto torinese nelle premesse alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 55 del 03.05.2007, dovrà essere effettuato il monitoraggio della popolazione ittica presente allo stato attuale e nel tempo, effettuando controlli periodici per almeno una decina di anni dopo la realizzazione dell’opera, al fine di verificare il mantenimento delle condizioni di biodiversità del fiume dopo la realizzazione dello sbarramento. Le modalità e la tempistica di detto monitoraggio dovranno essere concordate con l’Ente di Gestione medesimo al quale dovranno essere trasmessi i risultati delle indagini effettuate;

j. prima della realizzazione delle opere in alveo, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo la data di inizio dei lavori al Servizio Tutela Flora e Fauna della Provincia , al fine di consentire eventuali interventi a tutela dell’ecosistema acquatico interessato, nonché per il controllo delle modalità realizzative della scala di risalita per l’ittiofauna. Dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione di derivazione e per un periodo non inferiore a cinque anni, il proponente dovrà impegnarsi inoltre a predisporre varianti al dispositivo di risalita dell’ittiofauna nel caso in cui il Servizio Vigilanza del predetto Settore dovesse riscontrare difetti nella funzionalità del manufatto;

k. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere tempestivamente effettuato il recupero ed il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

l. qualora si avesse la cessazione dell’attività, il proponente avrà cura a sue spese di provvedere allo smantellamento dell’opera di presa ed al ripristino dell’alveo nello stato ante operam;

m. tutti i predetti obblighi debbono essere inseriti nel disciplinare di concessione di derivazione.

4. Di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritti nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 05.09.2005, del 28.11.2006, del 05.02.2007, del 04.04.2007 e del 10.05.2007, conservati agli atti dell’Ente, ed esplicitati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 delle premesse al presente deliberato.

5. Di dare atto che il rappresentante dell’Ente di Gestione del Parco del Po ha dichiarato, in sede di 5^ Conferenza dei Servizi, che l’Ente medesimo ha condiviso con l’AIPO la fattibilità di approdi costituiti da un semplice scivolo, cioè di tipo diverso da quelli previsti in progetto.

6. Di dare atto che in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., è stato considerato acquisito l’assenso dell’ASL 17 in quanto la stessa non ha espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

7. Di rinviare l’espressione del parere conclusivo dell’Ente di Gestione del Parco del Po-tratto torinese- in merito alla tipologia architettonica dell’edificio centrale oltre i termini del procedimento di VIA, previa presentazione di un progetto esecutivo che proponga un manufatto parzialmente interrato.

8. Di rinviare la formalizzazione dell’approvazione del progetto ai sensi della L.R. 25/2003 a successiva separata determinazione del Responsabile del competente Settore regionale Sbarramenti Fluviali di Ritenuta e Bacini di Accumulo, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA.

9. Di rinviare la formalizzazione della concessione di derivazione ex D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R, a successiva separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di approvazione del progetto ai sensi della L.R. 25/2003 da parte del Settore regionale Sbarramenti Fluviali di Ritenuta e Bacini di Accumulo.

10. Di rinviare altresì la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi del DPR 380/2001 e contestuale autorizzazione di modifica dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 al relativo provvedimento di competenza del Comune di Casalgrasso, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, subordinatamente:

a. alla presentazione del progetto esecutivo di ridefinizione tipologica dell’edificio centrale;

b. all’attestazione della piena disponibilità dei terreni oggetto di intervento da parte del proponente e previa stipula della convenzione tra l’Ente Parco ed il proponente medesimo relativamente alla gestione e manutenzione nel tempo dell’area attrezzata che, in nessun caso, dovrà gravare sul Comune.

11. Di stabilire per il proponente l’obbligo di presentare, prima dell’inizio dei lavori, il progetto esecutivo a:

- Ente di Gestione del Parco del Po-tratto torinese, per l’espressione del parere conclusivo di competenza in merito alla ridefinizione tipologica dell’edificio centrale;

- Comune di Casalgrasso ai fini del rilascio del permesso di costruire e contestuale autorizzazione di modifica dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

- Provincia Cuneo -Settore Risorse Idriche- C.so Nizza, 30, Cuneo, per la verifica della regolarità degli atti e la conseguente approvazione per quanto di competenza, così come previsto dall’art. 25 del D.P.G.R. 29.07.03, n.10/R;

- AIPO- Ufficio di Torino, per la verifica del recepimento delle prescrizioni formulate per quanto di competenza ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i..

12. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio dell’opera.

13. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4. sono rilasciate:

– sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

– facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

– subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3., di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni ex D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R, ex R.D. 523/1904 e s.m.i., ex L.R. 25/2003, ex D.Lgs 42/2004 e s.m.i., ex DPR 380/2001 e s.m.i., nonché del parere dell’Ente di Gestione del Parco del Po-tratto torinese.

14. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA.

15. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via M. D’Azeglio 4, Cuneo.

16. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della L.R. 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale ex. DPR 380/2001 e s.m.i.. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

17. Di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

18. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

19. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.

20. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

– Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 55 del 03.05.2007 dell’Ente di Gestione del Parco del Po-tratto torinese (Allegato 1);

– nota prot. n. 256 del 02.02.07, contenente il parere favorevole con prescrizioni dell’A.I.PO ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. (Allegato 2).

– nota prot. n. 13460 del 07.12.2005 del Corpo Forestale dello Stato contenente il parere tecnico con prescrizioni ex L.R. 45/89 e s.m.i. (Allegato 3).

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati (omissis)