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Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale. Deliberazione G.P. n. 319 del 24 luglio 2007. L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., art. 13. Progetto di allevamento di suini all’ingrasso in Racconigi (CN) Proponente: Burzio Bernardino, Nucleo Migliabruna Nuova, 10/6 Racconigi (CN). Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 13 dicembre 2005, del 12 settembre 2006 e del 5 giugno 2007, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. Di considerare le premesse, parte integrante della presente Deliberazione;

2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di allevamento di suini all’ingrasso in Racconigi, presentato da parte del Sig. Burzio Bernardino, in qualità di titolare dell’omonima Azienda agricola sita in Nucleo Migliabruna Nuova, 10/6 - Racconigi, in quanto:

- l’attuazione e la gestione delle opere e degli interventi così come proposti, appare compatibile con l’attuale qualità delle componenti ambientali coinvolte -già attualmente interessate dall’allevamento in esercizio- non ne comporta una significativa alterazione, né appare tale da arrecare alle stesse impatti aggiuntivi.

3. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti che potranno interessare le componenti ambientali coinvolte in fase di realizzazione e di gestione dell’allevamento, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. il peso vivo dei capi per l’ingrasso per l’allevamento dei quali dovrà essere formalizzata l’Autorizzazione Integrata Ambientale va indicato in 400,5 t;

b. il materiale di risulta derivante dagli scavi dovrà essere avviato a discarica autorizzata; nel caso si preferisse optare per il suo riutilizzo sulle aree circostanti, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e, s.m.i.;

c. le superfici impermeabili dovranno assicurare la raccolta delle acque meteoriche ed il loro successivo trasporto alla rete di smaltimento acque bianche;

d. il liquame sia distribuito adottando una tecnica MTD (es: bande rasoterra);

e. le nuove vasche di stoccaggio debbono essere coperte adottando un’idonea tipologia di copertura, anche mobile.

4. Di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri, più sopra esplicitati, acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nelle Conferenze dei Servizi del 13.12.2005, del 12.09.2006 e del 05.06.2007, e descritti nei relativi verbali conservati agli atti dell’Ente, e cioè:

- Parere favorevole espresso in Conferenza dal rappresentante del Settore Tutela Ambiente della Provincia di Cuneo circa il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05, con le seguenti prescrizioni:

- il liquame sia distribuito adottando una tecnica MTD (es. bande rasoterra);

- le vasche di stoccaggio del liquame di nuova costruzione debbono essere coperte adottando un’idonea tipologia di copertura, anche mobile;

- nel merito del sistema di scarico mediante subirrigazione, rilevato che le condotte disperdenti debbono essere poste “lontane” da fabbricati, mentre nel progetto in esame le distanze risultano piuttosto ridotte, il proponente dovrà adottare uno dei seguenti accorgimenti correttivi:

a. realizzare una condotta disperdente priva di ramificazioni (eventualmente più lunga), nonché in corrispondenza della mezzeria dello spazio presente tra i ricoveri, in modo da risultare il più lontano possibile dai fabbricati;

b. realizzare i servizi igienici all’interno della porcilaia n. 2 oppure n. 4, in modo da poter allontanare il più possibile la condotta disperdente dai fabbricati;

e subordinatamente alla presentazione della seguente documentazione:

I. relativamente al piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche - dovrà essere integrato il disciplinare descrivendo le modalità operative previste per il prelievo dei liquami dalle vasche di stoccaggio per il successivo utilizzo agronomico, tenendo presente che le operazioni dovranno svolgersi senza rischio di contaminazione della matrice suolo - sottosuolo - acque sotterranee;

II. deve essere indicata la data entro cui sarà realizzato il cordolo di contenimento delle acque meteoriche confluenti nella platea di stoccaggio del letame ed il pozzetto per lo stoccaggio del colaticcio proveniente dalla medesima platea;

III. deve essere indicata la data entro la quale sarà realizzata la copertura delle nuove vasche di stoccaggio del liquame.

