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Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Estratto Determinazione dirigenziale n. 2638/2007 conclusiva procedura V.I.A. - “A.S.R.A.B.” S.p.A. Biella - rimodellamento discarica in Cavaglià con gestione a bioreattore

Progetto denominato: “Rimodellamento Discarica A.S.R.A.B. con gestione a bioreattore” in Cavaglià reg. Gerbido

Proponente: “A.S.R.A.B.” S.p.A., Via Italia n. 8 Biella

Giudizio di Compatibilità Ambientale Positivo, ex art. 12 e ss. L.R. 40/98 e ss.mm.ii. con rilascio delle autorizzazioni richieste dal proponente per la realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto

(omissis)

determina

(omissis)

1) Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto denominato: “Rimodellamento discarica A.S.R.A.B. con gestione a bioreattore”, localizzato in Comune di Cavaglià (BI) reg. Gerbido, presentato da “A.S.R.A.B.” S.p.A., corrente in Biella (BI) 13900, Via Italia n. 68 , in quanto:

- l’intervento non prevede un utilizzo aggiuntivo di suolo, sottosuolo, né l’utilizzo o degrado di vegetazione;

- allo scopo di attivare la modalità definita bioreattore si rende necessario procedere all’umidificazione dei rifiuti abbancati. A tal scopo verrà ricircolata prioritariamente l’acqua percolata della discarica stessa, eventualmente integrata con quella proveniente dal bacino di raccolta delle acque di dilavamento meteoriche afferente alla discarica. Non è previsto lo sfruttamento di acque sotterranee;

- la viabilità non subirà modifiche rispetto alla situazione odierna e il traffico indotto dall’attività sulle strade di accesso non subirà incrementi significativi dal momento che il numero di viaggi/giorno degli automezzi da e verso la discarica sarà paragonabile a quello attuale;

- secondo quanto indicato nella relazione di impatto acustico e nelle successive integrazioni che le previsioni di rumorosità legata al funzionamento dei cinque motori endotermici previsti non evidenzia il superamento dei limiti assoluti di immissione ed emissione stabiliti dal piano di classificazione acustica del Comune di Cavaglià. Risultano rispettati anche i valori limiti differenziali;

- lo studio di impatto sanitario relativo al territorio interessato dalla realizzazione dell’opera, condotto con metodi condivisi dalla letteratura nazionale ed internazionale in materia, evidenzia che in riferimento ad agenti chimici, fisici e biologici nelle fasi di costruzione, esercizio e dismissione, non risultano situazioni in grado di modificare le condizioni esistenti e quindi lo stato di salute della popolazione ivi residente;

- non si ipotizzano condizioni di rischio diverse da quelle già valutate nella autorizzazione in essere. Per quanto concerne il bioreattore, si ritiene che le modalità di monitoraggio e la possibilità di interrompere il processo, consentano di controllare il processo limitando in modo significativo la possibilità di eventi incidentali;

- la modalità definita bioreattore consente di concentrare la produzione di biogas in un arco temporale ridotto a circa 8 anni e ne consente lo sfruttamento ai fini di produzione di energia elettrica, determinando, al netto dei maggiori oneri per lo smaltimento del percolato, anche un vantaggio per i cittadini in termini di riduzione della tariffa di smaltimento.

- L’utilizzo di fonti considerate rinnovabili, come il biogas proveniente della discarica, allo scopo di produrre energia elettrica, comporta un vantaggio ambientale ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

2) Di approvare il Progetto denominato “Rimodellamento discarica A.S.R.A.B. con gestione a bioreattore” di modifica sostanziale della discarica di rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cavaglià, loc. Gerbido, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06, quale autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio della variante medesima.

3) Di stabilire che il presente provvedimento costituisce approvazione di modifica sostanziale complesso IPPC già autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 259 del 31/1/05. Il presente atto costituisce nuova Autorizzazione Integrata Ambientale con validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione ed integra le seguenti autorizzazioni ambientali:

- autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. 152/06.

- autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06.

- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in rete fognaria ai sensi del D.lgs 152/06;

4) Di stabilire che l’efficacia dei punti 2 e 3 del dispositivo del presente atto è subordinata all’accettazione di idonee garanzie finanziarie, aggiornate in funzione della durata dell’autorizzazione e delle variazioni introdotte alla morfologia della discarica.

5) Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri relativi all’attività autorizzata sono quelli indicati nell’allegato A al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.

6) Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l’istruttoria del presente procedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute in precedenti provvedimenti autorizzativi qualora non in contrasto con il presente atto e con quelle contenute nell’allegato B.

7) di dare atto che il dettaglio delle attività di monitoraggio è riportato nell’allegato B1 al presente atto.

8) Di stabilire che le informazioni contenute nell’allegato C, richieste dalla DGR 52 - 10035 del 21/07/03, dovranno essere trasmesse al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Biella entro il 15 Gennaio di ogni anno, preferibilmente su supporto informatico.

9) Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs 152/06 dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato D.

10) Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs 152/06 dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l’istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato E, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all’istanza ed alle successive integrazioni.

11) Di stabilire che la presente autorizzazione all’esercizio dovrà essere sempre custodita, anche in copia, presso l’impianto.

12) Di stabilire che l’attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto della normativa sui rifiuti, nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

13) Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di smaltimento di rifiuti.

14) Di stabilire, in ossequio a quanto previsto dall’art. 12 comma 9 della L.R. 40/98 citata, che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi descritti nel progetto, abbia efficacia per la durata di anni tre dalla data di pubblicazione del presente atto;

15) Di disporre che il proponente dovrà comunicare al Dipartimento A.R.P.A. di Biella l’inizio ed il termine di lavori, al fine di permettere ai medesimi il controllo delle prescrizioni nella fase di realizzazione dell’opera, ai sensi dell’art. 8 L.R.40/98 e ss.mm.ii.

16) Di disporre che il proponente dovrà trasmettere al Dipartimento A.R.P.A. di Biella, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativamente all’attuazione di tutte le misure compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale allegata all’istanza (comprensiva altresì delle integrazioni, chiarimenti e precisazioni successivi) ed integrate dalle indicazioni e prescrizioni risultanti dall’istruttoria e contenute nel presente provvedimento.

17) Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all’autorità competente, anche nelle forme dell’autocertificazione ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05

(omissis)

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso (omissis)

Allegati (omissis)