IV. deve essere presentato un piano di monitoraggio e controllo delle emissioni dell’impianto nell’ambiente e di ogni altra caratteristica d’impatto rilevante ai fini della prevenzione e del controllo ambientale, congruente con gli aspetti ambientali significativi dell’attività;

V. deve essere redatto un piano di bonifica e ripristino ambientale del sito di intervento alla cessazione definitiva delle attività.

- Parere favorevole espresso da parte del Settore Beni Ambientali della Regione Piemonte - con nota prot. n. 18162 del 05 giugno 2007- ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., subordinatamente allo scrupoloso rispetto delle condizioni dettagliate nella predetta nota che si allega in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).

- Parere tecnico favorevole espresso da parte del Corpo Forestale dello Stato con nota n. 4090 del 2 Aprile 2007, ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. il materiale di risulta derivato dagli scavi dovrà essere avviato a discarica autorizzata; nel caso si preferisse optare per il suo riutilizzo sulle aree circostanti dovrà essere richiesta specifica autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i.;

b. le superfici impermeabili dovranno assicurare la raccolta delle acque meteoriche ed il loro successivo trasporto alla rete di smaltimento acque bianche;

c. i lavori dovranno essere completati entro 24 mesi dalla data dell’autorizzazione comunale ex L.R. 45/89 e s.m.i..

- Parere favorevole espresso ai sensi del D.Lgs. 53/04 e s.m.i. da parte dell’A.S.L. 17 Direzione Dipartimentale di Fossano -Servizio Veterinario- subordinatamente alla rigorosa osservanza della normativa vigente in materia di benessere animale.

- Parere favorevole, valido ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo formalizzato con nota n. 3829 del 30 agosto 2006, con l’obbligo per il proponente - qualora nell’attività risultassero contemplati uno o più punti del D.M. 16/02/82- di richiedere il Certificato di prevenzione incendi secondo le modalità e le procedure prevista dal D.P.R. 37/98 e dal D.M. 04/05/98.

5. Di dare atto che dopo la conclusione dell’istruttoria tecnica del progetto da parte della Conferenza dei Servizi del 5 giugno 2007, la Provincia di Torino, con nota pervenuta in data 29.06.2007 con prot. n. 35465, ha comunicato che l’azienda proponente dovrà provvedere, dopo la conclusione del procedimento di VIA, ad inviare un aggiornamento rispetto a quanto dichiarato nell’istanza di variazione del 28.11.2005 in modo da consentire agli uffici competenti della Provincia stessa il rilascio di un nuovo atto autorizzativo.

Pertanto attualmente l’azienda è tenuta a rispettare tutte le prescrizioni contenute nella determinazione n. 127-45505/2004 del 19.02.2004 e le caratteristiche tecnico funzionali dell’allevamento che hanno portato al rilascio del provvedimento autorizzativo.

6. Di rinviare la formalizzazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. 59/2005 a successivo separato provvedimento del dirigente competente nell’ambito del predetto provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, da assumere entro sessanta giorni dalla data di presentazione al competente Settore provinciale della documentazione esplicitata al precedente punto 4. I, II, III, IV, V.

7. Di rinviare altresì la formalizzazione dell’autorizzazione ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ed ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., a successivi separati provvedimenti di competenza del Comune di Racconigi.

8. Di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui ai punti 5,6, sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo così come integrato con la documentazione depositata dal proponente in data 26.03.2007, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3., nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni ex D.Lgs. 59/05 ed ex D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

9. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti e/o Settori della Provincia per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto ed in particolare per il rilascio di un nuova autorizzazione allo spandimento agronomico dei liquami da parte della Provincia di Torino.

10. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA.

11. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA - Via M. D’Azeglio 4, Cuneo.

12. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente atto deliberativo.

13. Di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

14. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

15. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.

16. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la nota prot. n. 18162 del 05 giugno 2007, contenente il parere espresso da parte del Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Allegato 1).

omissis

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegato (omissis)